Restano dubbi sul profilo sanitario ed eventuali rischi per la salute
CIVITAVECCHIA – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Civitavecchia contro la determinazione della Regione Lazio che, nel maggio 2022, aveva concluso positivamente la Conferenza dei Servizi relativa alla realizzazione di due metanodotti — identificati con i codici 20971 e 20974 — in località Grasselli, nel territorio comunale.
Secondo quanto stabilito dai giudici amministrativi, la decisione regionale resta quindi pienamente valida. I metanodotti erano stati considerati infrastrutture necessarie per consentire alla società Ambyenta Lazio, proponente di un impianto per la produzione di biometano in località Monna Felicita, di collegarsi alla rete di trasporto del gas gestita da Snam. In questo modo, l’impianto avrebbe potuto immettere in rete il biometano prodotto e, al tempo stesso, ricevere la fornitura di gas utile al proprio funzionamento.
Il Comune di Civitavecchia aveva contestato la legittimità del provvedimento regionale sollevando diverse obiezioni, ma il Tar le ha rigettate integralmente. Nella sentenza, il Collegio ha precisato che le opere in questione rivestono carattere di indifferibilità e urgenza, come previsto dalla normativa, e che la Regione ha motivato in modo coerente e razionale le ragioni che hanno portato a superare i pareri negativi espressi sia dall’amministrazione comunale sia dal Mic-Sabap (Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio).
Quanto al profilo sanitario, i giudici hanno chiarito che la Regione non era tenuta a valutare le eventuali interazioni tra le emissioni dell’impianto di biometano proposto da Ambyenta e quelle di altri impianti già presenti sul territorio, trattandosi di un procedimento autorizzativo distinto.
Con questa decisione, il Tar conferma quindi la piena legittimità dell’iter che aveva portato all’approvazione dei due metanodotti, considerandolo conforme ai principi di legge e di corretta amministrazione.

