Montefiascone – Cantina Sociale condannata, risarcimento da 100 mila euro ad una lavoratrice

“Licenziamento illegittimo”, così la Corte d’Appello ha giudicato quanto accaduto ad una donna del posto che dovrà essere reintegrata e risarcita

MONTEFIASCONE  – Dopo tre anni di battaglia, una lavoratrice ingiustamente licenziata avrà nuovamente il suo posto di lavoro, e non solo.

Difesa dagli avvocati Massimo Pistilli e Sara Corba la donna ha iniziato la sua battaglia legale.

E ieri, la corte d’appello ha giudicato illegittimo il licenziamento subìto.

Assunta nel 2020 con la mansione di “operaio agricolo” per pochi mesi, si era invece ritrovata a svolgere, nonostante l’inquadramento riconosciuto nell’unico originario contratto, a svolgere mansioni di barista presso il wine bar della cantina, e addetta al punto vendita, con proroghe che sono proseguite fino al 31 dicembre 2022, superando i ventiquattro mesi (raggiunti il 15/04/2022), limite oltre il quale il contratto si sarebbe dovuto trasformare in indeterminato, cosa che non è mai accaduta.

Alle lamentele della lavoratrice, che chiedeva il giusto inquadramento, nel luglio del 2022 dopo un acceso diverbio con il presidente della Cantina Sociale la donna era stata licenziata verbalmente e allontanata dal posto di lavoro, con richiesta di restituzione delle chiavi del locale e del badge, oltre alla sottoscrizione di una lettera di dimissioni.

La donna, dopo aver inoltrato un certificato medico di 15 giorni, nell’agosto del 2022 riceveva una lettera di licenziamento per giusta causa, per essersi assentata da lavoro, fatto che accadeva nonostante la comunicazione dello stato di malattia.

La sentenza che ieri, in Appello, ha dato ragione alla lavoratrice, Riconoscendole tutti gli stipendi arretrati  “condannando la Cantina Sociale, in persona del suo Presidente pro tempore, a reintegrare la lavoratrice sul posto di lavoro, corrisponderle un’indennità oltre il trattamento di fine rapporto maturato fino alla data della cessazione del rapporto; condannare Cantina Sociale a versare alla ricorrente le differenze retributive maturate dall’errato inquadramento del CCNL al rapporto lavorativo della ricorrente, comprensive di tredicesima e quattordicesima mensilità. risarcire il danno subito dalla lavoratrice in misura pari all’ultima retribuzione corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento in favore della ricorrente, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. Oltre alla pagamento delle spese legali”.

Un “danno” per la cantina Sociale di quasi centomila  euro.