Green pass e mascherine, cosa cambia dal 1 aprile 2022

ROMA – Il decreto legge n. 24/2022 del Governo rivede la disciplina relativa alle quarantene e all’accesso nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Si tratta di un allentamento delle misure di contenimento del virus, nella speranza che la bella stagione, i vaccini e gli antivirali possano consentirci da qui in avanti una gestione ordinaria e non più emergenziale della pandemia. Dal 1 aprile 2022, quindi, cesserà  lo stato di emergenza Covid-19 e sparirà il sistema delle zone colorate. Si ritornerà inoltre alla capienza del 100% per gli impianti sportivi all’aperto e al chiuso.
Ecco le altre principali novità.

Obbligo di mascherina
Dal 1 aprile fino al 30 aprile rimane l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica, ad esempio).
A partire da 1 maggio 2022, salvo ripensamenti, sparirà l’obbligo dell’uso della mascherina ovunque.

Isolamento e quarantena
Dal 1 aprile 2022 coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi non dovranno sottostare a quarantena. Sarà applicato invece il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Obbligo di vaccinazione
Viene eliminato l’obbligo di vaccinazione per tutte le categorie di lavoratori, ad eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA, che manterranno l’obbligo (con sospensione dal lavoro) fino al 31 dicembre 2022.

Green pass
Dal 1 aprile al 30 aprile 2022, non sarà più richiesto alcun green pass in poste, banche, negozi e uffici pubblici. Si potrà utilizzare il green pass base per tutte le altre attività che fino ad oggi richiedevano il green pass rafforzato, ad eccezione dei seguenti luoghi:
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età’ o di disabilità;
convegni e congressi;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita’ che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Sempre dal 1 aprile fino al 30 aprile 2022.

Dal 1 maggio 2022, salvo ripensamenti, il green pass non sarà più necessario in alcun luogo, ad eccezione di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (per i quali rimarrà l’obbligo di green pass fino al 31 dicembre 2022).

Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività;
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento: gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.