APRILIA – Con la sentenza pubblicata il 15 aprile 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Aprilia contro la realizzazione di un nuovo piazzale di stoccaggio da parte della società Rida Ambiente, confermando così la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio. Si chiude così una lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2020.
La vicenda
Tutto ha avuto origine con la determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G07906 del 6 luglio 2020, che ha autorizzato, anche in variante urbanistica, la realizzazione di un’area di stoccaggio rifiuti in zona agricola, adiacente ma esterna all’impianto TMB di via Valcamonica. Il progetto prevede un piazzale di circa 27.000 mq destinato allo stoccaggio temporaneo di rifiuti in messa in riserva (R13) e in deposito preliminare (D15).
Il Comune di Aprilia ha impugnato l’atto, contestando la mancanza di VIA e VAS, l’inadeguatezza dell’istruttoria sulla viabilità e sull’effettiva necessità dell’intervento, oltre a presunti vizi procedurali. Dopo la prima sconfitta al TAR Lazio nel 2022, l’Amministrazione comunale ha presentato appello al Consiglio di Stato, che però ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
Le motivazioni del Consiglio di Stato
I giudici amministrativi hanno rigettato tutti i sette motivi di appello sollevati dal Comune, chiarendo in particolare che:
- Non era necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità: il progetto riguarda un’area di stoccaggio autonoma e non un ampliamento del trattamento rifiuti. Le operazioni R13 e D15 non superano le soglie previste dalla normativa per attivare procedimenti ambientali complessi (2,4 tonnellate/giorno rispetto alla soglia minima di 40 tonnellate/giorno per lo screening).
- Nessuna VAS automatica per varianti urbanistiche: la modifica urbanistica ha carattere puntuale e non implica effetti significativi sull’ambiente. Il Consiglio ha chiarito che, secondo l’art. 6, comma 12 del D.Lgs. 152/2006, in casi simili non è necessaria una valutazione strategica, in quanto si tratta di una “modifica minore” con impatto lenticolare sul territorio, pari allo 0,03% del suolo comunale.
- La saturazione degli spazi è documentata: la necessità dell’intervento è stata confermata dalle verifiche dell’ARPA Lazio, che ha rilevato una criticità nella capienza esistente. Il Comune, invece, non ha presentato prove contrarie né ha impugnato i rilievi tecnici con strumenti adeguati.
- La viabilità non subirà impatti negativi: secondo quanto emerso in conferenza dei servizi, il traffico non aumenterà in quanto non cambiano i quantitativi di rifiuti trattati, ma solo le tempistiche di movimentazione.
- Nessuna violazione procedurale: il Comune non ha dimostrato in che modo la durata della conferenza dei servizi abbia compromesso il diritto alla partecipazione o l’istruttoria tecnica. Le presunte irregolarità sono state ritenute generiche e prive di fondamento.
Le parole della sentenza
“La modifica autorizzata non rappresenta un artificioso frazionamento dell’impianto per eludere le norme ambientali – si legge nella sentenza –. Si tratta di un intervento limitato e tecnicamente giustificato, che non comporta nuove attività di trattamento rifiuti né aumenti di capacità tali da richiedere ulteriori verifiche”.
Con questa sentenza, il Consiglio di Stato mette la parola fine a una complessa controversia, rafforzando la validità dell’autorizzazione rilasciata a Rida Ambiente. Per il Comune di Aprilia si tratta di una sconfitta che apre interrogativi sul senso e sulla coerenza di un contenzioso durato anni, spesso percepito come un tentativo più politico che tecnico di ostacolare un’iniziativa industriale in regola con tutte le norme vigenti.
La sentenza pubblicata oggi:
202503244_11