Il capo procuratore di via Traiana ha fatto annullare il provvedimento del CMS che gli aveva preferito Filippo Spiezia alla guida della Procura di Firenze ma non aveva una “comprovata esperienza“
CIVITAVECCHIA – Nulla la nomina di Filippo Spiezia, ex rappresentante dell’Italia e vicepresidente presso l’Ufficio Eurojust (l’agenzia dell’Ue per la cooperazione giudiziaria penale) quale Procuratore capo di Firenze.
L’ha deciso il Consiglio di Stato, ribaltando una sentenza del Tar del Lazio dell’aprile scorso, e accogliendo l’appello proposto dal Procuratore capo di Civitavecchia, il cosentino Alberto Liguori, con l’avvocato Gianluigi Pellegrino.
Una vicenda complessa, con numerose novità procedimentali, che mirava a contestare la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso proposto da Liguori per sollecitare l’annullamento della delibera del Csm di assegnazione dell’incarico a Spiezia, nonostante lo stesso non abbia mai ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi, e attribuendo un eccezionale rilievo allo svolgimento dell’attività nell’ambito dello Eurojust.
Il Consiglio di Stato, in premessa, si è detto «pienamente consapevole della peculiarità e novità della vicenda in esame, poiché non constano precedenti nei quali lo svolgimento dell’attività presso organismi internazionali come l’Eurojust sia stata valutata come decisiva e prevalente nel giudizio comparativo per il conferimento di incarichi direttivi“; ma è “altrettanto indiscutibile che la valutazione spettante al CSM deve svolgersi all’interno dei parametri e dei vincoli stabiliti in generale dallo stesso organo, codificati nel T.U. sulla dirigenza giudiziaria“.
I giudici di Palazzo Spada hanno quindi ritenuto «palese» la violazione dei parametri stabiliti «nella parte in cui la delibera impugnata ha affermato la ‘equipollenza’ tra gli incarichi direttivi e le attività svolte presso Eurojust, ai fini del riscontro degli indicatori specifici». Ecco che allora, per il Consiglio di Stato è da considerarsi “illegittimo l’operato del CSM nella misura in cui l’incarico fuori ruolo presso Eurojust svolto dal controinteressato viene qualificato equivalente, ovvero equipollente, quale ‘funzioni di fatto assimilabili alle funzioni direttive di cui all’art. 18 lett. a) TUEL».
Fondato è stato ritenuto inoltre anche il motivo di appello con il quale si censurava il giudizio di prevalenza del Procuratore Spiezia rispetto al Procuratore Liguori con riferimento alla sua maggiore capacità organizzativa. In definitiva, per i giudici «l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, vanno annullati gli atti impugnati, fermi gli ulteriori provvedimenti nei limiti dell’effetto conformativo e nel rispetto dei vincoli derivanti dal presente giudicato».