Una struttura circolare di soli 230 m² prevista dal piano regolatore cimiteriale trasformata in un edificio da oltre 1.600 m² seminterrati senza la valutazione di impatto ambientale. Intanto su quel progetto è in corso una causa per plagio
CIVITAVECCHIA – Le polemiche sul forno crematorio in questi giorni si sono molto affievolite. Forse proprio per questo sono emersi nuovi dettagli (rilevati anche dai periti della Procura di Civitavecchia) che metteranno in seria difficoltà amministratori e costruttori di un’opera finita da tempo ma ancora non entrata in funzione.
Prima di arrivare al nocciolo della questione, però, dobbiamo raccontare dei retroscena davvero interessanti e che sono oggetto di una causa civile pendente presso il Tribunale di Civitavecchia.
La genesi della realizzazione inizia nel 2013 quando un ATI composta da DGM servizi Srl (mandataria), PMT Ecologia srl (mandante) e Mediterranea Group service srl (mandante) presentano una manifestazione d’interesse a realizzare l’opera con project financing ed ottengono le prime autorizzazioni.
Poi, improvvisamente, la compagine societaria iniziale si modifica e lo scopriamo grazie alla determinazione dirigenziale n° 813 del 25.08.2014 con la quale veniva aggiudicata la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione di un impianto di cremazione e urne cinerarie presso il nuovo cimitero comunale in favore dell’allora costituenda ATI Altair srl (mandataria) e mandanti Altair Progetto srl, Altair progetto trecate srl, Tecnoedil srl, Sitverba srl, Schena Arte Marmo srl con sede legale in Domodossola.
Cosa è successo? Come mai i “civitavecchiesi” che stavano lavorando su questo progetto, di fatto sono stati estromessi?
Qualcuno potrebbe pensare che il business è anche solamente ottenere autorizzazioni e poi rivendersele ma non sempre è così. Già perché il cammino di questo Tempio inizia con un plagio.
Autore, o meglio, artefice di questo plagio, stando alla denuncia e alla querelle in corso presso il Tribunale Civile di Civitavecchia, vede protagonisti i vari Posocco, Sbrozzi ecc. ecc. richiedere un risarcimento danni allo studio del geometra Silvio Dionisi che aveva avuto mandato per progettare l’opera.
Bene, a quanto pare, il geometra in questione, avrebbe fatto un vero e proprio copia e incolla con un altro progetto dell’Altair di Domodossola già adottato altrove e, su alcune tavole, il geometra si sarebbe addirittura dimenticato di cambiare il nome del Comune che lo aveva fatto proprio.
La società di Domodossola Altair, ha come amministratore l’imprenditore ossolano Paolo Zanghieri (già consigliere comunale dei Ds a Domo) e come addetto commerciale Michele Marinello, ex sindaco domese e ex consigliere regionale della Lega Nord. Michele Marinello finisce poi nei guai per i rimborsi della Regione Piemonte con Cota e patteggia un anno di reclusione, ma questa è tutta un’altra storia.
Torniamo a Civitavecchia. Altair scopre di essere stata vittima di plagio e inizia una febbrile trattativa con i “civitavecchiesi” che alla fine cedono gran parte del loro lavoro e si accontenteranno di una piccola percentuale in partecipazione nel business.
I problemi non sono finiti. Già perché sul piano regolatore cimiteriale, andato quasi completamente distrutto con l’alluvione del 2 ottobre del 1981, si poteva giocare, tanto non ci sono controprove. Distrutte soprattutto le tavole. Ma, nel quadro principale, si vede un cerchio che sarà il punto dove sarebbe dovuto sorgere ed è poi sorto il tempio crematorio.
Bene, questo cerchietto aveva una superficie non molto grande, 230 metri quadri e comunque inidoneo per questa opera (cerchietto rosso). Come fare per realizzare l’imponente struttura evitando la burocrazia di una variante al piano regolatore e della VIA (poi spieghiamo cos’è)?
Semplice, mettere tutto sotto terra. Peccato però che sotto terra c’è ben poco e che quindi le caratteristiche dell’abuso edilizio ci sono tutte e non si capisce come mai nessuno fino ad oggi abbia provveduto a sequestrare lo stabile e denunciare penalmente gli autori. Le prove dell’abuso si trovano in un documento protocollato nel 1997 presso l’ufficio tecnico comunale che riporta la seguente dicitura: Progetto Generale di Revisione ed Aggiornamento del Nuovo Cimitero Comunale di Civitavecchia (articolo 24).
La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente biogeofisico, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.
L’attuazione della prodedura di V.I.A. mira dunque a
- proteggere e migliorare la qualità della vita,
- mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse,
- salvaguardare la molteplicità delle specie,
- promuovere l’uso di risorse rinnovabili,
- garantire l’uso plurimo delle risorse.
I concetti fondamentali alla base della procedura di VIA (già definiti nella Direttiva 85/337/CEEdel Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985 ) sono:
Prevenzione: analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione dell’opera/progetto, al fine non solo di salvaguardare ma anche di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita;
Integrazione: analisi di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili (effetti cumulativi);
Confronto: dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, analisi ed impiego di dati scientifici e tecnici;
Partecipazione: apertura del processo di valutazione all’attivo contributo dei cittadini in un’ottica di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione).
La valutazione d’impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 5).
Ambito di applicazioneLa procedura di VIA nazionale, di competenza del Ministero dell’Ambiente, si applica ai progetti di opere dei quali all’art. 7, comma 3 e all’allegato II del D. Lgs. 152/06.
Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui all’allegato III (assoggettati a procedura di VIA regionale) e all’allegato IV (progetti da sottoporre obbligatoriamente a procedura di verifica per l’assoggettamento a VIA – screening) del D. Lgs. 152/06.
Nel caso di ubicazione, anche parziale, dei progetti elencati nei suddetti allegati in area naturale protetta (ex L. 394/91 – Legge quadro sulle aree protette) è prevista:
- la riduzione del 50% delle soglie dimensionali, ove previste, per i progetti di cui agli Allegati III e IV del nuovo decreto legislativo;
- l’assoggettamento alla procedura di VIA regionale per i progetti delle sole opere/interventi di nuova realizzazione di cui all’Allegato IV.
I progetti di cui all’allegato IV del D. Lgs. 152/06 qualora, all’esito della procedura di verifica – screening, si ritenga possano avere impatti significativi sull’ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale.
Modalità di svolgimentoLa valutazione d’impatto ambientale comprende (in base alle disposizioni degli artt. 20-28 del D.Lgs. 152/06):
- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 6, co. 7 D.Lgs. 152/06;
- la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l’informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.