Avrebbero causato all’Azienda un danno quantificato in €. 424.344,62 in relazione all’illegittimo licenziamento del dirigente della stessa Azienda. Oltre 70 mila euro a testa per ogni membro dell’ex cda
CIVITAVECCHIA – Il licenziamento di Mauro Nunzi da dirigente dell’Ater, avvenuto nel 2006, era illegittimo. Lo stabilì il giudice del lavoro di Civitavecchia, lo rafforzò il Tar del Lazio, su ricorso dell’allora ex assessore comunale all’Urbanistica. Il licenziamento avvenne l’11 agosto 2006 su iniziativa dell’allora presidente dell’Ater, Di Ludovico, e dal cda che presiedeva.
Adesso quel licenziamento costerà caro agli ex membri del cda che seguirono la decisione del presidente Di Ludovico.
“E’ venuto meno il rapporto fiduciario”, dichiarava in quel tempo Di Ludovico. Questa, in sintesi, sarebbe stata la motivazione con cui il cda dell’Ater, con deliberazione del 26 luglio 2006, avviò un procedimento di licenziamento nei confronti dell’ingegner Mauro Nunzi, ex direttore generale dell’azienda. L’ingegnere dell’Ater, entrò una ventina d’anni prima tramite concorso pubblico, nell’organico dell’allora Iacp, ed era stato protagonista di un contenzioso con la stessa azienda, all’indomani del defenestramento dell’ex direttore generale, Ciardi, al quale era subentrato come facente funzione. Il Cda, presieduto da Di Ludovico, dopo qualche mese gli tolse l’incarico, trasferendo contemporaneamente in altra area le competenze riguardanti l’assegnazione degli alloggi. Nunzi intentò una causa di risarcimento danni per alcune centinaia di migliaia di euro ottenendo la vittoria in Tribunale.
Dopo aver vinto davanti al Tribunale Civile e davanti al Tar, il 22 aprile scorso è arrivata la maxi stangata a carico dell’allora presidente Di Ludovico e dei membri del cda che dovranno restituire alle casse dell’Ater oltre 70 mila euro a testa. Dovranno, insomma, risarcire tutti i soldi che l’Ater fu costretta a pagare all’ingegner Mauro Nunzi per il danno cagionato.
Sent. n. 137/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai seguenti magistrati:
dott. Ivan DE MUSSO Presidente Rel.
dott.ssa Chiara BERSANI Consigliere
dott. Marcovalerio POZZATO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 073996/R del registro di Segreteria promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori:
1) ARENA Riccardo;
2) DI LUDOVICO Gian Franco;
3) MASCIOLETTI Giovanni;
4) PETRASSI Franco Agostino;
5) SERAFINI Michele;
6) TIDEI Marco,
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Francesco VISCO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, via Panaro n. 25;
visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale presso questa Corte depositato il 20 gennaio 2015;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 05.04.2016, con l’assistenza del segretario dott.ssa Francesca Pelosi, il relatore Pres. Ivan De Musso, l’Avv. F. Visco per i convenuti ed il P.M. in persona del V.P.G. dott. Massimiliano Minerva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Procura Regionale ha evocato in giudizio i signori ARENA Riccardo, DI LUDOVICO Gian Franco, MASCIOLETTI Giovanni, PETRASSI Franco Agostino, SERAFINI Michele e TIDEI Marco poiché, nella loro qualità di Direttore Generale il primo e componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale) di Civitavecchia gli altri, avrebbero causato all’Azienda un danno quantificato in €. 424.344,62 in relazione all’illegittimo licenziamento dell’ing. Mauro Nunzi, dirigente della stessa Azienda.
Riferisce lo stesso requirente che, a seguito di una segnalazione dello stesso ing. NUNZI, è stata avviata istruttoria in relazione a quanto deciso dal Tribunale di Civitavecchia , in funzione di Giudice del lavoro che, con sentenza n. 828/2012, non appellata, avrebbe pienamente accolto il ricorso del dipendente condannando l’ATER a rifondere il danno per il mancato preavviso, oltre accessori, per un ammontare complessivo pari ad €. 424.344,62.
Secondo la tesi del Requirente, l’istruttoria avrebbe consentito di accertare che il procedimento che ha portato al licenziamento del dirigente ATER sarebbe stato condotto in modo superficiale e approssimativo, testimoniato dalla genericità degli addebiti, taluni dei quali infondati (come, ad es. la mancata tempestiva protocollazione dei verbali di somma urgenza, avvenuta, invece, con procedura poi rivelatasi conforme a prassi, il mancato avviso delle procedure di decadenza all’assegnazione degli alloggi risultata infondata perché, al contrario, il dirigente aveva provveduto a verifiche biennali propedeutiche all’adozione dei provvedimenti conseguenti ecc..).
Alla luce della ricordata sentenza il P.M. reputa accertata la responsabilità del vertice pro-tempore dell’ATER per aver condotto “in modo superficiale e approssimativo” il procedimento di licenziamento che, dichiarato illegittimo dal Giudice del Lavoro di Civitavecchia , avrebbe causato all’Azienda il danno nell’importo contestato.
Agli odierni convenuti è stato anche spedito rituale invito a dedurre, al quale non sono seguite deduzioni da parte degli interessati, per cui il P.M. ritenendo pienamente provata la responsabilità dei signori ARENA, DI LUDOVICO, MASCIOLETTI, PETRASSI, SERAFINI e TIDEI, che avrebbero sottoscritto il primo e approvato gli altri la delibera di licenziamento del NUNZI n. 39/2006, chiede che gli stessi siano condannati al pagamento, in favore dell’ATER di Civitavecchia , della somma complessiva di €. 424.344,62, oltre accessori di legge.
Con il patrocinio dell’avv. Visco si sono costituiti tutti i convenuti.
Nell’atto defensionale si è eccepita, preliminarmente, la violazione dei termini a difesa nei confronti dei sigg. PETRASSI, SERAFINI e MASCIOLETTI per cui si è richiesta la fissazione di nuova udienza per il rispetto di quanto previsto dall’art. 163 bis c.p.c..
Nel merito, eccepita la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, collegato, asseritamente, all’adozione della delibera n. 39/2006, si è voluto, in ogni caso, contestare quanto imputato ai convenuti.
A tal fine la difesa ha osservato che l’ing. NUNZI ha prestato servizio presso l’ATER dal 1984 al 7 settembre 2006 (dal 1° giugno 1992 quale dirigente).
Nel luglio 2007 l’Azienda aveva contestato al dirigente una serie di addebiti relativi a situazioni emerse nel periodo immediatamente precedente.
In sintesi essi si riferivano ad una lite tra il convenuto e il Direttore generale dell’ATER, nei confronti del quale aveva anche fornito scarsa collaborazione; irregolarità giudicate gravi in relazione a lavori di somma urgenza; gravi inadempienze nella gestione del patrimonio dell’Ente; l’aver partecipato alla stesura di una delibera in conflitto d’interessi.
A fronte di tali contestazioni l’ing. NUNZI si era difeso offrendo le proprie contrarie argomentazioni ma, con lettera dell’11 agosto 2006, il Direttore generale aveva proceduto al suo licenziamento impugnato, dopo due anni, dinanzi al Giudice del lavoro di Civitavecchia chiedendo il suo reintegro nel posto di lavoro e la condanna dell’azienda al risarcimento sia del danno subito che al pagamento di emolumenti non goduti, mancata indennità di preavviso ed altre.
Al termine del procedimento, che il difensore dei convenuti ha ampiamente ricordato, il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 828/2012, ha parzialmente accolto il ricorso condannando l’ATER a pagare il mancato preavviso contrattuale (€. 111.268,92), l’indennità suppletiva prevista dal CCNL (€. 203.993,02) ed altro per un importo complessivo di 315.261,94 oltre accessori di legge. Il complessivo importo di € 424.344,62 veniva erogato in data 24.05.2013 a seguito di autorizzazione n. 21 deliberata da Ater il 30.04.2013.
Ad avviso dello stesso difensore risultava accertato, con la decisione che precede, l’illegittimità del licenziamento per mancanza di prova oggettiva della asserita aggressione al Direttore Generale e della anomala gestione, la tardività delle contestazioni su pregresse situazioni contenziose.
La sentenza, non appellata, confermerebbe che il procedimento relativo al licenziamento del NUNZI si è svolto nel rispetto delle regole e del diritto di difesa dell’incolpato, per cui nessuna colpa e conseguente danno può essere addebitato agli odierni convenuti per cui, si conclude che la Corte, dopo aver sanato l’inosservanza dei termini a comparire nei confronti dei signori Serafini, Mascioletti e Petrassi voglia dichiarare prescritto il diritto risarcitorio e, comunque, mandare assolti i convenuti da ogni contestazione.
All’udienza del 29.10.2015 il Collegio, non ritenendo la causa matura per la decisione, emetteva ordinanza in cui chiedeva che, a cura della Procura fosse espletato un supplemento istruttorio con l’acquisizione di ulteriore documentazione.
Espletata l’istruttoria è stata fissata l’udienza odierna per la discussione, nella quale il P.M. e l’Avv. V. Visco, per i convenuti, hanno insistito nelle rispettive conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata.
In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria sollevata dalla difesa dei convenuti, atteso che il dies a quo, in ipotesi di danno indiretto nascente dalla condanna in sede civile della P.A., decorre dal momento del reale nocumento patrimoniale subito dall’amministrazione, coincidente con il pagamento di quanto determinato nella sentenza dal giudice del Tribunale diCivitavecchia -Sezione lavoro (giurisprudenza consolidata, cfr., da ultimo, Sez. Puglia n. 732/2014; SS.RR. n. 7/2000). Nella specie, il pagamento è avvenuto il 24.05.2013 (a seguito della deliberazione n. 21 del 30.04.2013 di Ater) e la Procura ha esercitato l’azione entro il termine di prescrizione quinquennale.
I fatti che hanno portato all’illegittimo licenziamento dell’Ing. Nunzi e a provocare il danno erariale per cui è causa possono così riassumersi:
Il nuovo CdA di Ater, nella seduta del 30.01.2006, esaminando la situazione economica dell’ente, prende in esame l’incidenza sul bilancio della transazione sottoscritta dall’ex direttore generale Avv. G.G. Ciardi con l’Ing. Mauro Nunzi il 12.05.2005 (deliberazione n. 3/2006)
Nella seduta del 24.03.2006 il Presidente procede ad illustrare l’oggetto della delibera da adottare (n. 14/2006). Richiama la vicenda processuale della vertenza con il Nunzi, il parere espresso dall’Avv. Valerio Valenti in data 03.05.2005 circa l’opportunità di addivenire alla transazione, ed il CdA delibera di incaricare lo studio legale Sepe di Roma al fine di approfondire la questione e verificare se sia necessario, opportuno e possibile impugnare la transazione e il verbale di conciliazione tra l’Ater e l’Ing. Nunzi.
L’Avv. Francesco Visco, per lo studio Sepe, presenta il proprio parere in data 07.04.2006.
Il 19.04.2006 il direttore generale dott. Riccardo Arena invia un esposto al Presidente di Ater circa la lite avvenuta con il Nunzi.
Con deliberazione n. 25 del 20.04.2006 il CdA dà mandato al Presidente per contestare al Nunzi l’addebito del grave comportamento tenuto con il direttore generale Arena.
Con deliberazione n. 35 del 26.07.2006 il CdA dà mandato al direttore generale Arena di “avviare la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro” con il Nunzi.
Con nota del 27.07.2006 il direttore generale Arena contesta al Nunzi una serie di addebiti (così come stabilito con la deliberazione n. 35 del 26.07.2006).
Con nota del 01.08.2006 il Nunzi risponde agli addebiti.
Con deliberazione n. 39 dell’08.08.2006 il CdA decide la risoluzione del rapporto di lavoro con il Nunzi per giusta causa.
Dalla sequenza delle deliberazioni richiamate si può desumere che il contenzioso con l’Ing. Nunzi – cioè la transazione sulle spettanze arretrate che avevano portato nel maggio 2015 alla sottoscrizione della conciliazione giudiziale per un importo di € 600.000,00 – era stato preso in esame dal nuovo CdA, fin dal suo insediamento (gennaio 2016), come una passività di non trascurabile rilevanza per il bilancio di Ater per cui, considerate le contestate modalità con le quali si era addivenuti al superamento della vertenza di lavoro aperta dal Nunzi, si riteneva opportuno valutare l’eventuale esistenza di azioni giudiziarie per annullarne gli effetti.
A tal fine veniva incaricato lo studio legale Sepe per una valutazione giuridica della vicenda e per le iniziative eventualmente da assumere. Il parere legale concludeva per la inoppugnabilità della conciliazione ma con la possibilità di esperire un’azione ordinaria di nullità o di annullamento – “peraltro priva di concreta prevedibilità di successo” – sotto il profilo della carenza di potere in capo al direttore generale Ciardi che l’aveva sottoscritta in nome e per conto di Ater.
Il CdA non assumeva alcuna iniziativa giudiziaria.
La vicenda subiva un brusco mutamento dopo un forte alterco fra il direttore generale Arena e il Nunzi, che il primo portava conoscenza del CdA con nota del 19.04.2006.
Da quel momento nel CdA si sviluppa, fino a consolidarsi, l’idea del licenziamento del Nunzi. E’ un’idea – forse favorita dal carattere poco conciliante dello stesso Nunzi – che è già viva nei componenti del CdA e che nasce dalla transazione onerosa sottoscritta l’anno precedente per un importo di € 600.000,00 – e la diatriba fra l’Arena ed il Nunzi sembra offrire il movente per la sua attuazione. Ma è una determinazione inopportuna e dannosa, perché viziata da insofferenze personali. E illegittime le modalità con le quali è condotta, così come definita dal Tribunale Civile di Civitavecchia con la sentenza n. 828/2012 (cfr., in particolare, pagg. 8-18 della motivazione), che sottolinea la inadeguatezza, genericità e tardività delle contestazioni mosse al Nunzi che hanno portato ad un recesso “privo di giusta causa e di giustificatezza”.
Che i membri del CdA fossero spinti dalla lucida determinazione di interrompere a tutti i costi il rapporto di lavoro fra Ater e il Nunzi è dimostrato dall’assenza di discussione sulle controdeduzioni del Nunzi (lettera del 01.08.2006) alla contestazione degli addebiti che gli erano stati formulati con la nota prot. n. 2783 del 27.07.2006. Nella deliberazione n. 39 dell’08.08.2006 si evidenzia come alla base della decisione di risolvere il rapporto di lavoro del Nunzi stia, fondamentalmente, la transazione avvenuta l’anno precedente alla quale lo stesso Nunzi avrebbe partecipato in pieno conflitto di interessi in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro.
A nessuno dei componenti il CdA viene in mente di ascoltare un legale, così come avevano fatto in precedenza per l’ipotesi di annullamento della conciliazione per esaminare la sussistenza dei presupposti di un licenziamento per giusta causa, e come fanno successivamente alla condanna derivante dalla sentenza n.828/12 del giudice del lavoro per valutarne l’impugnabilità.
E’ in questa omissione che si manifesta la gravità della loro colpa, che rasenta il dolo, attesa la ferma determinazione di raggiungere uno scopo con strumenti giuridici di cui rifiutano di valutarne preventivamente la fondatezza e le conseguenze economiche.
PQM
la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,
CONDANNA
ARENA Riccardo, DI LUDOVICO Gian Franco, MASCIOLETTI Giovanni, PETRASSI Franco Agostino, SERAFINI Michele e TIDEI Marco, al pagamento a favore dell’ATER di Civitavecchia , in parti uguali, della complessiva somma di € 424.344,62, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo.
Condanna i medesimi, altresì, al pagamento, in parti uguali, delle spese di giudizio ammontanti ad € 779,78 (settecentosettantanove/78).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2016.
Il Presidente Est.
F.to Ivan De Musso
Depositata in Segreteria il 22 aprile 2016.
- IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
F.to Luigi DE MAIO