GUIDONIA – Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 ottobre 2024, ha parzialmente accolto l’appello presentato da diverse associazioni ambientaliste, tra cui l’Associazione Amici dell’Inviolata Onlus e l’Associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) Onlus, in merito al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) nel Parco dell’Inviolata, situato nel Comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.
Il TMB in questione, gestito dalla società Ambiente Guidonia s.r.l., ha l’obiettivo di trattare rifiuti non pericolosi, separando la frazione umida da quella secca, e compattando i residui in eco-balle per il successivo smaltimento. L’impianto ha ricevuto la prima autorizzazione nel 2010 dalla Regione Lazio, ma sin da subito ha suscitato controversie a causa della mancanza di un’autorizzazione paesaggistica, nonostante l’area fosse soggetta a vincoli archeologici.
Nel 2014, la Soprintendenza ai Beni Culturali ordinò la sospensione dei lavori per la mancanza di tale autorizzazione, ma il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ne sospese l’efficacia, permettendo la continuazione dell’attività dell’impianto. Nel 2018, la Regione Lazio rinnovò l’AIA fino al 2024, nonostante la persistente opposizione delle associazioni ambientaliste, che impugnarono tale decisione davanti al TAR.
Le associazioni ricorrenti hanno presentato diversi motivi di appello, tra cui la violazione delle norme ambientali e paesaggistiche, la mancata valutazione dei vincoli archeologici e il presunto abuso di potere da parte dell’amministrazione regionale. In particolare, esse hanno contestato l’assenza di una corretta valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto, e l’assenza di una sanatoria legale che potesse giustificare il rinnovo dell’autorizzazione nonostante i vincoli sopraggiunti.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità di alcuni dei motivi di appello presentati dalle associazioni, accogliendo in parte le loro richieste. In particolare, la Corte ha stabilito che non esiste una base normativa che possa giustificare la “sanatoria” dell’AIA, sottolineando che l’autorizzazione non poteva essere rinnovata senza una specifica previsione di legge. La decisione della Regione Lazio, pertanto, è stata ritenuta parzialmente illegittima.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sentenza di primo grado del TAR, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi delle associazioni per mancanza di legittimazione, fatta eccezione per VAS Onlus. La Corte ha ribadito che solo le organizzazioni ambientaliste riconosciute o con una comprovata rappresentatività possono impugnare decisioni amministrative relative alla tutela ambientale.
Con questa sentenza, il Consiglio di Stato ha annullato parzialmente gli atti amministrativi che avevano portato al rinnovo dell’AIA per l’impianto di Guidonia, mettendo in discussione la continuità operativa dell’impianto fino alla fine del 2024. La decisione rappresenta una vittoria parziale per le associazioni ambientaliste, che avevano sollevato dubbi sulla legittimità del processo di rinnovo dell’autorizzazione.
Resta però la necessità di un riesame approfondito della situazione, con particolare attenzione ai vincoli archeologici e all’impatto ambientale dell’impianto, al fine di conformare l’attività dell’impianto alle normative vigenti.
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