I datori di lavoro, siano essi imprese o famiglie, che hanno necessità di ricorrere a prestazioni lavorative flessibili avranno a disposizione, a breve, un nuovo strumento: le prestazioni occasionali.
Dopo l’abrogazione del lavoro accessorio, il parlamento sta per approvare una norma per consentire di ricorrere a prestazioni lavorative flessibili e di breve durata.
Chi può utilizzare le prestazioni occasionali? • Persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa ma per attività quali: piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini
e anziani, o, ancora, attività di dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti in F24 (prima previsto solo sopra i 5.000 euro).
Con Risoluzione 9 giugno 2017, n. 68, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte, precisando le modalità di utilizzo dei crediti tributari in compensazione tramite
presentazione telematica degli F24 e dei relativi codici tributo. In particolare, il documento di prassi elenca, innanzitutto, i crediti per i quali i contribuenti erano già tenuti ad utilizzare
esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia (si veda l’Allegato 1 alla Risoluzione). Inoltre, l’Agenzia elenca le imposte e i relativi codici tributo (Allegato 2), per i quali in capo ai titolari di partita IVA nasce il nuovo obbligo telematico: si tratta dei crediti relativi ad IRPEF, IRES, addizionali, IVA, IRAP, imposte sostitutive, ritenute e crediti derivanti dal quadro RU. Per tali tributi l’obbligo sorge a prescindere dall’entità dell’importo utilizzato. Si ricorda che i titolari di partita IVA erano già precedentemente tenuti alla trasmissione telematica del modello F24, ma in base alla nuova disciplina introdotta sono ora tenuti esclusivamente all’utilizzo dei canali online dell’amministrazione (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico) e quindi non possono più ricorrere al sistema bancario (home banking). Esiste comunque un’eccezione all’obbligo generalizzato di utilizzo dei citati servizi dell’Agenzia, che si verifica nell’ipotesi di compensazione di tipo “verticale” o “interno”, ossia con somme a credito e a debito che rientrano nella stessa tipologia d’imposta. Per identificare i casi di compensazione verticale, nell’Allegato 3 sono elencati, per ciascun codice del credito che viene utilizzato in compensazione, tutti i codici di pagamento per i quali si verifica una compensazione interna (ad esempio, credito da dichiarazione annuale IVA quando si compensa un versamento mensile IVA).