Latina – Difendersi dai fantasmi è possibile? Il caso Iannotta deve far riflettere tutti

Nonostante i rilievi (provati e riscontrati) respinta la richiesta di legittima suspicione. Decisione solo all’apparenza negativa, in realtà le prove dell’esistenza di fantasmi e spettri saranno finalmente svelate

LATINA – Mentre le festività natalizie distraggono le persone, intente a correre dietro ai regali e all’organizzazione di pranzi, cenoni e e veglioni c’è, chi tristemente solo, continua la propria battaglia per vedersi riconosciuta un’ingiustizia.

Da poco tempo ci stiamo interessando al caso Iannotta (imprenditore di Sonnino in provincia di Latina) e crediamo che molto presto, di questa vicenda, se ne parlerà a livello nazionale. Un salto di livello inevitabile perché, quello che sta emergendo dalle carte e non dai racconti delle persone coinvolte, lascia presagire un ulteriore brutto colpo ad un comparto stagno della magistratura che non ha il coraggio di ammettere i propri errori.

“Gli uomini sbagliano, i magistrati NO” è solito dire un noto personaggio televisivo nei talk show in prima serata.

Torniamo all’attualità. Dopo aver dato voce ad una sentenza di assoluzione per Luciano Iannotta al quale hanno mandato a rotoli un’azienda (con 212 mezzi pesanti e non) che nessuno gli ripagherà mai, ecco che il 14 dicembre scorso si è celebrata l’udienza alla II Sez. Penale della Corte di cassazione sul giudizio di rimessione chiesto da Luciano Iannotta per “legittimo sospetto del Tribunale di Latina” che, ovviamente, è stata respinta.

Avremmo voluto assistere a questo dibattimento. Anche perché i giudici sentenziano: “In nome del Popolo italiano”. La nostra richiesta è stata opportunatamente respinta. Nessuno deve vedere, ascoltare e riportare. Tornando al 14 scorso, il III Collegi, ha discusso il ricorso (come pure prevede la norma processuale in materia di rimessione), sulla base del quale era già stato deciso di sospendere il processo “dirty glass” pendente dal 2020 in assenza dell’apertura del dibattimento. Cerchiamo di capire il perché del ricorso alla legitimā suspicione “per legittimo sospetto”.

_CASSAZIONE 14.XII.22 - TRATT. ORALE - MEMORIA DINFENSIVA

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza di inammissibilità della Suprema Corte, quali sono i motivi di legittimo sospetto, contestati da Luciano Iannotta in questo giudizio?

Ma soprattutto, in materia di rimessione del processo penale cosa intende il difensore quando scrive “grave situazione locale”?

La difesa di Luciano Iannotta rappresentata dagli avvocati Mario Antinucci e Alessandro Cacciotti, previo rilievo di formali eccezioni di notifica dell’avviso di udienza anche ad altre parti processuali necessarie del giudizio di rimessione, ha concentrato i motivi di “sospetto” su questi punti che fedelmente riportiamo:

IANNOTTA - ISTANZA DI RIMESSIONE EX ART. 45 C.P.P. _compressed

  1. La violenta gogna mediatico-giudiziaria della stampa di Latina contro Luciano Iannotta e la sua famiglia in relazione al giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Latina c.d. dirty glass, quale grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, aggravata – è stato evidenziato dalla difesa di Iannotta all’udienza del 14.12.2022 in Cassazione – dal decorso del tempo rispetto alla querela sporta da Luciano Iannotta nel dicembre 2021 nei confronti di giornalisti della stampa di Latina, individuati con nome e cognome, che avevano già emesso la sentenza di condanna in pubblico, nonostante l’entrata in vigore nel novembre 2021 della c.d. Legge Cartabia sul rafforzamento del principio di presunzione d’innocenza, in pendenza da un anno di indagini “contro ignoti” da parte della Procura della Repubblica di Latina, senza alcun provvedimento di sequestro degli articoli infamanti, ove non addirittura delle riprese audio-video dell’imputato in vincoli, tutt’ora presenti nello spazio web.

  2. Le gravi situazioni locali esterne alla dialettica processuale dedotte nella Proposta di prevenzione antimafia della Questura di Latina che avrebbero consentito il beneficio della prescrizione e dei vizi formali riconosciuti dal Tribunale di Latina a Luciano Iannotta nel corso della sua “carriera criminale dell’anti-Stato”. Nella prospettiva del legittimo sospetto nel giudizio di rimessione – ha osservato la difesa all’udienza dinanzi alla Suprema Corte – è accaduto per una singolare eterogenesi dei fini che la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato la propria incompetenza, ha poi trasmesso gli atti al Tribunale di Latina anzichè al P.M. presso lo stesso luogo ovvero al G.I.P. distrettuale funzionalmente competente, in violazione delle regole sulla terzietà del c.d. Giudice naturale, principio cardine del Giusto Processo Europeo.

Nella prospettiva del giudizio di rimessione, il sospetto è legato anche al fatto che, quando è Luciano Iannotta ad essere sul banco degli imputati le udienze hanno il ritmo del campionato di calcio di quest’anno. Una partita ogni tre giorni. Quando invece è lui ad essere considerato parte offesa – anche in altri giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Latina non connessi con il processo c.d. dirty glass – le udienze si tengono al ritmo delle finali di Champion League, ovvero una volta all’anno.

  1. La grave situazione locale esterna alla dialettica processuale consistente nell’insanabile contrasto tra le deduzioni della Proposta di prevenzione antimafia della Questura di Latina in materia di riciclaggio di denaro del «c.d. sistema Iannotta» e l’esito negativo degli accertamenti della Guardia di Finanza di Latina. Per dirla in parole assai povere, la gigantesca verifica tributaria delle Fiamme Gialle ha attestato l’integrità fiscale e tributaria delle aziende di Iannotta degli ultimi venti anni, gli stessi anni presi a parametro delle indagini patrimoniali condotte dalla Questura di Latina alla base dei fatti di rilevanza penale nel giudizio c.d. dirty glass pendente nel Tribunale di Latina, oltre che del vasto giudizio di prevenzione patrimoniale azionato dal Tribunale delle misure di prevenzione di Roma che ha portato al sequestro anticipato di oltre quaranta aziende riconducibili al gruppo Iannotta nel febbraio 2022.

Nella prospettiva del legittimo sospetto nel giudizio di rimessione – ha evidenziato la difesa di Iannotta durante l’udienza – è imprescindibile evidenziare i fatti tempestivamente portati a conoscenza della Suprema Corte dalla difesa di PIO TAIANI coimputato nel giudizio c.d. dirty glass pendente dinanzi al Tribunale di Latina attraverso un esposto depositato in data 7.12.2022 alla Procura della Repubblica di Perugia del quale si riportano alcuni passaggi salienti:

Non corrisponde al vero la circostanza riportata dagli Organi inquirenti nella Proposta di prevenzione della Questura di Latina e fatta propria in chiave adesiva sia dal Tribunale di Latina sia dal Tribunale delle misure di prevenzione di Roma, che la sig.ra Ermelinda Taiani in data 13.11.2015 abbia effettivamente versato la somma di € 70.000,00= a mezzo assegno n° 7203246331-08 tratto da Poste Italiane Spa per la costituzione della società Taiani Group S.r.l.

A confutazione diretta del già menzionato elemento di fatto si indica a corredo documentale la comunicazione ricevuta dalla sig.ra Ermelinda Taiani in data 18.11.2022 dalle Poste Italiane S.p.a. che ha trasmesso la copia dell’assegno n° 7203246331-08 emesso a Roma in data 17.01.2019 d’importo pari ad € 1.000,00= a favore di Alessandro Bonanni, Notaio in Roma.

L’omesso controllo da parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Questura di Latina sulla falsità della circostanza documentale è ancora più grave e censurabile, se si considera che la sig. ra Ermelinda Taiani è considerata dagli Organi inquirenti “PERSONA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI LUCIANO IANNOTTA”, per la quale persona sono state effettuate precise “INDAGINI PATRIMONIALI” sulla società Taiani Group S.r.l..

  1. Le gravi situazioni locali esterne alla dialettica processuale e collegate alla controversa sentenza civile della Sezione fallimentare del Tribunale di Latina in danno dell’operatore economico Luciano Iannotta. La sentenza del Tribunale delle imprese di Roma n. 22599 del 22.11.2018 che ha accertato la soccombenza della curatela fallimentare del Tribunale di Latina per i fatti del “Fallimento ANTARES INDUSTRIALE Spa”, il più grande colosso industriale del sud pontino dal dopoguerra ad oggi.

Nella prospettiva del legittimo sospetto nel giudizio di rimessione – ha osservato la difesa all’udienza del 14.12.2022 dinanzi alla Suprema Corte – è di tutta evidenza la condizione del sig. Luciano Iannotta creditore iscritto al passivo del fallimento in ragione della soccombenza della curatela fallimentare e titolare di un’azione di danni contro il Tribunale di Latina per oltre cinquecento milioni di euro in ragione di tutti i danni subiti dalle aziende del gruppo a far tempo dai primi sequestri del Tribunale di Latina ai danni del colosso industriale ANTARES INDUSTRIALE Spa, sequestri giudicati poi totalmente infondati e privi dei presupposti di legge.

7 - MAXI SENTENZA ANTARES INDUSTRIALE 2018 ULTIMA

 

Per dirla in parole assai povere, la gigantesca verifica tributaria delle Fiamme Gialle ha attestato l’integrità fiscale e tributaria delle aziende di Iannotta negli ultimi venti anni. Un pagatore di tasse seriale e di certo non un riciclatore.

Ovviamente stiamo parlando di uno scontro fra titani ma il “sospetto” che ci sia qualcosa di oscuro non può che pervadere la mente di chi legge i documenti. Peschiamo a caso su uno dei tanti capi di imputazione e precisamente questo:

Se leggiamo bene senza interpretare il contenuto, il buon Iannotta avrebbe promesso ad un funzionario dell’Agenza delle Entrate sconosciuto (fantasma), 25mila euro per compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio. Gli investigatori sono arrivati all’ignoto funzionario attraverso l’accertamento di un’impresa commerciale ignota (ectoplasma) ma, udite udite, riconducibile a Iannotta.

Non si sa chi sia e se esista il funzionario (fantasma). Non si sa se esista o meno questa azienda (ectoplasma) ma di certo si può ragionevolmente dire che sicuramente è di Iannotta.