L’ Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) interviene in merito ad annullamenti e rimborsi per trasporti non goduti.
Siamo in una nuova emergenza covid che, al momento, non ha regole specifiche in caso di annullamento dei voli. Emergenza che comporta per alcuni l’annullamento del trasporto e per altri (i più, al momento) l’annullamento del trasporto da parte del vettore aereo .
Fintanto che si annulla il volo per covid, si ha diritto al rimborso totale di quanto pagato, mentre se si annulla per altri motivi si deve sottostare alle regole della tariffa che si è scelta.
Annullamento da parte del vettore
Le regole sono precise, anche se in diversi cercano di imporre il voucher (magari anche parziale) per un acquisto successivo. L’imposizione non è prevista. Ma è previsto che se l’annullamento avviene a meno di due settimane dalla partenza, oltre al rimborso del biglietto il vettore deve versare una compensazione di 250 euro a passeggero per i voli che non superino i 1500 Km (che diventano 400 entro i 3.500 Km e 600 euro oltre questa soglia).
Sembra che in questa estate ci sia una sorta di boom di prenotazioni di voli a corto raggio e soprattutto nazionali (si legge di percentuali anche oltre quelli del 2019). Ma nonostante questo cominciano i primi annullamenti e, visto l’andamento dell’epidemia, non si può escludere che questo pienone diventi sempre meno tale e alcuni vettori decidano che per loro è meglio non far partire un volo e, magari, concentrare due voli in uno.
Ritardi di partenza
Le regole specificano che il vettore deve prestare assistenza (informazione, pasti, eventuale albergo, telefoni a disposizione) per ritardi di almeno due ore per i voli entro 1.500 Km (tre ore tra 1.500 Km e 3.500; quattro ore sopra i 3.500 Km). Oltre le cinque ore si può rinunciare al volo con rimborso totale.
Ma c’è una sentenza della Corte di giustizia europea (402/2009) che assimila i casi di ritardo prolungato del volo con quelli di cancellazione: e prevede una compensazione del 50% in meno se si è tra tre e quattro ore di ritardo, compensazione completa negli altri casi. Per calcolare i tempi, secondo la Corte, non vale il momento dell’atterraggio ma quello dell’apertura del portellone.
Quindi, se il disagio per il ritardo è stato notevole è bene valutare l’uso di questa sentenza, prima per chiedere e poi, nel caso, nell’andare in giudizio senza avvocato dal giudice di pace della propria città per importi non superiori a 1.100 euro.