L’architetto ha prodotto false dichiarazioni grazie alle quali ha ingannato il sindaco e ottenuto l’assunzione all’urbanistica. La passione per i rally lo ha sempre fatto finire nei guai
CIVITAVECCHIA – Pietro Angelo Collia, architetto dirigente del settore urbanistica del Comune di Civitavecchia non ha alcuna intenzione di dimettersi dal proprio ruolo.
Ieri abbiamo scritto della sua condanna a 3 anni e 9 mesi per peculato inflittagli dal Tribunale di Ancona nello scandalo Aerdorica, la società pubblica che avrebbe dovuto gestire il nuovo scalo aereo.
Per essere assunto nel suo ruolo attuale ha tratto in inganno sia il sindaco Ernesto Tedesco che l’allora segretario comunale Pompeo Savarino, producendo autocertificazioni mendaci.
Ha tenuto segreta la condanna che gli impedisci di assumere ruoli dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni.
Per essere assunti bisogna non rientrare in una delle casistiche imposte dal d.lgs. n. 39/2013 art. 3 – Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, prevede che «a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
Orbene, l’architetto Pietro Angelo Collia si è fatto beffe dell’amministrazione comunale nascondendo la sua condanna. Adesso il sindaco Ernesto Tedesco, vista la reticenza del professionista e visto che comunque il suo contratto di assunzione è di natura “fiduciaria” sarà costretto a revocargli l’incarico e licenziarlo.
Oltre la gravità dell’atto compiuto dal Collia che per forza di cose deve essere segnalato all’autorità giudiziaria, il rischio per l’amministrazione comunale sarà la pioggia di ricorsa alla quale sarà esposta.
Parliamo ad esempio di tutti gli atti fatti a danno dell’imprenditore Mario Benedetti. Tanto per far capire a chi legge quali sono le procedure a rischio riportiamo in modo integrale le sue prerogative d’ufficio così come pubblicate sul sito “amministrazione trasparente” del comune di Civitavecchia:
Procedimenti seguiti come responsabile di procedimento
- Autorizzazione a titolo gratuito per occupazione ambiti demaniali marittimi per eventi e manifestazioni
- Autorizzazione ex art. 45bis Codice Navigazione Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione DEMANIALE MARITTIMA
- Autorizzazione ex art. 46 Codice Navigazione Subingresso nella concessione
- Autorizzazione posizionamento temporaneo su aree demaniali marittime mortai di sparo per fuochi pirotecnici
- Autorizzazione svincolo cauzione ex art. 24 Regolamento Codice Navigazione
- C.I.L.A AI SENSI DELL’ART. 6 BIS DEL D.P.R. 380/2001
- Concessioni demaniali di breve durata (max 30 giorni)
- P.D.C. AI SENSI DEGLI ART. 10 E 36 DEL D.P.R. 380/2001
- Rinuncia alla concessione demaniale marittima per finalità turistiche ricreative
- S.C.A. AI SENSI DELL’ART 24 e 25 DEL D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
- S.C.I.A. AI SENSI DEGLI ART. 22 E 37 DEL D.P.R. 380/2001
- S.C.I.A. AI SENSI DEGLI ART. 23 E 36 DEL D.P.R. 380/2001
Procedimenti seguiti come responsabile di provvedimento
- ASSEGNAZIONE AREE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E/O IN DIRITTO DI SUPERFICIE RICADENTI NEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) APPROVATI EX ART. 27 l. 865/1971
- ATTESTAZIONE ZONA OMOGENEA A oppure B DI CUI AL D.M. 1444/1968, O ZONE A QUESTE ASSIMILABILI
- ATTIVITA’ DI VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA ART. 27 DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II. – L.R. 15/08
- AUTORIZZAZIONE LOCAZIONE IMMOBILI REALIZZATI SUE AREE ASSEGNATE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E/O IN DIRITTO DI SUPERFICIE RICADENTI NEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) APPROVATI EX ART. 27 L. 865/1971
- AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO A TERZI PROPRIETA AREE ‘ASSEGNATE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E/O IN DIRITTO DI SUPERFICIE RICADENTI NEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) APPROVATI EX ART. 27 L. 865/1971
- C.I.L.A AI SENSI DELL’ART. 6 BIS DEL D.P.R. 380/2001
- C.I.L.A. AI SENSI DELL’ART. 6 BIS DEL D.P.R. N. 380/2001 – EDILIZIA PRODUTTIVA/COMMERCIALE
- Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)
- CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONE DI SOMME DOVUTE AL COMUNE – UFFICIO PATRIMONIO PER FITTI ATTIVI O CONCESSIONI
- DEPOSITO DI FRAZIONAMENTI CATASTALI DI TERRENI
- DPR 162/1999 ART 12 ASSEGNAZIONE MATRICOLE IMPIANTI ASCENSORI
- ELIMINAZIONE VINCOLI SU PREZZO MASSIMO DI CESSIONE
- ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA
- ISTANZA ACCERTAMENTO COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA EX ART. 167 D.LGS 42/2004
- ISTANZA ACCESSO ATTI L. 241/1990
- ISTANZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 146 D.LGS 42/2004 -PROCEDURA SEMPLIFICATA D.P.R. 31/2017
- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 146 D.LGS 42/2004 –
- ISTANZA DI PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 32 L. 47/85, 39 L. 724/1994, 32 L. 326/2003
- P.D.C. AI SENSI DEGLI ART. 10 E 36 DEL D.P.R. 380/2001
- PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL DPR N. 380/2001 – EDILIZIA PRODUTTIVA/COMMERCIALE
- RICHIESTA CALCOLO DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE O DI LOCAZIONE IMMOBILI UBICATI ZONA PEEP
- S.C.A. AI SENSI DELL’ART 24 e 25 DEL D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
- S.C.I.A AI SENSI DELL’ART. 22 DEL DPR N. 380/2001 – EDILIZIA COMMERCIALE
- S.C.I.A in alternativa al PDC EX ART. 23 DEL DPR N. 380/2001 – EDILIZIA PRODUTTIVA/COMMERCIALE
- S.C.I.A. AI SENSI DEGLI ART. 22 E 37 DEL D.P.R. 380/2001
- S.C.I.A. AI SENSI DEGLI ART. 23 E 36 DEL D.P.R. 380/2001
- TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’
E’ evidente che anche il project financing votato ieri dal consiglio comunale (sul quale ci sono anche esposti in Procura) corre il rischio di essere impugnato in quanto la procedura amministrativa e burocratica è stata compiuta dall’architetto Collia.
Il sindaco Ernesto Tedesco (eccellente avvocato penalista) conosce bene i rischi che corre nel mantenere aperta questa situazione; per questo si sta cautelando, con l’ufficio legale comunale, affinché non ci siano responsabilità additabili a terzi inconsapevoli dei trascorsi nascosti dal dirigente.
ieri, durante il consiglio comunale, Tedesco ha parlato della vicenda: «Una questione – ha spiegato il Sindaco – portata alla nostra attenzione un paio di giorni fa: gli uffici hanno avviato procedimenti di accertamento finalizzati a comprendere la veridicità di queste informazioni». Un lavoro al momento condotto dal segretario facente funzione Sandro Giglio Marrani.
«Un atto dovuto per cautela ed opportunità – ha aggiunto Tedesco – e per una necessaria trasparenza». Il Pincio sta quindi da un lato procedendo all’acquisizione della sentenza, così come emerso in Consiglio, e dall’altro valutando anche la possibilità di una sospensione cautelare del dirigente, in attesa della conclusione del procedimento.
Qualcuno però si è anche ricordato che, Pietro Angelo Collia, non è nuovo a situazioni che hanno messo in forte imbarazzo i suoi datori di lavoro.
Qualche lustro fa, infatti, l’architetto con la passione per i Rally salì agli onori delle cronache non soltanto per aver partecipato e vinto ad una delle gare da lui compiute ma anche perché mentre gareggiava a tutta velocità risultava a casa malato. Inoltre sembrerebbe che uno dei Van utilizzati dall’architetto Collia durante l’attività sportiva sia stato venduto alla società Aerdorica e da qui uno dei capi di imputazione che lo hanno portato alla pesantissima condanna.
Intanto lunedì si insedierà il nuovo segretario generale, Angela Rosaria Stolfi, che inizia il suo mandato subito con una bella grana da risolvere.