Montefiascone – Capannoni abusivi, il Tar non accoglie il ricorso dei Cimarello e l’ex sindaco rinuncia al contenzioso

Al Consiglio di Stato ricorrerà il resto della famiglia. Nel frattempo, la Procura di Viterbo, avrebbe già accertato diversi reati connessi alla vicenda. Leonardi: “Da sindaco ha agito in modo irresponsabile, si dimetta”

MONTEFIASCONE – “Luciano Cimarello incompatibile, deve dimettersi da consigliere”. Questo era il contenuto di una missiva che il capogruppo di maggioranza al comune di Montefiascone, Sandro Leonardi, aveva inviato al sindaco Massimo Paolini, al presidente del consiglio Luca Bellacanzone e al segretario generale.

L’iniziativa di Sandro Leonardi era motivata e forte del ricorso pendente al tribunale amministrativo regionale, quindi del contenzioso tra le attività imprenditoriali di famiglia dell’ex sindaco e il Comune di Montefiascone.

Poco dopo aver protocollato questa lettera è arrivata la sentenza, tranciante, proprio del Tar del Lazio pronunciata all’inizio di luglio.

Una sentenza che aggrava la posizione della famiglia dell’ex sindaco Luciano Cimarello accusata di gravi abusi edilizi che in parte, come scrivono i giudici amministrativi, potevano essere sanati e non lo fecero

Quei capannoni, realizzati per la produzione intensiva di polli, dovranno essere demoliti e la gravità delle parole scritte a messo a rischio la decadenza lo stesso Luciano Cimarello dal ruolo di consigliere comunale.

Ritenuto che l’istanza cautelare non è assistita da sufficiente fumus boni iuris, dato che:

non sussiste la lamentata violazione delle garanzie procedimentali, essendo l’atto impugnato il “seguito” di una precedente ordinanza di demolizione – impugnata con ricorso n. 11824/2019 – annullata in autotutela proprio al fine di consentire alla parte ricorrente di difendere nella naturale sede procedimentale le proprie posizioni e confermata con l’atto impugnato, non avendo i ricorrenti potuto rappresentare elementi atti a superare la mancanza di titoli abilitativi alla costruzione delle strutture in contestazione, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica;

come condivisibilmente rilevato dalla resistente, gli aspetti favorevoli invocati dai resistenti avrebbero potuto essere rappresentati in sede di richiesta di sanatoria delle strutture in contestazione (atto che rientra nella facoltà dei ricorrenti, che possono decidere in via autonoma ed esclusiva se avvalersi del rimedio ex art. 36 DPR 380/2001 e art. 22 LR 15/2008, ma che non può essere attivato d’ufficio dall’Amministrazione), ma in assenza di questa non rendono illegittimo l’atto impugnato (la cui legittimità deve essere valutata alla stregua delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione).

Ecco la decisione dell’ex sindaco dal desistere nel ricorso al Consiglio di Stato lasciando il contenzioso al resto della famiglia.

 

atto di rinuncia al ricorso Luciano Cimarello

 

Inoltre, la certezza che l’inchiesta giudiziaria in atto per i reati connessi alla denuncia sulla falsificazione dei documenti topografici, mappe catastali, distruzione di documenti e lavori abusivi non produrrà processi, condanne o assoluzione almeno per i prossimi sette anni.

Con la mossa di rinunciare al ricorso al Consiglio di Stato, l’ex sindaco Cimarello ha messo al sicuro la sua permanenza in consiglio comunale.

Adesso però è la questione morale a diventare elemento cardine dello scontro politico.

Sandro Leonardi, infatti, sulla vicenda legata ai tre tunnel avicoli dell’azienda che appartiene alla famiglia di Cimarello, non possono essere trattati come una cosa da poco. Secondo il capogruppo di maggioranza, Luciano Cimarello ha compiuto o fatto compiere quegli abusi all’azienda di famiglia, come ribadito anche dal Tar del Lazio, nell’esercizio delle sue funzioni da sindaco.

Fatti di una gravità inaudita, sempre secondo Leonardi, compiuti da una persona che non ha il minimo rispetto e senso delle istituzioni.

 

Questa la sentenza che inguaia ulteriormente l’azienda avicola della famiglia Cimarello:

 

N. 04340_2020 REG.RIC_