I tribunali stanno notificando i primi decreti penali di condanna per chi ha dichiarato il falso nelle autocertificazioni durante il lockdown di marzo. Nel mirino delle Procure soprattutto i ragazzi sorpresi a chiacchierare o a fumare con gli amici, e che si sono giustificati dichiarando di svolgere attività motoria in prossimità dell’abitazione.
Quando le dichiarazioni non sono apparse convincenti, è scattata la denuncia che oggi ha portato alle prime notifiche penali. Il reato contestato è quello previsto dall’articolo 483 del Codice penale: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
La pena base indicata nei decreti penali di condanna è di due mesi di reclusione, ridotta per il rito e convertita in oltre duemila euro di multa. Ma non bisogna farsi trarre in inganno: non si tratta di una sanzione amministrativa, come una multa per divieto di sosta, bensì di una multa di tipo penale che resta sul casellario giudiziale. Si tratta di pene corrispondenti a una condanna in sede penale, con tutto ciò che ne consegue.
E, attenzione, perchè la regola non si limita al lockdown di primavera ma vale sempre (è reato!), quindi anche per le “bugie” dette a un pubblico ufficiale durante i controlli di oggi e di domani.
Per la Corte di cassazione le dichiarazioni sostitutive, se rese a un pubblico ufficiale, sono idonee a integrare il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (Cassazione, sez. V penale, sentenza 3701, depositata il 25 gennaio 2019).
Meglio allora dire la verità, cioè ammettere che non si ha un motivo per stare in giro: nel qual caso si rischia una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, come previsto dalla legge 35/2020 (di conversione del Dl 19/2020). Se si mente, invece, scatta il penale.
Il decreto penale di condanna viene notificato quando il pubblico ministero ritiene che possa essere irrogata una sanzione pecuniaria in sostituzione della pena detentiva e il giudice per le indagini preliminari (Gip) accoglie la richiesta.
L’ammontare della pena pecuniaria tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Un giorno di detenzione non può mai essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria, anche se l’imputato è disoccupato o è uno studente.
Se il decreto penale non viene impugnato entro 15 giorni dalla notifica, il giudice ne ordina l’esecuzione: la condanna resta nel casellario giudiziale.
Se si viene sorpresi in giro senza giustificazione, meglio non mentire: dire la verità costa una sanzione amministrativa che, in misura ridotta, ammonta a 280 euro; ma non è un reato. Se invece è troppo tardi, perché ormai si è detto il falso ed è scattata la denuncia, dopo la notifica del decreto penale è ancora possibile difendersi. Ma occorre farlo in fretta. In tutto si hanno a disposizione 15 giorni.
Come prima cosa occorre rivolgersi a un avvocato: la difesa tecnica in questo caso è obbligatoria. Dopo aver estratto copia degli atti, si potrà fare opposizione al decreto penale di condanna chiedendo un rito alternativo (in genere il giudizio abbreviato oppure il giudizio immediato).
In questi casi si potrà chiedere anche la sospensione del processo penale con richiesta di messa alla prova: si tratterà in genere di svolgere lavori socialmente utili ma che – se svolti positivamente – consentono di estinguere il reato senza che ne resti traccia nel casellario giudiziale.
Se invece l’imputato preferisce difendersi nel merito e addurre nuove prove, come testimoni o documenti, dovrà istruire il processo.
Se la persona stava realmente andando dal medico, a fare la spesa o a svolgere attività motoria ma non è stata creduta, potrà dimostrarlo con tutti i mezzi di prova a sua disposizione. Dovrà però opporsi al decreto penale e istruire il processo.
Non è da escludere, poi, che molti processi si apriranno con eccezioni di costituzionalità dei Dpcm che hanno limitano gli spostamenti durante il lockdown. Il reato non può estinguersi con una richiesta di oblazione: la fattispecie contestata non lo prevede.
Al minore che mente non è possibile notificare un decreto penale di condanna; ma se ha più di 14 anni potrà affrontare un processo penale davanti al Tribunale per i minorenni. Il reato è lo stesso, e in questo caso potrebbe concludersi anche con un perdono giudiziale. Che però resta nel casellario fino al compimento dei 21 anni.
È sempre possibile, tuttavia, chiedere la sospensione del processo con la richiesta di messa alla prova che – se svolta positivamente – potrà estinguere il reato. Anche il minorenne dovrà farsi assistere da un difensore e affrontare il processo penale per violazione delle norme legate alla pandemia ancora in corso.