MONTEFIASCONE – Come se non bastasse il traffico nelle ore di punta, aggravato dai genitori che vanno a prendere i figli con le macchine e qualcuno anche con il trattore, ci si mette anche “Pietro Paletta” a formare lunghe file per far passare, uno alla volta (invece di formare i gruppi) i bambini o i genitori che attraversano la strada ripetutamente.
Il servizio è eccellente, aiutare i ragazzi e i genitori ad attraversare senza rischio la carreggiata. Certo, però, troppo spesso, affidare la “paletta” molto simile a quella usata dalle forze dell’ordine, trasforma i volontari in irremovibili, severissimi gestori del traffico.
Le foto e le segnalazioni su “Pietro Paletta” sono numerose. Riesce a creare ingorghi e file che arrivano dal centro cittadino di Zepponami a Le Coste e da Le Mosse alla zona artigianale.
Sarebbe opportuno spiegare a coloro che svolgono questo servizio che lo si può e si deve fare senza armarli di uno strumento, nelle loro mani pericolosissimo, che si chiama PALETTA.
Ecco perché la Protezione Civile ha dovuto diramare una circolare in tutta Italia dove precisa la questione e ne vieta l’uso.
Il volontario dunque può dirigere il traffico?
Il volontario può usare la paletta di segnalazione stradale?
Le ultime indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile sono inequivocabili e a queste domande c’è una sola risposta: NO.
Il Dipartimento della Protezione Civile, il 24 giugno 2016 (quindi mica da ieri) ha pubblicato un’indicazione operativa per la gestione della viabilità da parte dei Volontari di Protezione Civile.
In questa lettera protocollata DPC/VOL/32320 è chiaramente scritto che NON FIGURANO LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE.
La lettera chiarisce che le associazioni di Protezione Civile non possono svolgere in nessuna circostanza i servizi di Polizia Stradale come definiti dall’articolo 11 del Codice della Strada.
Come è noto le organizzazioni di volontariato possono assicurare – in via generale – il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del servizio nazionale della Protezione Civile (tra le quali FFOO e Amministrazioni Comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d’istituto, quindi il Dipartimento ha scelto di delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alla autorità preposta all’espletamento dei servizi di polizia stradale.
Considerata la peculiarità delle attività individuate dal codice della strada nell’articolo 11, il Dipartimento di Protezione Civile precisa che: E’ VIETATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE QUALSIASI FORMA DI SUPPORTO NEI RIGUARDI DELLE AUTORITA’ PREPOSTE NELLO SVOLGIMENTO DEI PREDETTI SERVIZI.
Quindi cosa può fare realmente il volontario di Protezione Civile?
Può eseguire i compiti individuati dalla lettera C dell’articolo 11 e cioè: Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico e scorta per la sicurezza della circolazione a condizione che siano rispettate le specifiche poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei volontari a essa appartenenti.
Chiarito l’ambito di attività riservato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è necessario definire contenuti e confini dell’azione di supporto che può essere assicurata.
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO L’USO DI PALETTE DIRIGI-TRAFFICO O ALTRI SEGNALI DISTINTIVI IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA E ALLE FORZE DELL’ORDINE CHE POSSONO INGENERARE EQUIVOCI NELLA POPOLAZIONE INTERESSATA
Di seguito i documenti ufficiali pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile:
indicazioni__operative_viabilita_vol
allegato_indicazioni_viabilita_vol