Respinto l’appello di Centro Servizi Ambientali contro l’affidamento senza gara deciso da Formia Rifiuti Zero per il 2026, del valore di 1,2 milioni di euro. Per i giudici, nell’ATO di Latina c’è un solo impianto previsto dalla pianificazione, e per inserirne un altro serve una delibera del Consiglio regionale
È legittimo l’affidamento a RIDA Ambiente del servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati del Comune di Formia. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7937/2026 della Quarta Sezione, pubblicata il 2 novembre. I giudici hanno respinto l’appello di CSA – Centro Servizi Ambientali S.r.l. e confermato la sentenza n. 515/2026 del TAR Lazio, sezione di Latina.
L’affidamento contestato
Al centro della causa c’è la determina n. 217 del 30 dicembre 2025 di FRZ – Formia Rifiuti Zero, la società in house del Comune che gestisce i rifiuti urbani della città. Con quell’atto FRZ ha affidato a RIDA Ambiente il servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (codice EER 20.03.01), per un importo stimato di 1.200.000 euro più IVA.
L’affidamento è avvenuto senza gara, con la procedura prevista dall’articolo 76, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). La norma consente una procedura negoziata senza bando quando un servizio può essere fornito da un solo operatore, perché «la concorrenza è assente per motivi tecnici». Secondo FRZ, l’impianto RIDA era l’unico legittimato a trattare quei rifiuti nell’Ambito territoriale ottimale (ATO) di Latina. Inoltre, come ricorda la sentenza, l’offerta di RIDA «risultava comunque economicamente più vantaggiosa rispetto a quella della CSA».
CSA, titolare a sua volta di un impianto nello stesso ATO, aveva impugnato l’affidamento davanti al TAR e, dopo la sconfitta, era ricorsa al Consiglio di Stato.
La tesi di CSA: «Il Piano è meramente ricognitivo»
Nel ricorso, CSA sosteneva che il Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con la delibera del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020, fosse un atto «meramente ricognitivo», privo di «potere costitutivo o demolitorio».
Secondo la società, la legge non obbliga a trattare i rifiuti indifferenziati solo negli impianti indicati nel Piano. Il suo impianto, inoltre, sarebbe stato escluso dal documento «per mero errore», pur essendo stato autorizzato dalla Regione.
RIDA Ambiente aveva replicato che l’impianto CSA non compariva nel Piano perché, fino al 2024, non aveva la sezione di bioessiccazione e quindi non era idoneo a trattare i rifiuti urbani indifferenziati. E anche dopo la realizzazione di quella sezione, il Piano non è stato modificato.
I giudici: «Qualsiasi autorizzazione successiva è di per sé illegittima»
Il Consiglio di Stato ha respinto la tesi di CSA. Per i giudici è «dirimente» un fatto non contestato da nessuna delle parti: l’impianto CSA non compare nel Piano regionale 2020. Il Piano, scrive la Sezione, non è un atto «meramente ricognitivo», ma «afferma il principio per cui tutti i rifiuti urbani indifferenziati devono essere conferiti in impianti di trattamento meccanico e biologico».
La sentenza sottolinea che il Piano, mai impugnato da CSA, «indica quale unico impianto per l’ATO di Latina, quello della RIDA Ambiente». I giudici definiscono poi «del tutto destituita di fondamento» la tesi dell’esclusione «per mero errore».
Il Collegio riprende quanto già stabilito dalla stessa Sezione nella sentenza n. 7208 del 22 agosto 2024, in un caso definito «del tutto analogo». Dal fatto che il Piano non citi l’impianto CSA «discende che qualsiasi autorizzazione rilasciata successivamente a CSA è di per sé illegittima per contrasto con il divieto, previsto dallo stesso PRGR 2020, di autorizzare nuovi impianti di trattamento di rifiuti urbani laddove ve ne siano già di idonei a soddisfare il fabbisogno dell’ATO».
Per inserire l’impianto CSA nel sistema regionale, quindi, le autorizzazioni non bastano. Secondo i giudici, «non sono sufficienti meri atti autorizzatori ma risulta indispensabile una modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti, attraverso un’apposita delibera del Consiglio Regionale».
Nessuna concorrenza, affidamento legittimo
Da qui la conclusione. Poiché il Piano prevede il solo impianto RIDA per l’ATO di Latina, si determina «una situazione di assenza di concorrenza». Per questo l’affidamento diretto è legittimo. Il Consiglio di Stato osserva anche che CSA non aveva impugnato la parte della sentenza del TAR sulla «natura plurimotivata» del provvedimento, cioè sulla seconda motivazione, quella della maggiore convenienza economica dell’offerta RIDA.
Respinto l’appello, CSA è stata condannata a pagare le spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro più accessori, da dividere in parti uguali tra Formia Rifiuti Zero e RIDA Ambiente.
La soddisfazione di RIDA Ambiente
RIDA Ambiente ha accolto con soddisfazione la sentenza. Secondo l’azienda, la decisione dà certezza ai rapporti con gli enti che affidano il servizio e alla programmazione delle attività. RIDA ha ribadito il proprio impegno a collaborare con le amministrazioni, indicando come priorità la qualità del trattamento, la tutela dell’ambiente e la continuità del servizio.
Fare chiarezza sugli ultimi dieci anni
Il contenuto di questa sentenza non si limita solo a dare ragione a chi, contrariamente alla CSA rispetta la legge, ma anche sottolinea come chi doveva controllare non ha controllato. Se l’impianto non era a norma come è stato ed è possibile conferire rifiuti nell’impianto? Ci troviamo difronte al traffico illecito di rifiuti?
Tante domande delle quali saranno chiamati a rispondere i diretti interessati perché, a questo punto, questa sentenza, per forza di cose deve essere trasmessa all’autorità giudiziaria per valutare eventuali reati.

