Legge elettorale, come si vota il 4 marzo con il Rosatellum: un’unica scheda, candidati in collegi e listini, soglia al 3%

Legge elettorale, come si vota il 4 marzo con il Rosatellum: un’unica scheda, candidati in collegi e listini, soglia al 3%

Vista la grande confusione tra le persone su come si vota ecco il vademecum completo nella speranza possa esservi utile. Il 4 marzo 2018 italiani al voto per le elezioni politiche 2018. I seggi saranno aperti dalle 07:00 alle 23:00. Lo scrutinio si svolgerà subito dopo la chiusura dei seggi e la precedenza verrà data alle schede del Senato

ROMA – Dei 630 deputati, 231 saranno eletti in collegi uninominali, 386 saranno eletti in 63 collegi plurinominali in proporzione ai voti ottenuti dalla coalizione e dalla lista, 12 saranno eletti in circoscrizione Esteri, 1 in Val d’Aosta.

Ecco cosa c’è da sapere: 

1) Si voterà con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, che prende il nome dal capogruppo PD alla Camera, Ettore Rosato, che l’ha ideata. L’indicazione del capo della coalizione non è prevista mentre ogni partito deve dichiarare il capo politico della lista. 

2) Lo sbarramento per entrare in Parlamento è del 3% per le liste mentre le coalizioni per ottenere seggi devono superare il 10%, con l’obbligo di avere al proprio interno almeno un partito in grado di conquistare il 3% dei voti.

3) I candidati concorrono in un sistema misto: l’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata con metodo maggioritario in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato..

L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene con metodo proporzionale in collegi plurinominali in cui sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. 

4) Nuova scheda elettorale: è la medesima, per la Camera e per il Senato. Reca il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste per il collegio plurinominale. I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

E’ dotata di un’appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell’urna. 

5) Come si vota: 

– il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
– il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

– Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

– Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

– Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto. 

– Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

per il Senato. Ecco cosa c’è da sapere

6) Estero: si prevede l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato). 

I cittadini italiani elettori, nonché i loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento possono partecipare al voto per corrispondenza a condizione che entro il 31 gennaio 2018 facciano pervenire al proprio comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione.

Per usufruire di questa possibilità è necessario che gli elettori comunichino l’opzione ai Comuni di residenza attraverso la compilazione del modulo corredato da copia di un valido documento d’identità, facendolo pervenire all’Ufficio elettorale per posta, fax, posta elettronica o recapitando a mano anche da una persona diversa dall’interessato.

– Studenti all’estero: possono votare se si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale è ricompresa la data della votazione. Questa possibilità è prevista dalla medesima legge anche per i loro familiari conviventi. A tal fine, i suddetti elettori possono formulare al comune di iscrizione elettorale un’espressa opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero – valida per un’unica consultazione – che deve pervenire al comune entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione, e cioè entro il 31 gennaio 2018 (art.4 bis, comma 2, della legge n.459/2001, modificato dall’art.6, comma 2, della legge n.165/2017).

7) Al momento del voto deve essere esibito un documenti di identità: 

a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

N.B. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

8) Elettori degenti in ospedale:  è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 1° marzo 2018.

9) Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale: come indica il Ministero dell’Interno, gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD).

Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Infatti il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

a) richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;

b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l’elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

10) Elettori non deambulanti: se iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e precisamente: una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

11) Voto a domicilio: dli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè entro il 12 febbraio 2018.