ROMA – La notizia e le conseguenze a vantaggio, finalmente, dei cittadini è ben rappresentata nell’articolo pubblicato su Italia Oggi e a firma di Franco Cerisano. Il silenzio assenso – scrive – nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione potrà essere messo nero su bianco su richiesta dell’interessato.
Il cittadino che ha presentato una domanda alla p.a. e non ha avuto risposta nel termine di 30 (o al massimo 90 giorni), potrà chiedere all’amministrazione di rilasciare in via telematica, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda. E gli enti pubblici non potranno sottrarsi a questo adempimento.
Anche perché, una volta passati dieci giorni dalla richiesta, senza aver ricevuto nulla, l’attestazione che certifica il silenzio-assenso potrà essere sostituita da una dichiarazione autocertificata da parte del privato (ai sensi dell’art. 47 dpr 445/2000).
È quanto prevede il Titolo IX della bozza di decreto legge semplificazioni che interviene con modifiche chirurgiche alla legge n.241/1990 in materia di procedimento amministrativo.
Il silenzio assenso costituirà la regola anche nei rapporti tra amministrazioni pubbliche (nozione in cui lo schema di dl semplificazioni fa rientrare anche gli sportelli unici per le attività produttive e gli sportelli unici per l’edilizia).
Quindi, nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta da parte di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre p.a., l’assenso dovrà essere comunicato trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento. In caso contrario, passati 30 giorni senza che sia stato comunicato nulla, l’assenso si intenderà acquisito.
Novità anche in materia di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi. Il termine di 18 mesi per l’annullamento scende a 12 mesi.