Approvato il decreto Covid, Italia arancione o rossa fino al 30 aprile (TABELLA)

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per contrastare l’emergenza Covid prevedendo lo stop alla zona gialla in Italia fino al 30 aprile. 

Prevista la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, qualora lo consentano l’andamento dell’epidemia e l’attuazione del piano vaccini; scuola in presenza anche in zona rossa fino alla prima media, con l’obiettivo “di garantire gradualmente il rientro a scuola in presenza di tutti gli studenti”.

Prima del Consiglio dei ministri ci sono stati ripetuti contatti tra la Lega e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Fonti del Carroccio hanno fatto sapere che non c’è nessuno screzio con il premier, ma la Lega è convinta della necessità di seguire i dati scientifici.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che c’è “l’impegno di tutto il governo a lavorare, in sede di conversione del decreto, ad una protezione legale per il personale sanitario impegnato nell’emergenza che vada oltre la semplice norma approvata oggi che riguarda le vaccinazioni”.

Cosa prevede il decreto Covid

Dal 7 aprile al 30 aprile, nelle Regioni in zona gialla “si applicano le misure stabilite per la zona arancione”. Comunque, “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga” e “possono essere modificate le misure stabilite

E ancora, per lo stesso periodo, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è  superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

Scuola: stop deroghe Regioni

Dal 7 aprile al 30 aprile, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, cioè la prima media.

La misura non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle Regioni. Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado “si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”.

Nelle zone gialla e arancione, invece, le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.

Nelle stesse zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica, “affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.

Punibilità medici e infermieri

Il decreto esclude la punibilità dei “vaccinatori” quando hanno agito seguendo le procedure corrette previste per la somministrazione del vaccino e, quindi, l’uso è avvenuto in conformità con le indicazioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito del ministero e nel “foglietto illustrativo”.

Il decreto prevede, inoltre, l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e socio/sanitarie pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e studi professionali.

La misura ha come obiettivo quello di tutelare più possibile sia il personale medico e paramedico sia coloro che si trovano a frequentare ambienti che possono essere maggiormente esposti a rischio di contagio.

Il lavoratore che rifiuterà di vaccinarsi potrà essere adibito (ove possibile) ad altre mansioni che non comportino rischi di diffusione del contagio (in caso contrario la retribuzione non sarà dovuta). La disposizione vale anche per gli autonomi.

Concorsi pubblici

Il decreto prevede lo sblocco dei concorsi (circa 110mila posti) e introduce procedure concorsuali semplificate. Tra le principali novità si prevede una prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale.

Sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per alcune categorie (il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001) tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.

Per consentire lo svolgimento delle prove in sicurezza si prevede l’obbligo per i candidati di produrre la certificazione di un test antigenico anche negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Inoltre: la durata massima della prova limitata a un’ora; lo svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale.

DL APRILE