Il Comune aveva imposto l’istituzione di due stalli di sosta breve per l’attesa e per la salita/discesa passeggeri a servizio degli autobus con più di nove posti, compresi i servizi di “Granturismo”
CIVITAVECCHIA – Quando vince una causetta o denuncia un povero disgraziato reo di aver commesso un abuso non lesina risorse e dal suo ufficio stampa fa diramare comunicati che sembrano editti bulgari.
Ultimamente però, dopo aver scoperto di non avere un buon 335 da mostrare ai suoi concittadini, il sindaco Antonio Cozzolino evita anche di far sapere dell’ennesima “smusata” rimediata al Tar del Lazio.
Questa volta il contenzioso era tra loro, il Comune a 5 Stelle e il Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A.
Con delibera di giunta n.102 datata 15 giugno 2017, il buon sindaco e i suoi sagaci assessori avevano istituito una zona a traffico limitato, ai sensi dell’art.7 comma 9° del C.d.S. per i veicoli aventi una lunghezza superiore a mt.7,5 e per gli autobus con più di nove posti compreso il conducente.
ord.328.2017PORTOTURISTICO-VIAPECORELLI-istituzionestalliperautobusgranturismoCon la stessa deliberazione avevano imposto l’istituzione di due stalli di sosta breve per l’attesa e per la salita/discesa passeggeri a servizio degli autobus con più di nove posti
compreso il conducente, per ciascun parcheggio di scambio, anche per i servizi di granturismo all’interno del parcheggio di servizio al Porto Turistico Riva di Traiano.
Questo ordine perentorio è stato impugnato e la delibera è stata “BOCCIATA” con richiesta di immediato ripristino stato. Insomma, Cozzolino non può fare ciò che vuole anche in casa altrui.
Pubblicato il 15/12/2017
N. 12384/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11779/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11779 del 2017, proposto da:
Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Segatori, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 74;contro
Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco p.t., n.c.;
per l’annullamento,
previa sospensione,
dell’ordinanza dirigenziale n. 328 del 15.07.2017, Prot. Gen. n. 58403, del Dirigente del Servizio Polizia Locale, con la quale si <<ordina con effetto immediato 1. Presso il Porto Turistico Riva di Traiano all’interno dell’area di parcheggio a servizio del Porto Turistico, 2. Su via Pecorelli, all’interno dell’area di parcheggio posta tra il Palazzo di Giustizia e via Pecorelli: l’istituzione di due stalli di sosta breve per l’attesa e per la salita/discesa passeggeri a servizio degli autobus con più di nove posti compreso il conducente, compresi i servizi di “Granturismo”>>;
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 15.06.2017, con la quale, nell’ambito dell’istituzione della Zona a Traffico Limitato, ai sensi dell’art. 7, comma 9, C.d.S., per i veicoli aventi lunghezza superiore a 7,5 mt e per gli autobus con più di nove posti conducente compreso, estesa a tutto il territorio cittadino, come da precedente deliberazione n. 189/GC del 13/11/2006, risulta deliberato di “ (…) confermare i due parcheggi di scambio di prima fascia siti rispettivamente a sud della città in Via Aurelia sud (Porto Turistico Riva di Traiano) ed a nord della stessa, in via Terme di Traiano (Tribunale)” e di “istituire n. 2 stalli di sosta breve per l’attesa e per la salita/ discesa passeggeri a servizio degli autobus con più di nove posti compreso il conducente, per ciascun parcheggio di scambio …” ;
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 18.10.2012, con la quale risulta approvato “il progetto preliminare per la realizzazione del “parcheggio di scambio Via Aurelia sud” redatto dal Geom. Daniele Masciangelo in supporto all’Ufficio Mobilità e Viabilità dell’importo complessivo di € 377.850,00 …” ;
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 18.10.2012, con la quale risulta approvato “il progetto preliminare per la realizzazione del <<parcheggio di scambio e a servizio di aree interessate da significativi flussi turistici – Via Aurelia sud” redatto dal dipendente Geom. Daniele Masciangelo in supporto all’Ufficio Mobilità e Viabilità dell’importo complessivo di € 338.815,00 …>>;
nonché di ogni altro atto antecedente, contemporaneo, successivo, presupposto, conseguente, ad essi correlato e che con i medesimi possa avere attinenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 novembre 2017 e depositato il successivo 28 novembre 2017, la società ricorrente – in qualità di concessionaria di una zona di demanio marittimo e specchi acquei della superficie complessiva di mq. 255.000,00 in virtù dell’atto formale n. 65 del 1986 sottoscritto dal Capo del Compartimento di Civitavecchia allo scopo di realizzare, tra l’altro, sulla base della successiva convenzione con il Comune di Civitavecchia del 16.07.1990, un “piazzale per parcheggi all’aperto e per l’eventuale successiva sistemazione di strutture da adibire a servizi complementari del porto e per la sosta ed il ristoro dei diportisti” e, ancora, di acquirente di un terreno comunque ubicato nel Comune di Civitavecchia, confinante con il porto, destinato a tale opera – impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
– a tali fini, la ricorrente denuncia i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, tra cui anche la violazione delle prescrizioni che garantiscono la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo;
– il Comune di Civitavecchia, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
– alla camera di consiglio del 13 dicembre 2017 – previa verifica della completezza dell’istruttoria e dell’integrità del contraddittorio nonché sentite le parti costituite sul punto, ai sensi dell’art. 60 c.pr.amm. – il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che – come riportato nella narrativa che precede – la ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati, lamentando, tra l’altro, la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990 in ragione dell’omessa “comunicazione dell’avvio del procedimento”;
Ritenuto che la su indicata censura sia fondata e che, quindi, la domanda de qua sia meritevole di positivo riscontro, atteso che:
– come noto, l’art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990 prevede che, “ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi…..”;
– secondo quanto più volte affermato in giurisprudenza, la previa comunicazione di avvio del procedimento rappresenta “un principio di carattere generale dell’azione amministrativa”, diretto a garantire l’instaurazione di un “contraddittorio procedimentale” tra le parti interessate in relazione a tutti gli aspetti che assumeranno rilievo ai fini della decisione finale, per la salvaguardia del buon andamento e della trasparenza dell’Amministrazione, “anche in un’ottica deflattiva del contenzioso” (cfr., ex multis, TAR Campania, Salerno, Sez. I, 6 luglio 2016, n. 1596; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 9 giugno 2016, n. 2927);
– è ormai indiscusso – anche in ragione delle modificazioni apportate alla legge n. 241 del 1990 mediante l’introduzione dell’art. 21 octies – che il disposto dell’art. 7 di cui trattasi non impone un’osservanza “meccanicistica” dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento (cfr. C.d.S., Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1915) ma proprio la necessità più volte affermata in giurisprudenza di valutare caso per caso se lo scopo al quale in via generale la previa comunicazione tende sia stato o meno concretamente raggiunto, rivela in termini inequivoci che si tratta di una prescrizione di carattere – non formale ma – sostanziale poiché volta a consentire il pieno esercizio della partecipazione al procedimento e, mediante quest’ultima, lo stesso buon andamento dell’Amministrazione;
– tutto ciò detto, non può non prendersi atto della carenza, nell’ipotesi in trattazione, di elementi oggettivi e concreti che possano indurre ad affermare che l’Amministrazione intimata – rimasta, peraltro, del tutto silente poiché non costituita in giudizio – abbia operato nel rispetto del disposto di cui all’art. 7 in esame;
– più specificamente, risulta doveroso constatare che i provvedimenti gravati incidono sulla situazione giuridica soggettiva della ricorrente ma, nel contempo, non riportano alcuna indicazione atta a dare conto che, ai fini dell’adozione degli stessi, l’Amministrazione intimata abbia previamente proceduto a comunicare l’avvio del procedimento o, comunque, coinvolto in qualche modo l’interessata o, ancora, abbia esternato la sussistenza di ragioni valide a giustificare un esonero dall’osservanza dell’obbligo in esame;
– per mera completezza, preme aggiungere che non sono, peraltro, ravvisabili elementi che possano condurre a riconoscere l’operatività dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, atteso che non risulta affatto dimostrato che il contenuto dispositivo del provvedimento gravato “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;
Ritenuto che tanto sia sufficiente per l’accoglimento del ricorso, ovviamente nei limite dell’interesse manifestato dalla ricorrente, con assorbimento delle ulteriori censure formulate;
Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore della ricorrente in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11779/2017, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti in cui il contenuto degli stessi incida sulla situazione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente, ossia nella parte in cui riguardano l’istituzione dei “due stalli di sosta breve … a servizio degli autobus con più di nove posti compreso il conducente..”.
Condanna il Comune di Civitavecchia al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei Magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonella Mangia Elena Stanizzi IL SEGRETARIO