Escluse le attività dirette alla vendita di generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole
ROMA – “Ho appena firmato una nuova ordinanza che ha come obiettivo quello di limitare occasioni di assembramento, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno delle grandi strutture di vendita e delle grandi superfici commerciali, frequentati soprattutto durante il week end. So bene che si tratta di nuove restrizioni e sacrifici ma sono fatti per combattere il virus e bloccare la curva del contagio. Questa ordinanza è frutto di una strategia e di uno spirito di prevenzione, figli di una situazione epidemiologica e sanitaria come ci confermano quotidianamente i dati che nella nostra regione è ancora sotto controllo, ma rimane comunque grave e va fermata. Quello che non dobbiamo assolutamente permettere, però, è che il virus prenda il sopravvento. Non scordiamo che stiamo convivendo con un nemico tanto invisibile quanto aggressivo, per questo utilizzare la prevenzione come prima arma per combatterlo ci rende certamente più consapevoli e più forti”.
Con queste parole il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti annuncia la firma di una nuova ordinanza regionale.
Il testo del provvedimento, nello specifico, ordina e prevede che:
1. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita, di cui all’art.15 comma 1, lettera I della legge regionale 6 novembre 2019 n.22 (Testo Unico del Commercio) indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
2. Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari.
3. Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire:
a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento;
b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;
c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.
Le disposizioni dell’ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 Novembre 2020.