Senza il “Periculum in mora” l’eventuale azione civile che dovrà intraprendere il consigliere durerà dai 3 ai 5 anni
TARQUINIA – Si avvia verso una svolta definitiva la complessa vicenda che ha coinvolto l’Università Agraria di Tarquinia e il consigliere Giovanni Marchetti, eletto nella lista Civici per l’Agraria e in seguito dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione dell’ente.
La decisione dell’Agraria di sostituire Marchetti era arrivata dopo che l’ufficio interno competente aveva rilevato una causa di ineleggibilità a suo carico, legata a un pagamento dimenticato e a un contenzioso successivo. Il presidente Alberto Riglietti, insieme al CdA, aveva quindi votato per la decadenza, nominando Roberto Luccioli come sostituto.
Il ricorso al TAR e la sospensiva
Marchetti aveva impugnato la delibera davanti al TAR del Lazio, ottenendo in un primo momento una sospensiva: il Tribunale amministrativo regionale aveva infatti disposto la sua riammissione temporanea in attesa della discussione nel merito, fissata per il 10 marzo.
Una decisione contestata dall’Università Agraria, che – tramite l’avvocato Saverio Simonelli – aveva presentato appello al Consiglio di Stato.
La decisione del Consiglio di Stato: il TAR non è competente
Nei giorni scorsi è arrivata l’ordinanza del Consiglio di Stato, che si è espressa in modo netto contro la posizione di Marchetti.
Secondo i giudici di Palazzo Spada:
- l’Università Agraria, alla luce della legge 168/2017, ha natura di ente di diritto privato;
- le controversie relative agli organi interni, alle cause di eleggibilità e alle decadenze sono di competenza del giudice ordinario, non del giudice amministrativo;
- il TAR, pertanto, non aveva giurisdizione per pronunciarsi sulla sospensiva concessa a Marchetti.
La sentenza richiama inoltre precedenti delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte Costituzionale, che convergono nella qualificazione privatistica delle Università Agrarie e nel rinvio delle relative controversie alla giustizia civile.
DOC-20251114-WA0013.Udienza del 10 marzo: una formalità
Alla luce di quanto stabilito, l’udienza fissata dal TAR per il 10 marzo sarà soltanto un passaggio formale: il Tribunale amministrativo non potrà che prendere atto della propria incompetenza e invitare Marchetti a rivolgersi al Tribunale civile, unico foro competente per questo tipo di controversie.
Non sussistendo il periculum in mora il ricorso del consigliere escluso Giovanni Marchetti appare del tutto inutile. Bene che vada, vista la grande mole di lavoro del Tribunale Civile di Civitavecchia, un’eventuale contenzioso potrebbe durare diversi anni se non lustri.
Una conferma della legittimità dell’azione dell’Agraria
La decisione del Consiglio di Stato rappresenta, di fatto, una piena conferma della correttezza dell’operato dell’Università Agraria, che aveva sollevato fin dall’inizio l’eccezione di giurisdizione.
L’ordinanza accoglie infatti integralmente l’appello dell’ente, respinge l’istanza cautelare di Marchetti e compensa le spese, riconoscendo la particolarità della questione.
Per il momento, dunque, resta valida la delibera con cui il CdA aveva dichiarato la decadenza di Marchetti e nominato Luccioli come suo sostituto.

