Le ragioni anticipate dal sindaco Alessandro Giulivi sono state accolte con provvedimento cautelare e trattazione di merito fissata per il 3 aprile prossimo
TARQUINIA – Visto che il presidente della provincia Alessandro Romoli poco o niente ha fatto per tutelare i cittadini di Arlena di Castro (in odore di candidatura in un comune limitrofo) ci ha pensato il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi a bloccare l’iter amministrativo della concessione rilasciata alla Med Sea Litter autorizzata all’apertura di una nuova discarica.
Il ricorso trattato dall’avvocato Dinelli era legato alla determinazione n. G06688 del 16 maggio 2023, recante in oggetto: «Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.27-bis del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sul “Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili” nel Comune di Arlena di Castro (VT) località Banditaccia Società proponente: MED SEA LITTER ITALIA Srl Registro elenco progetti: n. 031/2021».
Oltre a questo il Comune di Tarquinia ha impugnato il verbale finale della Conferenza di servizi decisoria del 14 novembre 2022, come integrato dall’appendice del 18 novembre 2022.
Il fine era bloccare tutti gli atti dell’istruttoria che hanno espresso parere favorevole alla realizzazione della discarica di Med Sea Litter Italia s.r.l., nonché degli artt. 2, 5 e 6 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio.
La relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ha ritenuto che le censure esposte nell’atto di motivi aggiunti necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito, e che la trattazione del ricorso risulta già fissata all’udienza pubblica del 3 aprile 2024.
Che nelle more della definizione del giudizio nella opportuna sede di merito, nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare opportuno mantenere la res adhuc integra sino alla conclusione della lite, posto che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico adottata ai sensi dell’art. 138 del d.lgs. n. 42 del 2004 crea un limite preventivo alla modificabilità dell’area in termini di salvaguardia della stessa, ciò nell’ottica dell’anticipazione dell’interesse pubblico che intende tutelare l’istanza cautelare è stata accolta.
I giudici hanno “Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata”.
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