VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo: Gentile dott.ssa Lombardi, premettendo che le Associazioni scriventi non sono contro la decarbonizzazione e lo sviluppo delle Fonti di energia rinnovabile.
Prendendo atto del suo impegno amministrativo da Assessore regionale per incentivare fattivamente con finanziamenti le Comunità energetiche; vogliamo però rappresentarle il nostro deciso e determinato dissenso e una ferma critica rispetto alla sua recente presa di posizione nei confronti della volontà politica della nuova Amministrazione regionale, guidata dal Presidente Francesco Rocca, proiettata a fermare lo sviluppo inconsulto e disordinato degli impianti per la produzione di energia elettrica da Fonti Rinnovabili in particolare nella Tuscia quindi essenzialmente nella Provincia di Viterbo.
Siamo convinti che un “Piano Regolatore” come anticipato dal Presidente Rocca, oltre a dare attuazione alla previsione del Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 che assegna alle Regioni il compito di legiferare per stabilire le zone idonee e non idonee all’installazione degli impianti FER fermerebbe lo scempio del Paesaggio e del suolo agricolo in atto nella Tuscia, terra molto ricca di Beni Culturali e Paesaggistici vocata quindi allo sviluppo turistico anche per la presenza di diversi laghi e del mare senza tralasciare le potenzialità ed opportunità offerte da un’agricoltura di qualità come testimonia la presenza di due dei cinque Biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio (Biodistretti del Lago di Bolsena e Via Amerina e delle Forre) e del nuovo biodistretto Maremma e Monti della Tolfa.
Le zone idonee delineate sia dal Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 sia dal Decreto Legislativo n. 199/2021 seppur ancora orfano dei previsti decreti interministeriali attuativi sono zone già degradate e/o artificializzate quali ex discariche, siti bonificati, zone industriali, artigianali, assi autostradali e ferroviari. Quindi zone che nulla hanno a che vedere con il pregiato territorio della Tuscia e di altre zone della Regione Lazio come evidenziato anche nella DGR 390/2022. Questa Delibera nel delineare il Piano Regionale Integrato Energia e Clima ( PRIEC di recepimento del PNIEC) ha stabilito quali siano le aree non idonee all’insediamento degli impianti di FER per le potenziali ricadute negative sul territorio e sulla sua economia. Infatti si legge “Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull’identità e riconoscibilità dei luoghi”. (Cfr pag 25). Se si legge il fitto elenco delle aree classificate non idonee per il loro pregio culturale, paesaggistico, naturalistico, agricolo ci si rende conto immediatamente che nella Tuscia la possibilità di creazione delle “esternalità negative” suddette diventa, purtroppo, realtà concreta con danni notevoli nel medio e lungo periodo.
Si fa rilevare inoltre che la Delibera della Giunta Regionale n. 395/2022, aggiornamento del Piano Energetico Regionale, nella parte introduttiva ( pp 103-104) dice a chiare lettere che la Provincia di Latina e quella di Viterbo sono di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica attraverso gli impianti fotovoltaici. I livelli raggiunti hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030 ma anche quelli per il 2050.
Parlando degli impianti eolici, la Commissione Europea nella comunicazione COM 2020-741 Final al Parlamento Europeo, al Consiglio, Al Comitato Economico e Sociale Europeo e Al Comitato delle Regioni “ An EU strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future” (Strategia dell’UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro) sottolinea l’importanza dell’Eolico offshore come “ componente essenziale” per il futuro energetico dell’Unione Europea entro il 2050. La Regione Lazio recependo questo indirizzo, nella DGR n. 595/2022 di aggiornamento del PER prevede la produzione di 1 GWh per il 2030 a largo della costa settentrionale del Lazio (Montalto di Castro – Civitavecchia). A riguardo le segnaliamo che alcuni importanti attori economici a partecipazione statale come l’ENI, la Cassa Depositi e Prestiti e un Fondo d’investimento danese hanno sottoscritto un accordo per la costruzione di 3 impianti eolici off shore per una potenza complessiva di 2GW di cui uno a 30 km da Civitavecchia con una potenza di 540 MW che sarà completato entro il 2031. Questo a fronte di un obbiettivo di 1GW di potenza installata per il 2050 secondo il PER del Lazio (Keynotes) da lei stessa pubblicato su FB. Le ricordiamo inoltre che nel PRIEC ( DGR 390/2022), approvato durante il suo mandato amministrativo, ci sono le linee guida per le aree non idonee all’installazione degli impianti FER per i loro impatti sul paesaggio e sul suolo. Tra le aree non idonee ci sono tanti Beni Paesaggistici e Culturali di cui il Lazio e la Tuscia in particolare sono molto ricchi.
Il D.M dello Sviluppo economico del 2010 citato, nella Parte IV “INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO” al punto 16.1 nello stabilire i requisiti per la valutazione positiva dei progetti nel procedimento di VIA parla di individuazione delle aree idonee per l’insediamento degli impianti tenendo conto di aree degradate da attività antropiche pregresse o in atto (brownfield) tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati. Altro requisito previsto è la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali per l’armonizzazione e il migliore inserimento degli impianti nel contesto storico, naturale e paesaggistico. Il Punto 17.1 invece definisce le aree non idonee: “17.1”…L’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni attraverso… la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”.
Si evidenzia inoltre che il il Decreto Legislativo n.199 del 08/11/2021 tra le sue finalità “ha l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili”. Tra le disposizioni previste per accelerare questo percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire i “principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”. L’art. 20 del D.Lgs n.199/2021 infatti stabilisce al comma 1. che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.
Il comma 3 dello stesso decreto poi stabilisce quali siano i criteri per “definire le aree idonee che tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi…”. Ma la disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di “misure di salvaguardia” in attesa dei decreti ministeriali di cui al comma 1, è data nel comma 8 lettera c-quarter) del D.lgs 199/2021 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi siano al di fuori delle “… le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici ( prima della modifica del D.L 13 del 2023 che ad oggi deve essere ancora convertito in legge erano sette km per l’eolico e 1 km per il fotovoltaico).
Alla luce delle normative esposte, degli obiettivi raggiunti nella produzione di energia elettrica con le FER nel Lazio e in particolare nella Provincia di Viterbo, ci sembra proprio il caso di rappresentarle che la battaglia di Sgarbi, con l’ appoggio di Rocca, e di tutte le Associazioni, Comitati di cittadini e cittadini singoli impegnati per tutelare il Paesaggio e i Beni culturali della Tuscia sia molto aderente alle esigenze delle popolazioni locali e alle emergenze e ai pregi del territorio laziale e in particolare a quello della Tuscia.
Ci Auguriamo di tutto cuore che questa Amministrazione regionale diversamente da quella di cui lei ha fatto parte nel ruolo di Assessore alla Transizione ecologica dia attuazione a quanto previsto dalle normative e fermi lo scempio di quanto più prezioso ancora ci è rimasto nel Lazio e in particolare nella Tuscia, il Patrimonio culturale, il Paesaggio naturale e la produzione agricola di qualità. Non serve questo inutile stillicidio di impianti di FER che senza una visione organica e generale da incorniciare in un Piano regolatore rischia in maniera seria di portare alla devastazione della bellezza di un territorio ricco di storia e natura e vocato all’ agricoltura di qualità come dimostrano i Biodistretti presenti nella Tuscia.
Certi di non aver fatto cosa a Lei gradita, le porgiamo distinti saluti.
Terre di Tuscia