ROMA – Il Tar Lazio ha confermato la legittimità della circolare della Regione Lazio dell’11 gennaio 2023, che spiega in maniera dettagliata come applicare le nuove restrizioni introdotte dalla Legge regionale Lazio per il contrasto al gioco patologico (GAP) anche nelle sale già esistenti. Come riporta Agipronews, in particolare, le sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo fanno riferimento a due ricorsi presentati da società che gestiscono sale bingo e apparecchi da gioco, le quali contestano la circolare e, di conseguenza, le norme regionali.
Le società sostenevano che alcune misure – come la frequenza delle giocate, le pause obbligatorie, il distanziamento tra le macchine e il divieto di fumo – fossero illegittime e in contrasto con le competenze statali, riservate ad Adm per gli aspetti tecnici degli apparecchi.
Le società lamentavano inoltre una violazione della libertà d’impresa e l’impatto economico negativo delle misure, che renderebbero l’attività insostenibile.
Il Tar Lazio, respingendo i ricorsi, ha sostenuto che la Regione ha agito correttamente, rimanendo entro i propri limiti di competenza. Nel dettaglio le sentenze chiariscono che frequenza delle giocate e pause obbligatorie servono a “rallentare la compulsività del gioco e non richiedono modifiche tecniche agli apparecchi”.
Per quanto riguarda invece, orologi, cartelli, messaggi vocali si tratta di “strumenti indicativi” per rispettare la legge, “non creano nuovi obblighi assoluti”. Ed infine, il distanziamento di 2 metri evita “affollamento e stimoli continui al gioco”, con finalità sanitaria.
Il Tribunale Amministrativo precisa anche che la libertà di iniziativa economica non è assoluta ma può essere limitata per motivi di “utilità sociale” (art. 41, co. 2, Cost.).
“Nel settore del gioco, intrinsecamente ‘pericoloso’ e soggetto a concessione, le restrizioni sono connaturali all’attività stessa”.
A tal proposito la giurisprudenza “ha chiarito che il sacrificio economico imposto (anche rilevante) non rende illegittima la norma se questa persegue in modo non arbitrario la tutela della salute. Le misure adottate dalla Regione Lazio (distanziamento, pausa, interruzione, frequenza) non appaiono palesemente incongrue rispetto al fine di contrastare la ludopatia”.
A ciò si aggiunge anche che, nella prospettiva del diritto dell’Unione europea, “le restrizioni alle libertà economiche debbono sono giustificate se basate su motivi imperativi di interesse generale”.
Il Tar ribadisce infine che la Regione ha agito nell’ambito della competenza concorrente, senza invadere l’ordine pubblico, e le misure sono proporzionate alla prevenzione della ludopatia.

