Regione Lazio – Pubblicate le linee guida per ristoranti, stabilimenti balneari, attività commerciali, piscine e palestre

ROMA – Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio il  testo dell’Ordinanza n. 76 del 13/06/2020 firmata dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, avente ad oggetto ‘Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali’.
Vademecum per ristorazione, stabilimenti balneari, parrucchieri, commercio al dettaglio, centri commerciali, piscine e palestre, circoli culturali, sagre e fiere, cinema, eccetera, che si apprestano a riaprire le proprie attività.

Ritenuto opportuno- si legge nel documento – , visto l’andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale che si attesta, allo stato attuale, ad un indice di contagiosità in progressivo decremento e considerata l’esigenza, pur nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, di proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale della Regione attraverso un ulteriore definizione della Linee guida adottate per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali“.

Al ristorante il distanziamento interpersonale  dovrà essere  non inferiore ad 1 metro,ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale, aspetto che afferisce alla responsabilità individuale.
Stessa cosa  per banchetti e cerimonie, distanziamento di almeno un metro, e se, in  modalità buffet la somministrazione avverrà da parte del  personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare il cibo.  Il self-service può essere eventualmente consentito per banchetti realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose.

In spiaggia

Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone .  Tra lettini, sedie a sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

Sport

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf,windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Centri commerciali

Ogni centro commerciale deve regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni,etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di Superficie lorda pavimento.
I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza nel centro commerciale, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo (es. ristorazione, trattamenti estetici al viso).

Piscine e  palestre

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona.
In palestra,  regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

Il documento completoBUR-2020-76-0 (1)