La sindaca di Roma: “Ci imponevano di indicare una discarica dentro la città, vittoria per tutti i cittadini”
ROMA – “Il Tar del Lazio ha accolto il nostro ricorso e ha annullato l’ordinanza con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti imponeva a Roma Capitale di indicare una discarica dentro la città. Si tratta di una vittoria per tutti i cittadini e tutti i territori che, da troppi anni, pagano scelte scellerate calate dall’alto. Ora la Regione Lazio non ha più alibi”. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.
”Dopo la chiusura della discarica di Malagrotta nel 2013 non sono mai state costruite valide alternative, neppure nell’ultimo, insufficiente, piano rifiuti regionale. A questo si aggiunge – prosegue Raggi – le chiusura di diverse discariche e impianti del Lazio, uno dei quali al centro dell’indagine che ha portato agli arresti della responsabile della direzione Rifiuti della Regione Lazio, per ipotesi di corruzione. Questi sono i fatti. Le soluzioni esistono. Alcune di esse sono state individuate nel nuovo piano industriale di Ama, che prevede anche la realizzazione di nuovi centri di trattamento meccanico-biologico: impianti che non sono stati realizzati prima anche per i pesanti ritardi nell’approvazione del Piano Rifiuti della Regione Lazio”.
”I giudici hanno sgomberato il campo da ogni alibi. Non si può fare politica su un tema così delicato, sulle spalle dei cittadini. È arrivato il momento che la Regione collabori per cercare soluzioni fattibili e concrete”, conclude Raggi.
Roma Capitale non potrà dunque essere commissariata dalla Regione Lazio sui rifiuti, perché l’ordinanza dello scorso 1 aprile del presidente Nicola Zingaretti non poteva imporre al Campidoglio di individuare gli impianti mancanti per raggiungere l’autosufficienza nella gestione utilizzando attraverso quanto disposto dal Testo Unico dell’Ambiente.
La sezione I quater del Tar Lazio ha accolto il ricorso di Rima Capitale ed annullato in parte l’ordinanza del governatore.
“L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 citato ha un contenuto normativamente prestabilito, potendo solamente ‘consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti’ e non potendo, invece, essere impiegata per altre finalità- si legge nella sentenza breve- di conseguenza il potere extra ordine ma in esame non può essere utilizzato per disporre un’attività di tipo pianificatorio, consistente nella redazione – pur doverosa e allo stato mancante, anche alla luce del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio approvato il 5.8.2020 – di un piano impiantistico volto a garantire l’autosufficienza del trattamento, trasferenza e smaltimento del rifiuti del sub-Ato di Roma Capitale, come accaduto nel caso di specie”.