Finiti i giochi per chi cercava di prendere tempo o illudere gli abusivi di sanare con la legge 28/80. Ieri pomeriggio i consorzi e il segretario comunale convocati in Prefettura
TARQUINIA – Tengono le bocche cucite ma, la soddisfazione dei presidenti dei consorzi di San Giorgio che hanno partecipato al tavolo in Prefettura, era evidente. La legge sarà fatta rispettare. Saranno adottate le indicazioni tracciate dalle molteplici sentenze del TAR e il commissario sta predisponendo una delibera che non potrà essere più modificata, in alcun modo, dalla politica.
A mettere la parola fine a questa lunga diatriba ci penserà dunque l’applicazione alla lettera la legge sugli abusi edilizi.
I consorziati avevano chiesto al Prefetto un incontro tra le parti per mediare su una vicenda che rischiava di diventare esplosiva in questa campagna elettorale. Non ci saranno più margini ad interpretazioni fantasiose e prese in giro.
Il 28 aprile prossimo tutti quanti si ritroveranno, sempre in Prefettura, per assistere e mettere la parola fine su questa pluridecennale vertenza che ha coinvolto e coinvolge decine e decine di famiglie.
Non potranno esserci ulteriori deleghe per chi ha compiuto abusi e speculato nella speranza che poi tutto si sarebbe sistemato, come al solito, con qualche alchimia politica dell’ultima ora.
Molti degli abusi, infatti, sono stati effettuato in una zona che ricade in area plurivincolata, dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 19.1.1977, assoggettata a tutela paesistica sia ai sensi dell’art. 136 Cod. Beni Culturali sia ai sensi dell’art. 142 c) del medesimo codice in quanto sita nella fascia di 50 mt di fosso; l’area è ricompresa nel P.T.P. n . 2 Litorale Nord in zona C2 “zone in cui è ammessa l’edificazione secondo il PRG e gli strumenti urbanistici” ai sensi degli artt. 14, 25 e 32 L.R. n. 24/ 1998 e nel PTPR l’area dell’intervento ricade nel “Paesaggio degli insediamenti urbani” e dunque assoggettata alla disciplina di cui all ‘art. 27 delle norme tecniche del PTPR Lazio.
I predetti vincoli non possono essere ritenuti irrilevanti sulla base della considerazione dell’epoca della loro apposizione. In queste zone sottoposte a vincolo la sanatoria è prevista solo per gli interventi di minore rilevanza, ovvero quelli di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.
Le sentenze spiegano in modo chiaro che la legge non consente, in aree sottoposte a vincoli, la sanatoria degli abusi “sostanziali” ma solo di quelli “formali”, a differenza delle precedenti leggi di sanatoria, più permissive.
Il TAR ha distinto le tipologie di illecito, opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio, per cui è possibile la sanatoria in tutto il territorio nazionale , tranne nelle aree sottoposte a vincolo ed ha ammesso la sanatoria solo per le alcune tipologie di illecito quali le opere di restauro e risanamento conservativo, opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Dunque, le demolizioni, dovranno essere eseguite come da programma per non incorrere in ulteriori sanzioni che potrebbero addirittura concludersi con la confisca dei beni e dei terreni.