Tra “Fare Ambiente” e “Comune di Caprarola” non ci sta partecipazione popolare

La partecipazione popolare alla gestione politico-amministrativa della cosa pubblica è un diritto fondamentale, garantito dalla nostra Carta Costituzionale, che all’articolo 3, comma 2 individua l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ed impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’esercizio effettivo di tale partecipazione.

Ad illuminare ulteriormente il senso di questa norma, concorrono anche gli articoli 1 e 2 della Costituzione, laddove il primo stabilisce che la sovranità ed il suo esercizio appartengono al popolo e il secondo esprime la centralità dei diritti della persona e il loro complemento nelle formazioni sociali. Il riconoscimento della centralità della partecipazione popolare quale valore fondamentale e carattere della democrazia politica ha trovato consacrazione anche a livello degli enti locali nell’articolo 8 del Testo Unico delle leggi degli enti locali 267/2000 che delinea diversi istituti di partecipazione. In particolare, il T.U. prevede che nello Statuto del comune e della provincia debbano essere previste «forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame». Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità (non l’obbligatorietà) per gli enti locali di prevedere anche l’istituto del referendum consultivo, su richiesta di un adeguato numero di cittadini. Agli statuti degli enti locali spetta disciplinare, nel dettaglio, le forme di consultazione della popolazione, le procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte e l’eventuale referendum.

Gli strumenti di attuazione dell’art 8, per promuovere le libere forme associative e per promuovere alla gestione del comune la partecipazione dei cittadini, prevedono le procedure per l’ammissione di proposte petizioni e istanze da parte dei cittadini, consentono i controlli e l’accesso agli atti da parte dei cittadini.

amministrazione-trasparente-300x177-roberto

Forse per il Comune di Caprarola tale normativa sfugge ed è sfuggita per tanti anni, in quanto un nostro amico, Roberto De Santis, è dal lontano 2011 che cerca di effettuare un accesso agli atti sulla Bella Venere ed altre attività all’interno del lago di vico.

Da quella data ha avuto inizio un’odissea, che forse oggi è all’epilogo, infatti lo stesso ci riferisce che, dopo tale richiesta, viene denunciato per stalking dal capo ufficio tecnico del comune di Caprarola Arch Braghetta e da sig.re Nello Lupino dell’azienda La Nellina di Caprarola. Il Pm rinvia a giudizio questi signori per calunnia nei suoi confronti.

Al che Roberto, in qualità di delegato di Italia Nostra, prepara una memoria e rappresenta al pm che tali denunce sono contestuali al loro legittimo accesso e che sono state presentate con fini intimidatori allo scopo di evitare che si facesse luce su situazioni di totale illegalità. Il Pm pur rinviando a giudizio, per calunnia, questi signori si limita a chiedere al Comune senza alcuna verifica se i permessi di costruzione e licenze fossero regolari, ripeto senza nessuna ispezione.

Per assurdo scrive allo stesso ufficio per il quale il pm sta procedendo con rinvio a giudizio del capo ufficio tecnico. A questo punto hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione presentando ad esempio delle foto che dimostrano come l’agriturismo del sig. Nello Lupino non potesse essere in regola.

Nel 2012 una certa Francesca Romana Stocchi, dipendente della biblioteca di Ronciglione li denuncia, a seguito del loro accesso agli atti, affermando che la loro delega di Italia Nostra fosse artefatta. Ebbene il pm dott. Petroselli archivia l’indagine nonostante avessero dimostrato che la signora ha affermato il falso, non solo che la signora si è spacciata per presidente  di Italia Nostra di Viterbo, ma non è vero!  Infatti in una email la vice presidente Ebe Giacometti scrive al presidente di Italia Nostra arch. Crova dichiarando che la sig. Stocchi non risulta iscritta, ma non solo, anche che a Viterbo non risulta iscritto nessuno.

Ebbene nel fascicolo del pm Petroselli, che archivierà il tutto, trovano un pizzino in bianco firmato dalla Stocchi, neanche su carta intestata, che dichiara di essere la presidente della sezione di Viterbo. Tale escamotage è stato utilizzato in quanto hanno cercato di fermare il loro legittimo accesso agli atti in tutti i modi, dichiarando che non avevano la delega di Italia Nostra, ma dopo la loro denuncia la Stocchi si è dileguata e l’arch. Crova, presidente di Italia Nostra, è stato costretto ad intervenire.

Infatti è stato presentato un secondo accesso agli atti dichiarando che il loro primo accesso fosse illegittimo in quanto proveniva da Roma e non dalla sezione di Viterbo. Ma la delega era da Roma perché a Viterbo non esisteva nessuna sezione.

Il secondo accesso agli atti, è stato dunque presentato dall’arch. Crova volutamente generico, e il Comune di Caprarola non ha risposto. Quindi il loro primo accesso, che era stato accolto, in questo modo è stato stoppato, ma illecitamente!!!!

Nel 2015 la signora Stocchi riprende vita, ed estrapola una pagina su profilo di Roberto De Santis, per consegnarla al sindaco Giovagnoli, dove avevano pubblicato che un pezzo grosso del Pd era intervenuto per bloccare il loro accesso agli atti sulla Bella Venere. La pubblicazione si riferiva al sig. Panunzi. Il tutto documentato in Procura.

Risulta strano il fatto che la denuncia, per stalking e diffamazione a mezzo stampa, è stata presentata dal sindaco Giovagnoli di Ronciglione, ad ogni modo l’udienza si terrà a fine novembre 2016.

Ebbene la signora Stocchi, che è parente di Alessia Leali, capo segreteria di Giovagnoli,  presenterà tale documento al sindaco, che ad agosto 2014 darà mandato di agire nei loro confronti, lo stesso infatti negherà l’accesso agli atti sulla società SAP Spa dei Ferri (Bella Venere).

Il rinnovo della richiesta di accesso agli atti, venne effettuato dopo aver appreso del fax inviato da Panunzi al dott. Mauro Antonelli, con il quale si bloccava di nuovo la possibilità di prendere visione dei documenti relativi al complesso “La Bella Venere”.

Dopo un attento esame del bando e visto alcune incongruenze  è stato richiesto un ulteriore accesso agli atti, ma questa volta come “FAREAMBIENTE-Movimento Ecologista Europeo”, movimento culturale ed ambientalista.

Fin qua è ciò che ci ha riferito l’amico Roberto De Santis, noi aggiungiamo che il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

Considerato ciò, a questo punto ci chiediamo come mai il sindaco Giovagnoli si è sempre affannato a bloccare queste richieste? Forse hanno qualcosa da nascondere?

Ci auguriamo che chi di dovere prima o poi proverà a mettere il naso su questa vicenda, in quanto, se tutto fosse fatto con la massima trasparenza, non dovrebbe essere così difficile accedere a dei banali atti amministrativi.

Concludiamo con una nota sulla trasparenza amministrativa.

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.
’’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’ ART. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005)

E’ evidente come questa legge apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini.Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l’attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione.

Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell’amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.