Latina – Concorsopoli Asl: Moscardelli e Rainone, le motivazioni della Cassazione che imbarazzano il PD

Nomine, raccomandazioni e soprusi, una macchina ben oleata dall’ex segretario del partito di Enrico Letta

LATINA – Il 20 dicembre scorso la Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni con le quali è stato respinto il ricorso presentato da Claudio Moscardelli (nella foto) e Claudio Rainone, imputati nel processo che si sta svolgendo in Tribunale per lo scandalo dei concorsi della Asl.

I legali dell’ex segretario del Pd e dell’ex dirigente del servizio di reclutamento della Asl, avevano impugnato la decisione del Tribunale del Riesame che aveva lasciato inalterato l’impianto accusatorio della Procura e l’accusa aveva pienamente tenuto. Una volta depositate le motivazioni, era stato presentato il ricorso.

Le motivazioni del collegio giudicante sono però ancora più pesanti per l’avvocato Moscardelli e l’impianto accusatorio della Procura di Latina diventa così granitico davanti ai tentativi degli indagati di smontare l’inchiesta.

Nella sentenza della Suprema Corte si legge:”Claudio Moscardelli, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (capo a), 110 e 326 cod. pen. (capo b), per avere, tra l’ottobre 2020 e il maggio 2021, Claudio Rainone, dirigente dell’unita operativa complessa ‘reclutamento’ della Asl di Latina e presidente della commissione per il concorso
pubblico per titolo e esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale presso le Asl di Frosinone, Latina e Viterbo, con condotte adottate in violazione di legge, rivelato gli argomenti che avrebbe proposto alla prova orale dell’8 ottobre 2020 ai candidati Giuseppe Tomao e Matteo Di Domenico; e ritardato l’approvazione della graduatoria finale del concorso in attesa delle sua nomina a direttore amministrativo della Asl di Latina in maniera tale da poter individuare egli stesso le destinazioni dei neo assunti e accontentare anche il Tomao che voleva essere assegnato a Formia: in tal modo favorendo entrambi i candidati segnalatigli da Claudio Moscardelli, segretario provinciale del partito democratico, accettando la promessa che lo stesso Moscardelli gli aveva fatto di intercedere presso politici locali e dirigenti amministrativi per favorire la sua nomina a direttore generale della medesima Asl“.

Moscardelli si è sempre difeso dalle accuse dichiarando di non aver suggerito alcunché ma di aver dato solo delle indicazioni generiche ma, per i giudici: “benché non fosse risultato dimostrato che il Moscardelli aveva rilevato ai due candidati temi o argomenti della prova
orale, né che avesse istigato o indotto il Rainone a rivelare segreti di ufficio: peraltro, collegabili a domande che la commissione di esame avrebbe stabilito solo la mattina stessa dell’esame, subito prima della prova, e che sarebbero state estratte a sorte per ciascun candidato, il quale avrebbe poi potuto parlare di un secondo argomento “a piacere”; ciò a differenza di quanto il Rainone aveva fatto con altri candidati, ai quali, come pure si desume dalle intercettazioni in
atti, aveva indicato lo specifico argomento su cui sarebbe stata formulata la domanda.
… Al contrario, le carte del procedimento avevano comprovato che il Moscardelli non aveva alcun potere diretto nella nomina del direttore amministrativo di quella Asl, all’epoca già occupato da altro dirigente, potere spettante al direttore generale che aveva escluso di aver ricevuto alcuna “pressione” dal ricorrente; e che questi, unitamente ad altri esponenti politici locali, si era convinto, fin da molti anni prima, che il Rainone potesse essere un ottimo manager per la Asl, sicché le sue generiche iniziative erano state finalizzate a sostenerne una valorizzazione in maniera del tutto sganciata da un presunto accordo corruttivo“.

E ancora: “Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare emesso nei riguardi del ricorrente: in particolare, spiegando come le indagini avessero comprovato che il Moscardelli, segretario provinciale del partito PD di Latina, aveva chiesto al Rainone – dirigente della Asl del medesimo comune e presidente della commissione del concorso per l’assunzione di 23 collaboratori amministrativi della stessa Asl – di favorire due candidati partecipanti al concorso, il Tomao e il Di Domenico (peraltro stretti congiunti di altri esponenti di quel partito); e che il Rainone aveva compiuto un atto contrario ai propri doveri di ufficio concordando con quei candidati l’oggetto di una domanda che gli avrebbe rivolto, perché aveva accettato la promessa dell’utilità consistente nell’impegno che il Moscardelli aveva assunto consistente nel sostenerlo politicamente e amministrativamente per la nomina a direttore amministrativo della Asl di Latina.

Quanto alla rilevazione del segreto di ufficio da parte del Rainone, il concorso del Moscardelli si era concretizzato nel favorire nel suo ufficio l’incontro tra il presidente della commissione e i due suddetti candidati, ai quali il primo aveva fornito l’indicazione degli argomenti sui quali avrebbe formulato una domanda, che si era scoperto sarebbe stato comune anche ad altri esaminandi e che il Rainone aveva chiesto telefonicamente ai due di cambiare il giorno prima della prova orale.

Da tali circostanze – invero contestate dalla difesa con una versione ricostruttiva meramente alternativa, basata su indicazioni talora indeterminate, e di certo non più plausibile di quella privilegiata dai giudici del riesame – il Tribunale ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l’odierno ricorrente dovesse essere considerato a livello indiziario responsabile di entrambi i reati addebitatigli“.

Infine: “… si è già detto di come sia stata convincentemente ricostruita dai giudici di merito la responsabilità a titolo di concorso del Moscardelli.

Quanto al reato del capo a), i giudici di merito — ponendo in stretta connessione causale il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale Rainone, quale presidente della commissione del concorso più volte menzionato, e l’accettazione della considerata utilità promessagli dal ‘privato’ Moscardelli — hanno fatto corretta applicazione dei
principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare il Tribunale del riesame ha puntualizzato come l’esistenza della stretta correlazione temporale e causale tra l’atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale e l’utilità promessagli dal privato — dunque, di quell’accordo sinallagmatico che qualifica il reato in argomento — fosse stata confermata dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini e dal contenuto delle sommarie informazioni rese da vari testi sentiti dagli inquirenti: elementi di conoscenza che, in una lettura complessiva (e non atomistica, quale quella proposta dalla difesa), avevano consentito di appurare che il Moscardelli, già prima dell’avvio della procedura del concorso per l’assunzione dei 23 collaboratori amministrativi e ancora durante lo svolgimento di tale concorso, si era reiteratamente impegnato per favorire la nomina del Rainone come direttore amministrativo della Asl di Latina, anche favorendo lo spostamento ad altra sede di una potenziale ‘concorrente’ che già occupava il posto promesso; che il 6 ottobre 2020 il Rainone aveva chiesto al Moscardelli quali “novità” ci fossero a proposito di quella sua nomina, che gli avrebbe permesso anche di scegliere la destinazione per i vincitori del considerato concorso, a tal fine sollecitando il Moscardelli ad attivarsi e chiaramente ponendo tale sua richiesta in collegamento con il concorso e con “la forzatura” che egli aveva dovuto fare “per uno dei due”, così alludendo proprio ai candidati Tomao e Di Domenico; che il 7 ottobre 2020 il Rainone aveva chiesto proprio al Moscardelli (che, peraltro, avrebbe poi ammesso di avere in precedenza “raccomandato” al pubblico ufficiale proprio il Tomao e il Di Domenico) il numero di telefono dei due candidati ai quali aveva domandato di indicargli l’argomento (il “pensierino”) sul quale egli, quale presidente della commissione del concorso, avrebbe dovuto fare la domanda nella prova orale che si sarebbe svolta il giorno dopo: argomento che avrebbe dovuto sostituire altro tema che ai candidati era stato già dato dal Rainone, risultato ‘comune’ anche alla prova orale di altri concorrenti; e che dopo la conclusione del concorso e l’assunzione dei due predetti candidati, il Moscardelli era tornato a sollecitare il Rainone ad assegnare il Tomao ad una sede più gradita, quella di Formia, anziché a quella meno ambita di Terracina; nonché a ‘difendere’ il Rainone persino dopo che era “scoppiato lo scandalo” per l’andamento di quel concorso. Ciò a conferma della stretta connessione esistente tra le iniziative illecite realizzate dal Rainone per favorire i due concorrenti “segnalati” dal Moscardelli e l’impegno da quest’ultimo profuso in favore del pubblico ufficiale”.

 

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