Tarquinia – Stabilimento balneare comunale, pubblicato il bando per la gestione 2022 e 2023

L’affidamento sarà effettuato sulla base dalla migliore offerta sul canone da riconoscere al Comune. ’istanza di partecipazione alla procedura dovrà pervenire entro le ore 24 del 24 aprile

TARQUINIA- È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per la gestione dello stabilimento balneare comunale di Tarquinia, per gli anni 2022 e 2023. L’avviso pubblico segue la deliberazione di giunta comunale n. 35 dello scorso 14 marzo. L’istanza di partecipazione alla procedura, per chi fosse interessato alla gestione, dovrà essere presentata attraverso la piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi informatizzati e delle Gare telematiche del Comune di Tarquinia al link: https://tarquinia.acquistitelematici.it, entro le ore 24 del giorno 24 aprile 2022.

La selezione, è spiegato nell’avviso, è finalizzata ad individuare «un soggetto in grado di garantire la gestione dello stabilimento balneare comunale ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, incrementando l’offerta turistica del Comune e per razionalizzare, valorizzare e rendere sicuro l’accesso alla spiaggia da parte degli utenti».

Secondo quanto previsto nell’avviso (articolo 2), il concessionario del servizio acquisirà la disponibilità dello stabilimento balneare comunale per esercitare la propria attività in piena autonomia d’impresa e sotto la propria completa responsabilità, accollandosi il totale rischio di impresa. In nome proprio stipulerà pertanto tutti i contratti a tal fine necessari, compresi quelli per le forniture a rete (energia elettrica, servizio idrico etc.) e richiederà le autorizzazioni amministrative previste dalla legge per le attività intraprese senza possibilità di richieste di rimborso spese, totali o parziali, a carico del Comune di Tarquinia.

Al gestore è vietato apportare alterazioni alle consistenze della concessione demaniale marittima e competono sempre al gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arenile, il decoro, la pulizia ed il mantenimento dei servizi minimi essenziali. Il gestore inoltre dovrà provvedere ad effettuare gli interventi di adeguamento necessari alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico delle strutture, a soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa Cei 64-8/3, sia nei singoli ambienti interni e componenti, sia nelle aree esterne. Dovrà inoltre provvedere alla produzione della documentazione necessaria per la messa in servizio dell’impianto: progetto con relativo schema unifilare, dichiarazione di conformità dell’impianto da parte della ditta esecutrice (DM 37/08 e ss.mm.ii.), verifica di messa a terra dell’impianto (DPR 462/01 e ss.mm.ii.).

L’affidamento in gestione avrà inizio per effetto della determinazione di affidamento del servizio e terminerà il 31/10/2023. Il corrispettivo consiste nella gestione funzionale ed economica della struttura realizzata e dei servizi connessi e verrà determinato dalla migliore offerta pervenuta in rialzo sul canone da riconoscere al Comune di Tarquinia.

REQUISITI E LIMITI PER LA PARTECIPAZIONE Possono presentare richiesta di partecipazione alla gara coloro che sono in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e inoltre: I. che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50; II. che non abbiano debiti irrisolti nei confronti del Comune di Tarquinia; III. capacità tecnica dimostrata da iscrizione alla CCIAA per attività analoga con quella oggetto dell’ appalto nonché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO La scelta avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e sarà effettuata dal Responsabile unico del procedimento sulla base del criterio del prezzo più alto offerto a titolo di canone riconosciuto al Comune di Tarquinia per l’intera durata dell’affidamento, pertanto per le stagioni balneari 2022 e 2023.

LA DOCUMENTAZIONE La documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura, presente all’interno della piattaforma e da compilare a cura dell’interessato, è la seguente: 1) la domanda di partecipazione alla procedura; 2) le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 o, comunque, l’impegno ad ottenere detti requisiti prima dell’inizio dell’attività; 3) la dichiarazione di aver preso visione della condizione dello stabilimento balneare e di ritenerlo pienamente conforme e idoneo per lo svolgimento dell’attività; 4) la dichiarazione di offerta economica a titolo di canone da corrispondere al Comune di Tarquinia; 5) la copia di un documento d’identità del singolo offerente oppure di ogni concorrente in caso di offerta associata o societaria. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e da tutti i soggetti costituenti l’eventuale raggruppamento.

SOPRALLUOGO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE Al fine di rendere conoscibile la situazione attuale dello stabilimento balneare del Comune di Tarquinia, comprese le dotazioni presenti, le manutenzioni da effettuare ed ogni altro investimento necessario per garantire l’apertura dello stabilimento e dell’annesso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nelle stagioni estive 2022 e 2023, i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono obbligati ad effettuare la visita dei locali. I sopralluoghi avverranno previo appuntamento da concordare, entro il giorno 14 aprile 2022, con il Settore VIII ai recapiti telefonici 0766 849267 oppure 0766 849309 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, oppure scrivendo agli indirizzi email sangelucci@comune.tarquinia.vt.it o vvergati@comune.tarquinia.vt.it. La partecipazione al sopralluogo è obbligatoria ed in sede di stipulazione del contratto l’affidatario dovrà dichiarare di aver visionato i luoghi e le strutture da gestire e di trovarle idonee allo scopo senza aver nulla da eccepire al riguardo. Tutti gli elaborati e la relativa documentazione possono essere visionati presso il Settore VIII previo appuntamento telefonico al numero 0766 849267 oppure 0766 849309.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO L’affidamento del servizio avverrà con determinazione del Responsabile del Settore. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti all’affidamento del servizio sono a carico della ditta aggiudicataria. Ad avvenuta aggiudicazione, l’affidatario del servizio dovrà produrre le polizze assicurative e la fideiussione a titolo di cauzione, effettuare gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 ed assumere il servizio nei termini indicati dall’Amministrazione.

DEPOSITO CAUZIONALE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO Il soggetto affidatario, prima dell’avvio dell’attività dovrà versare un deposito cauzionale pari al 10% del valore complessivo del canone offerto e dovuto per l’intera durata dell’affidamento. Il corrispettivo offerto per l’intera durata della gestione dovrà essere versato in unica soluzione prima della sottoscrizione del contratto oppure, in alternativa, con le seguenti modalità: – 25% del corrispettivo offerto, al momento della sottoscrizione del contratto o della consegna; – 25% del corrispettivo offerto, entro e non oltre il 30 settembre 2022; – 25% del corrispettivo offerto, entro il 1 giugno 2023; – 25 % del corrispettivo offerto, entro il 30 settembre 2023. L’affidatario potrà fornire apposita polizza a garanzia dell’adempimento del pagamento del canone con una della seguenti forme: • fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.; • fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni dell’allegato al D.lgs. n. 175/1995 in regola con il disposto della L. n. 348/1982 e ss.mm.ii.; • fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia. La garanzia fidejussoria di importo pari agli importi delle rate previste dovrà prevedere espressamente: – la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, – la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; – l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; – la possibilità espressa di svincolo della garanzia fideiussoria soltanto con il consenso del Comune di Tarquinia, previa verifica del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa.

VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA Il gestore rimane consegnatario dell’immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dal verbale di consegna che verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, all’atto della consegna del servizio. Con la sottoscrizione del verbale, il gestore accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l’idoneità. Al termine dell’affidamento il gestore deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, il complesso e gli impianti risultanti dal verbale di consegna, mediante atto di riconsegna. La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra il Comune e l’affidatario. In tale sede gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dell’immobile, degli impianti e delle cose mobili, a cui l’affidatario dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che verrà indicato. In caso di inadempienza il Comune potrà provvedere all’esecuzione degli interventi d’ufficio ed in danno del concessionario. Contestualmente alla riconsegna, l’affidatario dovrà curare lo sgombero dell’impianto delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

RESPONSABILITÀ – COPERTURE ASSICURATIVE L’affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali. Dovrà inoltre stipulare specifiche polizze assicurative per un periodo pari alla durata della gestione. In particolare è tenuto a contrarre a sue spese una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all’uso degli impianti da parte degli utenti compreso l’uso del bar e delle aree esterne (con espressa indicazione dell’Amministrazione Comunale come terzo) con massimale minimo di euro 1.500.000,00 per danni a persone o cose. Resta ferma la responsabilità del gestore anche per danni eccedenti tale massimale. Ad ulteriore chiarimento il documento del Comune precisa che la polizza dovrà coprire anche i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà del Comune e che siano imputabili al gestore, in quanto comunque connessi all’utilizzo, anche da parte di terzi, dell’impianto. Con la stipula dell’assicurazione il gestore non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dall’affidamento.

NORME DI SALVAGUARDIA L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’affidamento del servizio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre – qualora tali controlli avessero risultato negativo – la revoca dell’aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. L’amministrazione comunale non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell’affidatario, non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio con provvedimento motivato, la facoltà di non procedere all’affidamento, per irregolarità formali, opportunità, convenienza, o altre cause ostative oggettive, senza che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.