Tar conferma esito gara per elettrificazione Porto Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Nessuna illegittimità nella procedura di appalto per la progettazione definitiva e l’esecuzione dei “Lavori di elettrificazione del Porto di Civitavecchia (Cold Ironing)” indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal Rti So.I.Ge.A. Srl e Air Fire Spa per contestare la procedura che ha portato all’aggiudicazione della gara – con un importo complessivo a base d’asta di circa 69 milioni di euro – in favore del RTI Installazioni Impianti-Fincantieri SI-Port Utilities-Nidec Asi. Tortuose le motivazioni della sentenza, in risposta ai dieci motivi di ricorso proposti.

Il Tar ha innanzitutto ritenuto che “non colgono nel segno i primi due motivi, con cui le ricorrenti hanno dedotto che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per asserita mancanza dei requisiti di qualificazione… In coerenza con la finalità di assicurare la massima partecipazione alle gare a tutela della concorrenza tra le imprese, la conseguenza della mancanza di un requisito in capo ad una società del raggruppamento – pur previsto a pena di esclusione dal bando – non può essere l’esclusione dalla gara”.

In merito poi alle censure relative alla valutazione delle offerte tecnica ed economica del RTI aggiudicatario, per i giudici “le valutazioni e i punteggi attribuiti dalla Commissione sono da ritenersi insindacabili nel merito, ove – come nella fattispecie all’esame – non siano inficiati da macroscopici errori di fatto o da manifeste illogicità e irragionevolezza”.

Altrettanto infondate inoltre sono state ritenute le censure appuntatesi sul difetto di motivazione delle valutazioni compiute dalla Stazione appaltante; anche perché “non è dato rivenire nella fattispecie all’esame alcun indice rivelatore della presunta anomalia dell’offerta, tale da indurre la stazione appaltante ad attivare la verifica facoltativa della sua congruità”. L’infondatezza dell’impugnativa ha comportato anche il rigetto della richiesta risarcitoria proposta. (ANSA).