Cambia la società, ma il risultato è sempre lo stesso. L’associazione Codici ha ottenuto un nuovo successo nell’iniziativa avviata per tutelare i consumatori dalle condotte scorrette delle aziende nelle comunicazioni commerciali sulle sigarette elettroniche. Questa volta la vittoria è arrivata presso il Tribunale Ordinario di Ancona, dove la Sezione II Civile ha accolto l’azione inibitoria promossa nei confronti della Vision Srl.
“Ci siamo attivati – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – per bloccare la campagna pubblicitaria e promozionale di sigarette elettroniche e relativi contenitori di ricarica. La situazione che abbiamo riscontrato è simile a quella di altre aziende. Parliamo di offerte e promozioni veicolate tramite sito internet e canali social, con tanto di recensioni che enfatizzano le caratteristiche del prodotto e ne consigliano anche l’utilizzo. La normativa in materia è chiarissima, questo genere di pubblicità è vietato. Le sigarette elettroniche possono diventare un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina ed il consumo di tabacco tradizionale, in quanto imitano e rendono normale l’atto di fumare. Il messaggio che si cerca di far passare, ovvero che lo svapo in sostanza non danneggia la salute ed anzi è una cosa alla moda, è sbagliato e pericoloso. Siamo l’unica associazione in Italia impegnata contro i maggiori operatori del mercato delle sigarette elettroniche per tutelare i consumatori. Le sentenze che stiamo ottenendo non solo ci soddisfano, ma ci danno la forza per andare avanti”.
“L’azione che abbiamo intrapreso – dichiara l’avvocato Marcello Padovani, che ha assistito Codici insieme all’avvocato Corrado Mattarelli ed al Segretario Nazionale dell’associazione, Ivano Giacomelli – ha riguardato la sigaretta elettronica Zeep 2 Starter Kit e la ricarica Basetta 70-30. Il Tribunale ha inibito con effetto immediato alla Vision Srl le comunicazioni commerciali illecite consistenti nella pubblicizzazione sul proprio sito delle recensioni sui prodotti citati, nonché le comunicazioni commerciali consistenti in attività promozionali svolte sul proprio canale Telegram, ordinandone anche la rimozione. Una sentenza che conferma l’orientamento dei Tribunali di Roma e Milano, che si erano espressi sui casi Philip Morris Italia Srl e Smart Evolution Trading Spa, su cui abbiamo ottenuto altrettante vittorie, ribadendo che le pratiche commerciali che pubblicizzano direttamente o indirettamente le sigarette elettroniche sono illecite. Tante aziende si contraddistinguono per comportamenti simili, sfruttando ogni occasione possibile, come il Black Friday, una vetrina per la vendita di prodotti pericolosi per la salute, reclamizzati con pratiche aggressive”.