Tempo 90 giorni per sanare le irregolarità e ripristino stato dei luoghi dove sono scadute le concessioni ministeriali
MONTALTO DI CASTRO – Mentre a Civitavecchia con Enel scendono troppo spesso a compromessi ai confini con la Toscana non si fanno sconti. E’ stata pubblicata ieri sull’Albo Pretorio l’ordinanza numero 93 del 27 maggio 2021 che ha per oggetto: “CENTRALE EX NUCLEARE ALTO LAZIONE DI MONTALTO DI CASTRO – ORDINE DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E DEMOLIZIONE EX ART. 31 D.P.R. 380/2001 ED ART. 15 L.R. 15/2008 E S.M.I.”.
Un provvedimento pesantissimo con altrettante pesantissime conseguenze per i vertici dell’Enel. Infatti, dopo aver fatto credere di riconvertire la centrale in qualcos’altro, poi di demolirla in men che meno, tutto è rimasto inerme come dal 1976 ad oggi. Spesi centinaia di miliardi di soldi pubblici per realizzare una centrale nucleare che non ha mai visto i natali.
Non solo. Le parti più importanti come le turbine hanno già trovato casa altrove.
Adesso tutte quelle parti dismesse e non riutilizzabili che sono comprese nell’area oggetto di decadenza delle autorizzazioni devono essere demolite d’imperio con ordinanza comunale che ha deciso di rompere gli indugi e passare all’attacco del colosso energetico che ormai, con questo provvedimento, non ha più margini di trattativa.
MEMDOC_CREAPDF_178080738288887651901111574150390ORDINA
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Protocollo Partenza N. 15841/2021 del 27-05-2021
Allegato 1 – Copia DocumentoAlla proprietà individuata nella Soc. ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Via Regina Margherita n. 125,
C.F. 05617841001 in qualità di proprietaria degli immobili siti nel Comune di Montalto di Castro censiti in catasto al Foglio n. 37, mappale n. 476, consistenti in opere relative alla ex Centrale Nucleare del Comune di Montalto di Castro non soggette a riconversione, come dettagliatamente descritte nella relazione dell’Arch. Talenti Alessandro prot. 32936 del 05/02/2021 che si allega sotto la lettera “A” facendone parte sostanziale della ordinanza, nella persona dell’Amministratore Unico della Società ENEL Produzione S.p.A., a provvedere a sua cura e spese alla riduzione in pristino dei luoghi, mediante la demolizione e gli interventi di ripristino delle opere descritte in premessa, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Laddove i responsabili dell’abuso non provvedano alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 (novanta) giorni dall’ingiunzione del presente provvedimento si procederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., all’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime, nonché di ulteriore area accessoria, individuata secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche pertinenti alla zona interessata dall’illecito edilizio come la zonizzazione di PRG vigente, e indicata nel presente atto, in riferimento agli immobili censiti al N.C.T. al Foglio 37 part. 476, secondo le disposizioni di cui all’art. 31, co. 3 del DPR 380/2001 e dell’art. 15, co. 2 della L.R. 15/2008. L’accertamento dell’inottemperanza al presente provvedimento comporterà, altresì, l’applicazione di una sanzione pecuniaria, in base all’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i., e art. 15 co. 3 della L.R. 15/2008. Qualora le opere suddette fossero sottoposte a sequestro penale, per poter procedere direttamente alla riduzione in pristino nei termini prescritti, il trasgressore medesimo dovrà fare immediata istanza di dissequestro al Tribunale di Civitavecchia, dandone contestualmente comunicazione a questo Comune. Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale sono incaricati ad effettuare la necessaria sorveglianza e far osservare il rispetto degli obblighi della presente ordinanza.AVVERTE
Che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra indicato, senza che sia stata eseguita la demolizione delle opere innanzi descritte, le stesse saranno rimosse o demolite a cura del Comune ed a spese del medesimo responsabile dell’abuso, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e il bene demolito.
L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine sopra indicato, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione in possesso da parte di questa Amministrazione.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento, a norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Responsabile del Settore VII, Arch. Andrea Luciani, al quale l’interessato potrà rivolgersi tramite contatto telefonico al n. 0766/870106.DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato a:
Soc. ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Via Regina Margherita n. 125, C.F. 05617841001;
Oltre al soggetto suindicato, per quanto di rispettiva competenza, venga inviata copia tramite PEC a:
Procura della Repubblica di Civitavecchia
attiurgenti.procura.civitavecchia.itRegione Lazio – Direz. Reg. Terr. ed Urb. vigilanza.contrasto.abusivismo.lazio.legalmail.it
Regione Lazio – Ufficio del Genio Civile di Viterbo
geniocivilelazionord.lazio. legalmail.itRegione Carabinieri Forestale Lazio- Stazione di Tarquinia
cs.tarquinia.corpoforestale.itComando di Polizia Locale – Via G. Guglielmi n.4, 01014 Montalto di Castro (VT).
Il presente provvedimento verrà affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Montalto di Castro, 27-05-2021IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII
F.TO ANDREA LUCIANI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
Una “bomba” in tutti sensi, una prova di forza senza precedenti almeno a Montalto di Castro. Un gesto così clamoroso, per altre motivazioni, fu prodotto da Giovanni Moscherini quando era sindaco a Civitavecchia. Il tutto finì con un accordo da 300 milioni di euro mandato a farsi benedire grazie allo scellerato intervento di un altro ex sindaco, Antonio Cozzolino.
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