Gli uccelli continueranno a godere di ottima salute, Monteromano liberata dal traffico e finalmente a Civitavecchia si potrà arrivare da Viterbo in soli 20 minuti
TARQUINIA – E’ notizia di poche ore fa, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Wwf Italia o.n.l.u.s., Lega italiana protezione uccelli o.d.v., Gruppo di intervento giuridico o.n.l.u.s., Italia nostra o.n.l.u.s. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della transizione ecologica e l’ANAS.
Le associazioni hanno messo in piedi questo ennesimo tentativo alla vana ricerca di un nuovo stop alla realizzazione della trasversale che per fortuna non c’è stato.
All’esito della camera di consiglio del 9 novembre 2022, il Collegio aveva trattenuto la causa per la decisione di merito.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) adottava la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, per mezzo della quale, in esecuzione dell’art. 1, comma 1 l. 21 dicembre 2001, n. 443, veniva approvato il programma delle «infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese», individuando, tra l’altro, all’allegato 2, tra i corridoi stradali strategici anche il «completamento trasversale Nord Orte – Civitavecchia (tratta Viterbo – Civitavecchia)».
Successivamente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (poi Ministero della transizione ecologica ed ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Mase) adottava il decreto 18 aprile 2004, n. 198, con cui esprimeva giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto dell’asse viario, sulla base, anche, del favorevole parere di valutazione d’impatto ambientale (v.i.a.), espresso dalla relativa commissione tecnica con atto 9 ottobre 2003, n. 561. Nondimeno, tra le prescrizioni imposte dal Mase vi era una modifica del progetto dell’opera concernente il terzo lotto (Monte Romano Est-SS1 via Aurelia): in particolare, il percorso avrebbe dovuto seguire il tracciato alternativo proposto (c.d. variante di Tarquinia, noto come tracciato viola).
Tuttavia, nel 2015, prima di avviare i lavori del menzionato tratto da Monte Romano sino alla SS1 via Aurelia (ora autostrada A12), l’Anas chiedeva una variazione del progetto (c.d. tracciato verde), domandando una nuova v.i.a. al Ministero. In particolare, il ripensamento sarebbe derivato dagli elevati costi dell’opera che prevedevano la costruzione di due gallerie.
Avviato il nuovo procedimento di v.i.a., la commissione tecnica v.i.a.-v.a.s. adottava l’atto 20 gennaio 2017, n. 2289, con cui esprimeva il proprio parere negativo di compatibilità ambientale sul progetto, suggerendo (al fine di contenere i costi) la suddivisione del terzo lotto del tracciato viola in due stralci funzionali (Monte Romano Est-Tarquinia e poi Tarquinia-SS1 Aurelia).
Nondimeno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di attivare la procedura di cui all’art. 183, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.c.p.), che si concludeva con l’approvazione del tracciato verde, superando il dissenso del Mase. Il Cipe con del. 28 febbraio 2018, n. 2, approvava poi il progetto preliminare dell’opera sulla base del ridetto tracciato verde.
Questi ultimi due atti venivano impugnati dinanzi a questa Sezione nel giudizio Rg 1155/18 il quale si concludeva con la sentenza 5 ottobre 2021, n. 10164 (passata in giudicato), che annullava entrambi per incompatibilità delle disposizioni nazionali che consentivano, nell’approvazione del progetto di un’infrastruttura, di superare il qualificato dissenso espresso dal Mase allorquando vi è la possibilità di realizzare l’opera seguendo un percorso differente, anche se quest’ultimo si presenta maggiormente oneroso da un punto di vista finanziario. In aggiunta, questa Sezione chiariva che il «Consiglio dei Ministri dovrà rideterminarsi, concludendo il procedimento avviato ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.L.vo 163/2006, tenendo conto delle statuizioni che precedono: in particolare, dovrà riesaminare la richiesta avanzata dal MIT, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. L.vo 163/2006, tenendo conto del fatto che l’approvazione del progetto preliminare, da parte del CIPE, dovrà essere preceduta dal completamento della VINCA, dalla comparazione dei vari tracciati autostradali – quanto alle conseguenze ambientali da ciascuno derivanti -, e dalla individuazione delle necessarie misure di mitigazione, ragione per cui nessuna integrazione alla VIA-VINCA potrà ritenersi consentita in fase successiva alla approvazione del progetto preliminare (salvo riapertura del procedimento di VIA-VINCA, con restituzione dell’istruttoria alla Commissione Tecnica di VIA-VAS). Le medesime statuizioni dovranno essere ugualmente rispettate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nel momento in cui sarà nuovamente chiamato ad approvare il progetto preliminare dell’opera» (punto 34 della sentenza).
Nel frattempo, con d.p.c.m. 16 aprile 2021, veniva nominato il commissario straordinario per la realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv. dalla l. 14 giugno 2019, n. 55. Successivamente all’annullamento giurisdizionale, l’Anas, in data 29 marzo 2022, presentava al Mase istanza per l’aggiornamento della v.i.a. di cui al decreto n. 198 cit., evidenziando di voler riprendere il tracciato viola, suddividendo però l’opera in due stralci funzionali: il primo da Monte Romano Est a Tarquinia, il secondo da Tarquinia a Civitavecchia. Il progetto presentato dal soggetto attuatore prevedeva una leggera modifica (circa 300 m), di natura provvisoria, nelle more del completamento dell’intervento con il secondo stralcio.
Il commissario straordinario, poi, in data 6 maggio 2022, pubblicava l’avviso al pubblico dell’istanza di aggiornamento della menzionata v.i.a.
Nel frattempo, il Mase, ricevuta la documentazione, dichiarava procedibile l’istanza dell’Anas ordinando un’integrazione cui si provvedeva in data 11 ottobre 2022. Al contempo, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale osservava che, in relazione al primo stralcio funzionale, non vi erano opposizioni al progetto, risultando invece piú critica la situazione archeologica nel territorio interessato dal secondo stralcio dell’opera.
Secondo la parte ricorrente, i provvedimenti indicati nei paragrafi che precedono sarebbero indice dell’inesatta ottemperanza alla precedente sentenza di annullamento, violando l’effetto conformativo discendente dalla pronuncia.
Più nel dettaglio, viene evidenziato come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contrariamente al dictum giurisdizionale, non avrebbe riavviato l’iter per la decisione ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.c.p. Inoltre, non potrebbe procedersi ad integrazione della v.i.a. o della v.inc.a. (valutazione d’incidenza ambientale) successivamente all’approvazione del progetto preliminare.
In aggiunta, la richiesta di aggiornamento della v.i.a. presentata dall’Anas concernerebbe il progetto definitivo, intervenendo, quindi, in una fase successiva all’approvazione del progetto preliminare, violando cosí il giudicato. D’altro canto sarebbe lo stesso soggetto attuatore ad evidenziare come lo stralcio funzionale sia differente (per 300 m) rispetto al precedente tracciato viola.
Infine, parte ricorrente evidenzia l’illegittimità dello stralcio funzionale, atteso che esso impedirebbe la corretta valutazione da parte del Mase.
Esaurita l’esposizione dei fatti è stato osservato come il ricorso sia infondato, non avendo l’amministrazione violato il precedente giudicato.
In primo luogo, la mancata riattivazione della procedura prevista dall’art. 183, comma 6 c.c.p. non costituisce irregolare ottemperanza, atteso che – alla luce soprattutto del pronunciamento pregiudiziale reso da Corte Giust. Ue, sez. VI, 16 luglio 2020, causa C-411/19 – il Consiglio dei Ministri non poteva in alcun modo superare il motivato dissenso del Mase. Di conseguenza, l’avvenuta regressione del procedimento ad uno stato ancor precedente costituisce opportuna semplificazione procedurale: difatti, non avrebbe avuto senso che il Consiglio dei Ministri, con una propria delibera, rilevasse l’impossibilità di approvare il progetto del c.d. tracciato verde, atteso che ciò costituiva diretta conseguenza del pronunciamento di cui si chiede l’ottemperanza.
Quanto poi alla mancata comparazione dei vari tracciati autostradali e all’omessa individuazione delle necessarie misure di mitigazione, va osservato che tali verifiche sono assorbite dal «recupero» del tracciato viola: difatti, l’amministrazione – che avrebbe potuto procedere ad una verifica sui percorsi (esistono progetti anche di tracciato arancio, rosa e blu) – decideva discrezionalmente di impiegare un progetto già valutato dall’autorità di tutela ambientale. Tale scelta appare coerente con i fini pubblici perseguiti, poiché, dovendo procedere al completamento dell’asse viario (l’«opzione zero», per il Mase, costituisce la scelta meno auspicabile) risulta logico riutilizzare un progetto che aveva già conseguito un giudizio di compatibilità ambientale che si estende sia alla comparazione dei percorsi, sia alle misure di mitigazione. In aggiunta, con il ritorno all’originario progetto, l’amministrazione ha raggiunto il risultato di snellire l’iter burocratico e avviare in tempi maggiormente rapidi la cantierizzazione di un’opera immaginata già negli anni ’60 del secolo scorso.
Conseguentemente, nessun divieto veniva posto all’amministrazione circa lo stralcio funzionale in due parti del progetto dell’opera: anzi, la stessa commissione tecnica v.i.a.-v.a.s., nell’esprimere il parere negativo 20 gennaio 2017, n. 2289, evidenziava come le criticità economico-finanziarie sollevate dall’Anas potessero essere ovviate mediante la suddivisione in due stralci dell’opera di cui al tracciato viola (v. pag. 129). Pertanto, non può dirsi in violazione del giudicato la suddivisione decisa dalla parte resistente, rientrando essa nella discrezionalità amministrativa.
Alla luce di quanto esposto il ricorso è stato definitivamente respinto.