L’accusa è di corruzione per l’ex sindaco ed il costruttore Bonifaci (ex editore de Il tempo), a proposito dell’approvazione di alcune delibere dopo il 2015 e si una sponsorizzazione da 25mila euro
CERVETERI – Era prevista per questa mattina presso il Tribunale di Civitavecchia la prima udienza nel processo a carico dell’ex sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, dell’ex editore Domenico Bonifaci ex editore de Il tempo e costruttore con interessi sul territorio, il suo uomo di fiducia Giuseppe Costa e il dirigente dell’ufficio tecnico, oggi deceduto, Mauro Nunzi. Udienza che salterà per difetto di alcune notifiche e che prevede l’esclusione dal dibattimento, causa morte, il dirigente dell’ufficio tecnico Mauro Nunzi.
Per tutti l’accusa è di corruzione. L’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza del Nucleo Speciale Anticorruzione, in collaborazione con le Fiamme Gialle di Ladispoli hanno puntato gli occhi sulla lottizzazione abusiva in località Campo di Mare gestita dai pubblici amministratori di Cerveteri attraverso iniziative che non tenevano in alcun conto gli abusi insanabili che la caratterizzano.
Prima di spiegare nel dettaglio le varie tappe di questa decennale vicenda, l’allora sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci (conosciuto come er bretella) in cambio di agevolazioni nelle pratiche edilizie del gruppo Bonifaci aveva ottenuto la promessa di una sponsorizzazione pari a 25mila euro che il costruttore avrebbe dovuto garantire agli organizzatori dell’Etruria Eco Festival.
Soldi versati in parte e che, in alcune intercettazioni telefoniche, venivano sollecitati ripetutamente da Pascucci a Bonifaci.
LA STORIA
Un percorso comune tra Comune e Ostilia, la società del Gruppo Bonifaci proprietaria di oltre il 90% delle aree e dei servizi (strade, luci, depuratore, rete fognaria) nella frazione di Campo di Mare che determinerà, come vedremo, la pesantissima accusa di corruzione a carico dell’ex sindaco di Cerveteri.
In data 2 marzo 1960 la Società Ostilia presentava domanda di lottizzazione per complessivi 170 ettari, in località Campo di Mare nel Comune di Cerveteri.
Il 20 settembre 1960 il Comune di Cerveteri adottava il programma di fabbricazione e le correlate norme tecniche di attuazione stabilendo per la zona di Campo di Mare una disciplina che tenesse conto della lottizzazione proposta dalla Ostilia.
Il 10 maggio 1961, con deliberazione di Consiglio Comunale, il Comune di Cerveteri approvava il suddetto progetto di lottizzazione, dando atto nelle premesse della delibera che la lottizzazione era stata recepita nel programma di fabbricazione e contestualmente sottoscriveva la convenzione di lottizzazione, inserendo la zona come edificabile, senza tenere conto dello stato giuridico della stessa.
Il 5 ottobre 1964 il Comune adottava il PRG che, per la zona di Campo di Mare, dettava prescrizioni diverse da quelle incluse nel programma di fabbricazione e recepite nella convenzione di lottizzazione.
Il 4 ottobre 1967 il Consiglio sostituiva il PRG adottato.
In data 22.4.1971, 6.5.1971 e 3.6.1971, il Comune di Cerveteri rilasciava alla società Ostilia 82 licenze edilizie (permessi di costruire), i cui lavori sono iniziati nei termini, nonostante l’entrata in vigore della legge n. 765/1967
Il 31 agosto 1972 il Comune inviava alla Ostilia una ordinanza di sospensione dei lavori e dei provvedimenti rilasciati, sulla scorta di una nota dell’Assessorato regionale che segnalava la non conformità dei titoli edilizi alle norme vigenti al momento del loro rilascio, alla quale seguiva la revoca delle 82 licenze per costruire decretata da provvedimento del sindaco n. 5912 del 28 settembre 1972. Il provvedimento era motivato sul rilievo che con la deliberazione comunale di approvazione del piano di lottizzazione non era stata anche approvata alcuna normativa relativa alla edificazione sui singoli lotti, per cui, in difetto di norme approvate, ai sensi dell’art. 8 della legge 765/1967, dovevano trovare applicazione, all’epoca del rilascio delle licenze, le limitazioni di cui all’art. 17 della legge 765/1967, vale a dire il rispetto di 0,10 mc/mq del volume massimo realizzabile.
La Ostilia, con ricorso n. 262/1974, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per ottenere la revoca del provvedimento sindacale.
Il TAR del Lazio con sentenza n. 2099 del 7 giugno 1986, rigettava il ricorso dell’Ostilia ritenendolo infondato e così confermando il provvedimento di revoca delle licenze.
Il Consiglio di Stato, dinanzi al quale la Ostilia aveva impugnato la sentenza del TAR, con sentenza n. 211/1997, confermava la correttezza della revoca comunale dei titoli edilizi, fondata sulla violazione dei limiti di edificabilità disposti dal citato art. 17, applicabili nella specie in assenza di strumenti urbanistici, nonché intervenuta dopo un brevissimo lasso di tempo dal rilascio dei titoli, quando i lavori, sebbene iniziati, erano ancora in una fase iniziale, con la conseguenza che le edificazioni, cui la Ostilia aveva dato ugualmente seguito nonostante la revoca, sono state effettuate in carenza di titolo abilitativo poiché revocato sin dal 1972.
Successivamente il TAR del Lazio, con la sentenza n. 636 del 16.5.1988, si pronunciava nuovamente sulla legittimità del provvedimento di annullamento/revoca delle licenze utilizzate e completate, confermando, allo stesso tempo, la revoca di tutte le licenze come da provvedimento sindacale.
Anche il Consiglio di Stato confermava che l’intervento della società Ostilia era completamente abusivo, non rientrando l’area di edificazione de qua neppure nel piano regolatore del 1980 approvato dalla Regione Lazio. Al proposito va rilevato che anche il ristretto limite di 0,10 (sopra ricordato) è stato escluso dal PRG del 1980, che non consentiva alcuna edificazione nell’area interessata perché a destinazione e classificazione agricola.
La Regione Lazio, relativamente alle concessioni edilizie autorizzate in sanatoria e poi revocate, con nota n. 27389 del 21.10.1996, rilevava che “tale procedura è da ritenersi in contrasto con le previsioni di legge, trattandosi di costruzioni abusive ricadenti in una lottizzazione della quale non risulta indicata la destinazione di P.R.G.”.
La Corte dei Conti, in merito alla questione, aveva inviato al Comune di Cerveteri due distinte comunicazioni con le quali affermava inequivocabilmente che “il reato di lottizzazione abusiva perpetrato dall’Ostilia non poteva beneficiare delle mutate disposizioni urbanistiche successive alla commissione di detto reato” e che “Alcuna iniziativa è in grado di sanare la lottizzazione abusiva che resta insuperata e insuperabile trattandosi di reato permanente” e “le opere realizzate dall’Ostilia sono e restano illegittime e non sanabili”.
In particolare e da ultimo l’Amministrazione Comunale ha posto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, fissato per il 29 luglio 2021, l’adozione della Variante alle NTA del PRG vigente, con la finalità di sancire la riperimetrazione del centro abitato del Comune di Cerveteri, località Campo di Mare, al fine del recupero edilizio del nucleo abusivo che tuttavia, per le proprietà immobiliari della Ostilia, soggetto agente la lottizzazione abusiva, non è più sanabile, come ampiamente sancito dagli Organi di giustizia amministrativa e da quelli di controllo e come già indicato nella diffida presentata il 28 luglio 2021. La votazione per l’adozione della suddetta Variante alle NTA del PRG ha visto, da parte di alcuni consiglieri comunali, la presentazione di una pregiudiziale per presunta illegittimità dell’atto oltre che una votazione non unanime.
L’amministrazione Comunale non ha preso in esame la richiesta di acquisizione delle proprietà della Ostilia facenti parte della lottizzazione abusiva, proseguendo nell’iter urbanistico che ha portato alla presentazione e votazione, con la riunione del Consiglio Comunale dello scorso 9 marzo 2022, della deliberazione all’Ordine del giorno denominata “Variante Speciale al PRG per il recupero del nucleo edilizio abusivo spontaneo di Campo di Mare, ai sensi dell’art.4, comma 1 della L.R. 2 maggio 1980, n. 28 e s.m.i., Controdeduzioni alle osservazioni”. Anche tale deliberazione ha visto, da parte di alcuni consiglieri comunali, la presentazione di una pregiudiziale per presunta illegittimità dell’atto oltre che una votazione non unanime proprio perché riferita ad una “lottizzazione abusiva di Campo di Mare” e non a un nucleo edilizio abusivo sorto spontaneamente, come rilevato in gran parte degli allegati e nelle relative relazioni di osservazione e/o di controdeduzione. Tra l’altro, che si tratti di “lottizzazione abusiva di Campo di Mare”, alla quale non può essere applicato lo strumento adottato dall’amministrazione, è oramai di pubblico dominio considerata la giurisprudenza di merito e la recente sentenza del TAR Lazio in data 31.3.2021 nr.03886/2021.
Nonostante la palese impraticabilità della sanatoria della lottizzazione abusiva, il Sindaco del Comune di Cerveteri continua a rilasciare dichiarazioni pubbliche con le quali annuncia la possibilità di ottenere le abitabilità per gli immobili di Campo di Mare e, finalmente, l’apertura dei negozi.
La sanatoria urbanistica, invocata nelle premesse della proposta di deliberazione del 9 marzo 2022 prevede, in relazione all’art. 31 della Legge 47/85 (condono edilizio), che possano essere considerati nuclei abusivi spontanei quelli realizzati con titolo illegittimo o annullato. Al contrario deve sottolinearsi che non può essere considerata sanabile la lottizzazione abusiva della società Ostilia, essendo la stessa naturalmente priva della richiesta tassativa di doppia conformità necessaria per la concessione della sanatoria.
Ciononostante il fine perseguito dall’amministrazione comunale è quello di assegnare alla società Ostilia cubature premiali, residenziali, turistico alberghiere al fine di eludere il divieto di sanatoria, al quale sono soggette le lottizzazioni abusive.
Gli avvocati degli imputati si dicono certi che il processo avrà vita breve e che tutte le accuse e le prove presentate anche dalla Guardia di Finanza saranno smontate una ad una.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.