Roma – Depositate oggi le motivazioni con cui i giudici un mese fa hanno disposto un processo d’appello-bis per Antonio Ciontoli e i suoi familiari, annullando la sentenza di secondo grado che aveva ridotto la condanna al principale imputato da 14 anni a 5 di reclusione. E oggi il pronunciamento del massimo organo giurisdizionale italiano: “Se fosse stato soccorso sarebbe vivo. La morte di Marco Vannini sopraggiunse dopo il colpo di pistola ascrivibile soltanto ad Antonio Ciontoli” che “rimase inerte ostacolando i soccorsi“, e fu “la conseguenza sia delle lesioni causate dallo sparo che della mancanza di soccorsi che, certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l’effetto infausto”. Cosi scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione, e ancora, “Antonio Ciontoli consapevolezza dell’esplosione di un colpo di pistola che si trovava all’interno del corpo della vittima, e rappresentandosi la probabilità della morte, fece di tutto per occultare le proprie responsabilità, prima rifiutandosi di chiamare i soccorsi e poi, a fronte della chiamata fatta dal figlio, rassicurando i soccorritori sul fatto che non serviva un loro intervento».
La morte di Marco Vannini “sopraggiunse” quindi quale “conseguenza” sia delle “lesioni causate dal colpo di pistola” che della “mancanza di soccorsi“. “Condotta omissiva – prosegue la Corte – che fu tenuta da tutti gli imputati”
“Tutti – si legge nella sentenza- presero parte alla gestione delle conseguenze dell’incidente: si informarono su quanto accaduto, recuperarono la pistola e provvidero a riporla in un luogo sicuro, rinvennero il bossolo, eliminarono le macchie di sangue con strofinacci e successivamente composero una prima volta il numero telefonico di chiamata dei soccorsi“. Questa sequenza di azioni “rende chiaro”, osservano i giudici di piazza Cavour, che “Antonio Ciontoli e i suoi familiari assunsero volontariamente, rispetto a Marco Vannini, rimasto ferito nella loro abitazione, un dovere di protezione e quindi un obbligo di impedire conseguenze dannose per i suoi beni, anzitutto la vita”.
Omissioni e reticenza anche nel comportamento di Martina Ciontoli, che, “all’infermiera” giunta sul posto, le cui dichiarazioni “sono state confermate da quelle dell’autista” dell’ambulanza, “una ragazza bionda, poi riconosciuta in Martina Ciontoli, non appena ella giunse presso l’abitazione della famiglia Ciontoli, disse di non sapere cosa fosse successo, perché lei non era stata presente“. In ogni caso, osserva la Corte, “presente o meno che fu al momento dello sparo, è certo che accorse subito sul luogo” e che quindi “ebbe sul fatto le stesse informazioni degli altri suoi familiari”. Di reticenza la Cassazione parla anche in relazione al comportamento di Maria Pezzillo, moglie di Antonio Ciontoli e madre di Martina, e di suo figlio Federico Ciontoli: entrambi, al momento della prima telefonata al 118, “erano portatori di un sapere” perché “avevano appreso della versione del colpo a salve e, vera o falsa che fosse, non la riferirono benché richiesti”. Fuori dal processo, la fidanzata di Federico Ciontoli, Viola Giorgini, assolta dalla accusa di omissione di soccorso in primo e secondo grado, che ora potrebbe avere un ruolo decisivo non più in veste di imputata, ma di testimone, quindi, non più legittimata a mentire.