Roma – Pini dei Fori imperiali, al Tar arriva il ricorso per danni ambientali e paesaggistici

L’associazione CURAA (Cittadini Uniti per Roma, i suoi Alberi e i suoi Abitanti) contro il sindaco  Roberto Gualtieri per aver abbattuto 68 alberi storici

ROMA –  Il ricorso al TAR del Lazio presentato dall’Associazione C.U.R.A.A. (Cittadini Uniti per Roma, i suoi Alberi e i suoi Abitanti) contro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per l’abbattimento dei pini ai Fori Imperiali sarà discusso nell’udienza camerale del 15 aprile. L’associazione CURAA aveva presentato il 17 marzo u.s. il ricorso con l’obiettivo di fare chiarezza su presunte criticità amministrative che mettono a rischio la tutela del patrimonio arboreo e paesaggistico della città.

Nell’area vincolata dei Fori Imperiali, dove nel 2023 erano presenti circa 120 pini, ad aprile 2026 -degli alberi simbolo di Roma- ne restano soltanto 52 con un danno erariale per la perdita di più della metà dei pini, 68, per un valore stimato di 50 mila euro cadauno pari a 3 milioni e mezzo di euro. Un dato che CURAA definisce allarmante e che è riferibile ad una più generale progressiva perdita del patrimonio verde urbano di Roma, configurando una vera e propria emergenza ambientale oltre che erariale. Il ricorso è stato inoltre motivato anche dai risultati di una relazione agronomica sul crollo di tre pini, che ha rilevato apparati radicali gravemente compromessi e radici fortemente tranciate. Tra le possibili cause indicate figurano le vibrazioni dei cantieri e della linea metropolitana, oltre alle prolungate piogge che potrebbero aver poi compromesso anche le “prove di trazione” utilizzate per gli abbattimenti.

Come riportato nella memoria depositata al TAR dagli avvocati Nespega e Tarsia di Belmonte, gli abbattimenti eseguiti da febbraio 2026 a seguito del crollo di tre pini dimostrano che: “l’Amministrazione ha trasposto eventi eccezionali in un criterio generale di intervento, fondando su di essi un programma di abbattimenti esteso e non adeguatamente differenziato il cui punto di partenza giustificativo è, tra l’altro, anche avere elevato il c.d. Fattore di Sicurezza dal parametro comunemente adottato e già prudenziale, di 1,5 a 2, in assenza di qualsivoglia riconoscimento scientifico per tale nuovo parametro che, come affermato da illustri tecnici della materia, non costituisce affatto uno standard di sicurezza univoco e valido (all.8 Perizia dott. Zanzi). Ne deriva che l’abbattimento non può essere considerato l’unica soluzione tecnicamente necessaria, risultando invece praticabili misure alternative di mitigazione del rischio, quali interventi di consolidamento, monitoraggio e gestione dell’apparato radicale”.

Dal punto di vista normativo, si richiama l’art. 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio. Il centro storico di Roma è sottoposto a specifico vincolo ai sensi dell’art. 11, comma 7, delle NTA del PRG (2022), che riconosce le alberature storiche tra le componenti essenziali del tessuto architettonico e paesaggistico. Ogni intervento su tali aree deve essere preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). L’abbattimento di alberi in aree vincolate configura reato ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 734 del Codice Penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali). Tali principi sono confermati con le sentenze del TAR Lazio (n. 18386/2023 e n. 4912/2023) e della Corte di Cassazione (n. 8499/2021), che ribadiscono l’obbligo di autorizzazione preventiva anche per il taglio di singoli alberi, in quanto interventi lesivi dell’equilibrio ambientale e paesaggistico.