CIVITAVECCHIA – Si chiude con il rigetto integrale del ricorso una delle controversie giudiziarie legate alle tensioni che negli ultimi anni hanno attraversato l’Università Agraria di Civitavecchia. Il Tribunale cittadino, sezione civile, ha respinto la domanda presentata da alcuni ex amministratori dell’ente, che avevano impugnato la delibera dell’assemblea dei soci del 19 dicembre 2024, contestando le procedure che avevano portato allo scioglimento del precedente consiglio di amministrazione e all’avvio del percorso per il rinnovo dei vertici.
La sentenza è stata pronunciata il 30 ottobre dal giudice Giulia Sorrentino. I ricorrenti avevano presentato tredici motivi di impugnazione, sollevando dubbi sulla convocazione dell’assemblea, sulla regolarità delle deleghe, sul raggiungimento del quorum, sulla possibilità di procedere in seconda convocazione e sull’utilizzo del voto segreto. Contestata anche l’assenza, nel verbale, dei nominativi dei partecipanti e dei votanti.
Nel ricorso erano finite inoltre la decisione di sciogliere il precedente consiglio di amministrazione, l’affidamento a un socio della gestione ordinaria dell’ente in vista delle nuove elezioni e l’esclusione di alcuni associati.
Il Tribunale ha giudicato infondate tutte le contestazioni. Nella motivazione viene ricordato che la convocazione dell’assemblea era stata disposta dal presidente del Tribunale dopo una richiesta presentata da almeno un decimo degli associati, provvedimento successivamente confermato dalla Corte d’Appello di Roma. Per questo motivo, secondo il giudice, le contestazioni relative a quella fase procedurale non potevano essere nuovamente esaminate nel giudizio sulla delibera assembleare.
La sentenza ha inoltre riconosciuto la legittimità dell’utilizzo delle deleghe e del voto segreto, escludendo che la mancata indicazione dei singoli votanti nel verbale potesse determinare l’invalidità delle decisioni. Il giudice ha rilevato anche che le deliberazioni erano state approvate con un consenso pressoché unanime dei partecipanti e che le contestazioni sul conteggio dei voti non avrebbero comunque modificato il risultato delle votazioni.

