Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata delle Imprese ha condannato nel 2018 la curatela fallimentare del Tribunale di Latina costretta a liquidare 443 mila euro di sole spese legali alle parti illegalmente coinvolte a vario titolo nelle azioni fallimentari per oltre 45 milioni di beni aziendali
LATINA – Riceviamo e pubblichiamo: La sentenza di assoluzione di Alessia Trulli e Luciano Iannotta emessa dal Tribunale di Latina in data 26 ottobre 2022 rientra a pieno titolo tra le decisioni giudiziarie destinate a suscitare non pochi dubbi e perplessità.
Dubbi e perplessità in primo luogo stimolati dall’ampia formula di giustizia di assoluzione dell’imputato Luciano Iannotta “per non aver commesso il fatto” e “perché il fatto non sussiste” in capo ad Alessia Trulli, entrambi rinviati a giudizio “per aver occultato o comunque distratto, in concorso tra loro, i beni della società fallita Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.)”, precisando che per il capo d’imputazione (A) poteva essere esercitata la prescrizione, ma il Tribunale ha voluto non tenerne conto e procedere con l’assoluzione, accuse gravissime nei confronti dei noti imprenditori di Sonnino e della loro famiglia, che nel corso di oltre quindici anni di travaglio giudiziario hanno assistito impotenti alla distruzione per via giudiziaria della Antares Industriale Group Spa, oltre alle revoche degli affidamenti bancari degli Istituti di credito per somme complessive superiori ai 30.000.000,00 (trenta milioni) di euro, senza contare gli oltre 45.000.000,00 (quarantacinque milioni) di euro di mezzi ed impianti beni strumentali dell’azienda andati in fumo dopo i sequestri illegali per un totale complessivo di oltre 75.000.000,00 (settantacinque milioni) di euro.
Dubbi e perplessità che oggi si addensano, tanto più quanto maggiore è il credito che a queste specifiche accuse (rivelatesi infondate “ad orologeria”, cioè solo dopo 15 anni !) dove a causa di questo disastro creato dagli uffici Giudiziari di Latina si sono generati ulteriori miriadi di procedimenti penali, ciò è stato usato dagli organi inquirenti nel giudizio di prevenzione promosso dalla Divisione Anticrimine della Questura di Latina e dai pubblici ministeri della di DDA di Roma, come pilastro per sostenerne la proposta della stessa, che da tempo risalente, evidentemente, lavoravano per promuove il sequestro anticipato di tutti i beni mobili ed immobili degli imprenditori di Sonnino, Luciano Iannotta e della sua famiglia; anzi il così detto doppio lucchetto del Gruppo Iannotta è scattato all’indomani della pesante condanna del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata delle Imprese inflitta nel 2018 nei confronti della stessa curatela Fallimentare del Tribunale di Latina costretta a liquidare oltre 443 mila euro di sole spese legali alle parti illegalmente coinvolte a vario titolo nelle azioni fallimentari per oltre 45 Milioni di beni aziendali. (Tale vicenda sembra essersi limitata solamente con la conseguente nomina di un nuovo Curatore del fallimento Industriale Pontina Srl, già Antares Industriale Group S.p.a., onde la dott.ssa Raffaella Lombardi di Formia è stata sostituita dal Tribunale di Latina con il dott. Massimiliano Roccato di Latina).
SENTENZA 26.10.2020Il così detto doppio lucchetto del Gruppo Iannotta è stato disposto ed eseguito dal Tribunale di Roma, prima con il sequestro ordinario di prevenzione della Italy Glass Spa nel 2020 insieme ad altre tre società del Gruppo, poi con il sequestro anticipato di prevenzione patrimoniale e personale che nel febbraio del 2022 ha coinvolto tutte le aziende di famiglia, sul presupposto di una presunta pericolosità sociale dell’imprenditore Luciano Iannotta dedotta anche sulla base degli stessi fatti giudiziari per i quali il Tribunale di Latina in data 26.10.2022 lo ha assolto con ampia formula di giustizia.
E mentre nel vasto sequestro di prevenzione del Tribunale di Roma disposto nel febbraio 2022 è stata rinvenuta una “stanza uso archivio sequestrata” su iniziativa autonoma della Squadra Mobile della Questura di Latina nel 2020, dove per due anni sarebbero rimasti chiusi (ed inutilizzati anche dagli stessi organi inquirenti per proporre il sequestro!) circa un milione di atti e documenti, supporti digitali, attinenti alla contabilità di tutte le aziende del Gruppo Iannotta, ad oggi nessun Giudice – né di Roma né di Latina – ha dichiarato la propria competenza a disporre l’immediata restituzione degli atti e documenti illegalmente sottratti, (in quanto tale sequestro è privo addirittura della convalida del PM), all’imprenditori Luciano Iannotta, Luciano Pennacchia e tutta la famiglia, negandoli ad oggi anche di utilizzarli per la loro difesa.
Sono scontate le domande del cittadino comune:
1. Che sorte hanno avuto i milioni di euro di beni della società fallita Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.) da Trulli e Iannotta consegnati mediante verbale del 26 Luglio 2010 delle ore 17:00, al Tribunale fallimentare di Latina, rimasti nella disponibilità della Curatela?
2. Chi paga adesso gli oltre 200 milioni di danni subiti dall’imprenditore Luciano Iannotta e la sua famiglia, dove sono stati richiesti con specifiche querele a valle di 5 sentenze nei vari gradi di Giudizi, che condannano gli uffici Giudiziari di Latina? (Organi inquirenti, Procura e Tribunale).
In data 10.06.2010 con sentenza n. 41/2010 del Tribunale di Latina veniva dichiarato il fallimento della Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.), a seguito di un’istanza di fallimento (R. G. 266/09) priva di titoli esecutivi, basata in modo esclusivo sulla generica contestazione di fatture addirittura contestate dalla società, depositata in data 24.11.2009.
Il giudice delegato della sezione fallimentare del Tribunale di Latina dott. Guido Marcelli fissava la prima udienza alla data dell’1.04.2010 e, previa sentenza di fallimento del 10.06.2010, nominava curatore fallimentare la dr.ssa Maria Raffaella Lombardi, la quale in veste di pubblico ufficiale e ausiliario dello stesso Tribunale, a valle della relazione ex art. 30 della L.F., azionava distinte ed autonome iniziative giudiziarie nei confronti di Alessia Trulli n. q. di legale rapp. te p.t. della Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.), nonché nei confronti di Luciano Iannotta quale preteso “amministratore di fatto” della medesima società:
La denuncia penale del reato previsto e punito ex art. 110 c.p.c. 216, I° co, n.1 e 223 R.D. n. 267/1942, segnatamente per aver occultato o comunque distratto, in concorso tra loro, i beni della società fallita, con il conseguente rinvio a giudizio a carico di Luciano Iannotta e Alessia Trulli, ove la stessa dott.ssa Maria Raffaella Lombardi si è costituita parte civile con atto dell’08.07.2015 per la Curatela del fallimento Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.), giudizio penale tutt’ora pendente dinanzi al Tribunale di Latina con R.G.N.R. 9583/12 Mod. 21 dinanzi al Giudice dott. Soana.
L’atto di citazione notificato in data 9.06.2015 a Luciano Iannotta e Alessia Trulli, oltre altri, per l’azione sociale di responsabilità ex artt. 2446, 2447 c.c. e per aver distratto il patrimonio sociale alienando beni immobili e rami d’azienda a “società di comodo” costituite ad hoc, senza corrispettivo o per un corrispettivo inadeguato rispetto al valore reale dei cespiti trasferiti per ivi sentire condannare i convenuti in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore della curatela del fallimento Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.) dei danni conseguenti ai predetti addebiti, in misura pari al passivo fallimentare per € 30.488.035, 00= (trenta milioni quattrocento ottantotto zero trentacinque,00).
Le revocatorie fallimentari, azionate prima della costituzione di parte civile nel giudizio penale (08.07.2015) ed della citazione per i danni (09.06.2015) eziologicamente riconducibili alla asserita mala gestio degli amministratori, per la revocatoria degli stessi atti di compravendita oggetto di contestazione nella citazione per danni (09.06.2015), tanto che il Giudice del Tribunale di Latina dott.ssa Linda Vaccarella in data 28.09.2015 depositava un’ordinanza di rimessione istruttoria sul ruolo delle revocatorie.
In verità, nonostante la genericità degli addebiti formulati dalla Curatela del fallimento in persona della dr.ssa Lombardi in tutte le azioni giudiziarie intraprese nella sua qualità di pubblico ufficiale «ausiliario» del Tribunale di Latina, veniva evidenziato dalle difese nelle medesime sedi giudiziarie che lo stesso consulente incaricato dal PM della Procura della Repubblica di Latina nell’ambito delle indagini R.G.N.R. 9583/12 Mod. 21 aveva accertato che il dissesto della Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.) era stato causato alla protratta paralisi dell’attività sociale conseguente all’illegale sequestro preventivo dell’area sita in Sonnino luogo dell’asserita cava abusiva Rave Bianche e degli impianti industriali in essa esistenti disposto dal GIP del Tribunale di Latina in data 31.07.2007; sequestro preventivo illegale disposto in relazione agli ipotizzati reati di cui all’art. 44 D.P.R. n. 380/01 e 323 c.p., prima confermato dal Tribunale del riesame ed, infine, annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17.03.2008.
Nello specifico la Suprema Corte annullava senza rinvio l’illegale sequestro disposto dalla Procura di Latina e convalidato dallo stesso Tribunale, su ricorso proposto dalla sola sig.ra Trulli nella qualità di legale rapp. te p.t. della Antares Industriale Srl poi Antares Group Spa.
L’epilogo nel merito dell’azione penale esercitata dalla Procura della Repubblica di Latina per i fatti presupposto dell’annullato sequestro di cui sopra è stata la sentenza n. 522/2011 di assoluzione del Tribunale di Latina del 29.04.2011 n. 6777/07 R.G.N.R., con ampia formula assolutoria in quanto ai sensi dell’art. 529 c.p.p. l’azione penale non doveva essere iniziata nei confronti di tutti gli imputati (Alessia Trulli per ANTARES INDUSTRIALE Srl poi ANTARES GROUP SPA, oltre agli altri).
Nonostante la inequivocabile formula assolutoria della sentenza del Tribunale del 29.04.2011, adesiva – peraltro! – alla richiesta di archiviazione del GIP dell’anno 2004 per l’ «identica notizia di reato» del 10.10.1995, la Procura della Repubblica di Latina interponeva appello giunto all’epilogo con una “doppia conforme” sentenza della Corte d’appello del 29.03.2016: oltre 15 anni di azione penale e sequestri illegali promossi dal Tribunale di Latina per giungere alla conclusione che l’azione penale non doveva essere iniziata nei confronti di uno dei più IMPORTANTI COLOSSI INDUSTRIALI ED EDILIZI dell’Agro Pontino dal dopoguerra – che nel frattempo era finito nella Sezione Fallimentare dello stesso Tribunale alla ribalta della cronaca giudiziaria per l’arresto del Giudice dott. LOLLO – a seguito di un inarrestabile tracollo economico – finanziario indotto dalle azioni prive dei necessari presupposti di legge della Procura della Repubblica e del Tribunale di Latina.
Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità promossa dalla dott.ssa Lombardi nella qualità di Curatore fallimentare veniva denunciata senza mezzi termini la vendita a prezzo incongruo ed in favore di asserite “società di comodo” di immobili e rami d’azienda già di pertinenza della Antares Industriale Group Spa poi Industriale Pontina Srl.
Si riporta a corredo documentale uno stralcio della sentenza n. 22599/2018 del Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d’impresa, pubblicata in data 22.11.2018 e passata in giudicato.
Per mera completezza di argomentazione va osservato che mentre la Curatela ha formulato in proposito contestazioni del tutto generiche, senza neppure indicare e quantificare lo specifico pregiudizio patrimoniale eziologicamente correlato ai citati atti di disposizione di beni immobili e rami d’azienda di pertinenza della società fallita, Alessia Trulli ha depositato copia dell’elaborato redatto dal Consulente incaricato dal PM Nella cennata relazione peritale – svolta con riferimento a tutti gli atti di disposizione oggetto di doglianza nella presente sede – il Consulente incaricato dal P.M. della Procura della Repubblica di Latina che hanno poi condotto al rinvio a giudizio della medesima amministratrice di diritto e di Luciano Iannotta, per i soli fatti sopra indicati (diversi dai predetti!).
Ebbene, nella cennata relazione peritale – svolta con riferimento a tutti gli atti di disposizione oggetto di doglianza nella presente sede – il consulente incaricato dal P.M. ha evidenziato quanto segue: La Guardia di Finanza di Terracina ha accertato che 1) i prezzi delle cessioni sono stati realmente versati dalle società cessionarie; 2) per eseguire il pagamento le cessionarie hanno utilizzato strumenti tracciabili quali assegni bancari, assegni circolari, bonifici ed in minima parte, contante; 3) le operazioni di addebito risultano regolarmente riportate sui conti societari delle cessionarie”; il medesimo Consulente ha poi specificato quanto segue: “Nulla ha riferito la Guardia di Finanza sulla presunta incongruità dei prezzi di cessione segnalata dal Curatore fallimentare il quale, tuttavia, non chiarisce il percorso metodologico e valutativo utilizzato. Sul punto gli esiti delle verifiche svolte inducono lo scrivente a non confermare le conclusioni cui giunge l’organo fallimentare [ … ] Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che, ad eccezione della vendita del terreno industriale di cui al contratto del 2.10.2008, in cui il prezzo di vendita è di poco inferiore al valore minimo commerciale [ … ], la misura dei prezzi praticati risulta in linea con i valori di mercato o catastali e, pertanto, non definibile incongrua”.
Non a caso, del resto, il P.M. all’esito delle indagini svolte ha chiesto il rinvio a giudizio di Alessia Trulli e Luciano Iannotta per i soli atti di distrazione e sottrazione di vicoli e beni immobili strumentali e non invece per le vendite di immobili e cessioni di rami d’azienda, pur “denunciate” dal Curatore con la relazione ex art. 33 L.F. …] . ad oggi pervenuta l’assoluzione a formula piena anche per questo.
Di contro – per una singolare eterogenesi dei fini – è incontestato che la Curatela attrice in persona della dott.ssa Lombardi con riferimento agli atti di vendita degli immobili ed alle cessioni di rami d’azienda, quali addebiti propri dell’azione sociale di responsabilità nei confronti di Trulli e Iannotta, ha esercitato l’azione revocatoria dinanzi al Tribunale di Latina, che a sua volta ne ha manifestamente avallato i presupposti giungendo al punto che il Giudice del Tribunale di Latina dott.ssa Linda Vaccarella in data 28.09.2015 depositava un’ordinanza di rimessione istruttoria sul ruolo delle revocatorie.
Ed è in re ipsa che la curatela fallimentare in persona della dott.ssa Lombardi, al tempo dei giudizi civili promossi a vario titolo nei confronti di Trulli e Iannotta, fosse pienamente a conoscenza dell’esito delle indagini R.G.N.R. 9583/12 Mod. 21 e della correlativa Consulenza tecnica corredata dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Terracina, circostanza univocamente acclarata dalla data di costituzione della parte civile avvenuta l’08.07.2015 nello stesso giudizio penale dinanzi al Tribunale di Latina.
L’anteriorità degli accertamenti della Guardia di Finanza di Terracina del Consulente tecnico del PM rispetto alla data di costituzione di parte civile della Curatela del Fallimento «attesta e certifica» l’effettiva conoscenza del pubblico ufficiale dott.ssa Lombardi degli atti d’indagine penale in netto contrasto con quanto dalla stessa “denunciato” nella Relazione ex art. 30 L.F., atto pubblico utilizzato dalla medesima persona per rappresentare falsamente l’esistenza della vendita a prezzo incongruo ed in favore di asserite “società di comodo” di immobili e rami d’azienda già di pertinenza della Antares Industriale Group Spa poi Industriale Pontina Srl, pur sapendo che non fosse vero.
Singolare è la constatazione che la querela nei confronti della Curatela Fallimentare del Tribunale di Latina e dott.ssa Lombardi promossa da Alessia Trulli e Luciano Iannotta per centinaia di milioni di euro di danni sia coordinata dello stesso Pubblico Ministero che nell’udienza del 26.10.2022 ha chiesto una condanna di 3 anni per Trulli e Iannotta, mentre il Tribunale li assolve per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, su cosa si basa il concetto di “terzietà”?