Storia ai limiti della realtà nella Capitale
ROMA – Il Tribunale del Lavoro di Roma ha confermato la legittimità del licenziamento di un operaio del settore ambientale che, per giustificare una prolungata assenza dal posto di lavoro, aveva fatto presente di trovarsi recluso nel carcere di Rebibbia.
La vicenda ha avuto inizio il 31 luglio del 2023, quando l’uomo è stato sottoposto a un’ordinanza di custodia cautelare, rimanendo in stato di detenzione fino alla metà del mese di settembre. In questo arco temporale, l’azienda ha inviato all’indirizzo di residenza del dipendente tre raccomandate, contenenti due sanzioni disciplinari e il provvedimento definitivo di espulsione.
L’operaio ha impugnato la decisione aziendale sostenendo l’illegittimità della procedura. La sua difesa si è basata sull’impossibilità oggettiva di visionare le comunicazioni recapitate a casa, fattore che gli avrebbe impedito di tutelarsi in sede disciplinare. I legali dell’uomo hanno inoltre sostenuto l’assenza di una giusta causa e la sproporzione del licenziamento, inquadrando la carcerazione per fatti estranei al lavoro non come un inadempimento contrattuale, ma come una semplice e temporanea impossibilità a prestare servizio.
Il giudice del lavoro Umberto Buonassisi ha tuttavia respinto il ricorso in toto. La sentenza di primo grado stabilisce infatti che il lavoratore ha sempre l’obbligo di comunicare in modo tempestivo, efficace e completo le motivazioni e la durata di un’assenza, delegando all’occorrenza familiari o avvocati. Tale dovere è ritenuto imprescindibile per permettere al datore di lavoro di riorganizzare le attività in mancanza del dipendente.
Dagli atti del processo non è emersa alcuna prova che l’azienda fosse stata formalmente informata dell’arresto. L’eventuale consapevolezza informale da parte di colleghi o rappresentanti sindacali non è stata valutata come sufficiente in assenza di una comunicazione ufficiale agli uffici preposti. I giudici capitolini hanno pertanto escluso l’ipotesi della forza maggiore o dell’impossibilità sopravvenuta, confermando la piena validità dell’iter disciplinare e il conseguente licenziamento.

