TARQUINIA – Idrico, resta tutto invariato. Il Consorzio Medio Tirreno continua ad operare così come ha fatto fino ad oggi. E lo farà fino a quando la giunta della Regione Lazio stabilirà come procedere, disciplinando l’interferenza idraulica che coinvolge i due comuni di Tarquinia e Civitavecchia.
E’ la decisione del Tar del Lazio che con la sentenza dello scorso 16 febbraio ha dato piena ragione al Medio Tirreno (rappresentato dai legali Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Matteo Valente),che non dovrà procedere alla consegna degli impianti a Talete come intimatogli in precedenza.
La questione riguarda il trasferimento delle infrastrutture relative al servizio idrico integrato (Sii) dal consorzio Medio Tirreno, in liquidazione, agli Ato: rispettivamente a Talete Ato1 per il Comune di Tarquinia e ad Acea Ato2 per quanto riguarda il Comune di Civitavecchia. La Regione Lazio ha sempre negato la sussistenza di una interferenza d’ambito, ritenendo di dover trasferire tutte le infrastrutture da Medio Tirreno a Talete.
Il Consorzio ha invece sostenuto la necessità di chiarire la difficoltà legata proprio alla presenza di un’interferenza, vale a dire la presenza di un bene unico che parte da Bolsena e arriva a Civitavecchia trovandosi a cavallo di due Ambiti: fino a Tarquinia è infatti Ato 1 e poi, per tutti i beni che arrivano a Civitavecchia, diventa Ato 2.
Il Tribunale amministrativo regionale con questa ultima sentenza conferma in pieno la sussistenza dell’interferenza idrica, peraltro già emersa in fase cautelare con il pronunciamento di una ordinanza quale provvedimento interinale temporaneo (che aveva sospeso gli atti in essere, riconosciuto l’interferenza idraulica e chiesto alla Regione Lazio eventuali approfondimenti istruttori, prontamente depositati). Nonostante l’ulteriore documentazione della Regione, non sono stati infatti superati i rilievi mossi dal Consorzio; anzi, il Tar del Lazio ha sottolineato che dalla stessa relazione si evince ancora di più la sussistenza dell’interferenza ed ha quindi ribadito che la censura che ha posto il Consorzio Medio Tirreno è fondata. Il Consorzio contestava infatti l’atto di governo di ambito Ato 1 che aveva deliberato, in via autonoma e unilaterale, il trasferimento dell’impianto acquedottistico a Talete.
«Il consorzio, infatti, da subito ha sostenuto la necessità di risolvere prioritariamente l’interferenza idraulica – spiega l’avvocato Angelo Annibali – ovvero la presenza della rete acquedottistica che ricade in parte nell’ambito dove gestisce Talete (Tarquinia) in parte dove gestisce Acea (Civitavecchia). E soltanto dopo che è risolta questo tipo di interferenza, che è compito della Regione Lazio con una convenzione, è possibile trasferire la rete. Il Tar ha quindi sposato in pieno la linea del Consorzio Medio Tirreno: occorre prima definire, mediante convenzione, l’interferenza e poi si può procedere con il trasferimento della gestione. Il Tar annulla, a partire dagli atti principali, tutti gli atti conseguenti, tra i quali anche l’ultima delibera della Regione Lazio che ordinava il trasferimento del servizio».
La palla, in sostanza, torna in mano alla Regione Lazio che dovrà preventivamente in giunta con convenzione definire questa interferenza idraulica, ovvero disciplinare a chi e in che modo andranno trasferite le gestioni.
Soltanto la Regione Lazio decide come risolvere l’interferenza con delibera di giunta e poi dopo potrà trasferirsi la gestione delle reti o a Talete o ad Acea. Essendo le reti idriche posizionate da una parte e dall’altra, la convenzione in sostanza dovrà disciplinare i rapporti tra i due gestori – Ato 1 e Ato 2, – anche perché, in situazione paradossale, se Talete dovesse ad esempio tagliare passaggio a monte, a Civitavecchia non arriverebbe più l’acqua.
“L’Ente di Governo dell’Ato 1 ha deliberato, in via autonoma e unilaterale, il trasferimento dell’impianto acquedottistico gestito dal Consorzio in assenza di una preventiva delibera della Giunta regionale (e connesso schema di convenzione obbligatoria) – riporta la sentenza – ossia dell’organo politico cui è istituzionalmente demandata la disciplina dei profili di interferenza idraulica intercorrenti tra più AA.TT.OO.”
“Soltanto dopo che la Regione Lazio – spiega l’avvocato Annibali -avrà disciplinato questa interferenza, si potrà procedere a quello che si voleva fare forzatamente in modo unilaterale nel 2019”.
Ed è ulteriormente chiaro in sentenza in un altro passaggio: “L’interferenza idraulica già esiste sul piano tecnico-oggettivo e necessita di una regolamentazione ad hoc, senza che possa assumere alcun rilievo dirimente, quale passaggio preliminare, lo scioglimento del Consorzio, che giocoforza deve continuare a ritenersi legittimato a svolgere il servizio fino al perfezionamento del trasferimento della rete acquedottistica in esecuzione della convezione, che le Autorità d’ambito interessate stipuleranno sul modello previamente deliberato dalla Giunta Regionale”.
“..Tra le due infrastrutture non si ravvisa, sul piano tecnico, alcuna differenza sostanziale, considerato il fatto che in entrambi i casi esistono fonti di approvvigionamento idrico ubicate nel territorio di un Ato e destinate ad alimentare il territorio di un altro Ato, con conseguente diramazione di condutture che intersecano i due ambiti territoriali. Anche nel caso di specie, dunque, si impone la definizione, da parte della Giunta, di uno schema di convenzione obbligatoria, demandato alla sua successiva stipula da parte delle Autorità d’ambito interessate, quale atto prodromico e necessario”.
Ad oggi non ci sono tempi stabiliti. Per quest’anno si dovrebbe chiudere la questione della convenzione, alla luce anche delle indicazioni del Pnrr che sono volte alla gestione unitaria del servizio idrico. “… Trattandosi di infrastruttura che interseca il territorio di più ambiti, la norma in esame non può operare automaticamente, non essendovi spazio per iniziative “unilaterali” di uno dei due Enti di governo, ma dovendosi procedere necessariamente previa delibera, a monte, della giunta regionale. Si precisa doverosamente che non si intende disconoscere l’esigenza di addivenire alla completa attuazione del principio di unicità della gestione, entro la stringente e perentoria tempistica prevista ex lege e tenuto conto proprio delle condizioni di accesso alle risorse del Pnrr, e in particolare della milestone (M2C4-2) invocata dalla determina regionale (che richiama appunto l’obiettivo di ridurre la frammentazione degli operatori di gestione del S.I.I. in favore dell’operatore unico dell’Ambito Territoriale Ottimale): il rispetto di tale tempistica, tuttavia, nel caso dispecie è stato precluso dalla mancanza di una preventiva e necessaria regolazione dell’interferenza da parte della Giunta Regionale, nel senso sopra precisato…”.