CIVITAVECCHIA – La Terza Sezione del Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata da Società Italiana Trasporti Srl contro Comune di Civitavecchia, AdSP e Capitaneria di Porto e nei confronti di Csp, Port Mobility e Rct per chiedere la sospensiva all’autorizzazione per l’accesso in porto e la fermata degli autobus impiegati sulla linea porto-stazione esercitata da Csp e Port Mobility e l’annullamento della delibera di Giunta del Comune di Civitavecchia n. 102 del 18 agosto 2020 con cui si approvava il protocollo d’intesa tra AdSP e Comune.
I giudici amministrativi hanno ritenuto essere sussistenti profili di inammissibilità del gravame, sia in ragione del fatto che la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato i provvedimenti in oggetto, sia perché l’autorizzazione amministrativa all’esercizio del trasporto pubblico di linea gran turismo per il collegamento Civitavecchia Porto-Roma in possesso della stessa SIT Srl non costituisce di per sé titolo idoneo a svolgere il servizio anche presso una differente fermata sita all’interno dell’area portuale.
Secondo il Tar, inoltre, vengono in rilievo scelte di affidamento dell’ente locale relative al servizio di linea speciale teso esclusivamente a collegare il porto alla stazione ferroviaria di Civitavecchia (diverso da quello svolto da SIT, alla quale non è stato impedito in alcun modo di svolgere il servizio autorizzato), attuate mediante accordo amministrativo e che la società ricorrente non aveva tempestivamente impugnato.
Nei prossimi giorni, a seguito di una specifica ordinanza del Presidente dell’AdSP, il servizio di linea speciale di collegamento tra il porto e la stazione ferroviaria riprenderà dal terminal crociere, dove i passeggeri in arrivo potranno scegliere se utilizzare la predetta linea di Csp e Port Mobility, oppure se recarsi, tramite Port Mobility, a largo della Pace per tutti gli altri servizi e destinazioni.