Formia – La Csa di Castelforte non poteva ricevere i rifiuti della FRZ, gli atti trasmessi alla Procura di Cassino

La regione Lazio pur sapendo che l’impianto non fosse un TMB ma semplice TM ha autorizzato il conferimento (nel frattempo ha aumentato le cubature agli altri). Adesso la parola passa alla magistratura mentre la CSA non può più ricevere rifiuti non trattati

FORMIA – Il Tar del Lazio sezione di Latina, alla luce dei motivi aggiunti presentati dalla Csa di Castelforte, assistita dagli avvocati Gianluca Sasso e Luigi Imperato, ha emesso una sentenza tranciante nella disputa che vedeva contrapposti l’impianto di trattamento rifiuti nel sud pontino e la società del servizio d’igiene urbana “Frz” guidata da Raffaele Rizzo (nella foto) assistito in modo straordinario dall’avvocato Vittorina Teofilatto.

Nel giudizio proposto dalla Csa si erano costituiti la Frz, la Saf di Colfelice e la Regione Lazio. Assenti, invece, i Comuni di Formia e Ventotene e la Rida Ambiente.

Lo scorso giugno, il Csa di Castelforte, società che gestisce l’impianto di trattamento rifiuti nella città del sud pontino, aveva presentato un ricorso al Tar contro la determina numero 87/2023 della Formia Rifiuti Zero, con cui è stato dato incarico di conferire i rifiuti indifferenziati alla Saf di Colfelice, revocando l’incarico alla medesima Csa perché l’impianto non procedeva al trattamento biologico del rifiuto ma solamente meccanico.

Decisione presa dall’amministratore unico di Frz, Raffaele Rizzo, che riteneva giustamente che il passaggio diretto dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati formiani dal conferimento al Csa di Castelforte all’impianto in provincia di Frosinone non fosse a norma di legge.

I rifiuti dell’indifferenziato dei Comuni di Formia e Ventotene, che dipendono entrambi dalla gestione della Formia Rifiuti Zero, sono stati conferiti fino ad aprile nell’impianto di Castelforte, gestito dalla Centro Servizi Ambienti srl (Csa).

La società è interamente privata, a differenza della Saf Spa di Colfelice che è partecipata dai Comuni ciociari e dalla Provincia di Frosinone.

Spostare il conferimento dell’indifferenziato a una tariffa di oltre 207,6 euro a tonnellata  cozzava con il principio di prossimità stabilito dalle norme: ossia, conferire rifiuti nell’impianto più vicino. Il costo sino al 31 dicembre 2023 è stato calcolato in un 1 milione di euro.

La Csa, tramite gli avvocati Luigi Imperato e Gianluca Sasso, aveva interpellato il Tar contestando la “decisione” ritenuta “illegittima e al contempo illecita”. A quanto pare, leggendo almeno il dispositivo dei giudici del Tar di Latina gli illeciti li avrebbe commessi qualcun altro tanto da trasmettere gli atti alla procura competente di Cassino.

Dalla complessa ricostruzione fattuale fatta dai giudici emerge con certezza che già alla data emanazione della determinazione dirigenziale n. G13002 del 26 ottobre 2021, dunque molto prima della proposizione del ricorso, l’impianto della ricorrente CSA s.r.l. non fosse idoneo a trattare i rifiuti indifferenziati urbani aventi una frazione umida superiore al 15%, quali sono indubbiamente quelli provenienti dai Comuni di Formia e Ventotene e che FRZ s.r.l. ha legittimamente deciso di conferire in altro impianto di trattamento idoneo.

Di tali criticità nella situazione di CSA s.r.l., infatti, era ben edotta la stazione appaltante, che ne ha dato evidenza già nella determinazione dell’amministratore unico del 22 maggio 2023, con cui è stato operato l’affidamento del servizio di cui è causa a SAF s.p.a., nella quale si fa riferimento proprio al fatto che l’impianto di CSA s.r.l. è “tecnicamente insufficiente ad un idoneo trattamento ed alla chiusura del ciclo dei rifiuti prodotti dai comuni serviti […] trattandosi di impianto di trattamento meccanico (TM) e non di trattamento meccanico e biologico (TMB), che quindi non tratta la frazione organica presente all’interno dei rifiuti indifferenziati”.

Anche l’assemblea sociale di FRZ s.r.l. ha citato tale circostanza nel verbale del 24 aprile 2023, ove “rileva che l’impianto CSA evidenzia una seria emergenza riguardo al mancato trattamento della parte organica del rifiuto EER 200301 prodotto dai Comuni di Formia, trattandosi di un impianto TM”.

In ogni modo, ciò che più conta, per i giudici del Tar di Latina, è che anche la CSA è ben consapevole dei limiti che la propria azienda incontra nel trattamento dei rifiuti, dato che più volte nei propri scritti difensivi ha insistito sul fatto che l’impianto di Castelforte possa trattare la frazione secca – e non anche quella umida – dei rifiuti indifferenziati.

Tuttavia, come si è già detto, l’oggetto dell’affidamento controverso, è costituito proprio da rifiuti
indifferenziati che hanno una frazione organica ampiamente superiore al valore soglia del 15% posto dalla predetta determinazione dirigenziale del 16 agosto 2023, come emerso dagli accertamenti merceologici disposti da FRZ s.r.l. in data 29 maggio 2023 e 19 giugno 2023, che hanno restituito percentuali mai inferiori al 29,5%.

Contrariamente a quanto assunto dalla CSA di Castelforte, queste analisi merceologiche, sebbene prive dell’esame della frazione del rifiuto inferiore a 20 mm, non appaiono per questo inaffidabili. Infatti, il laboratorio interpellato da FRZ s.r.l. ha comunque verificato che la frazione umida del rifiuto esaminato è complessivamente prossima al valore del 30%, cioè fornisce un riscontro pari quasi al doppio della citata percentuale del 15% che, secondo la metodologia di esame seguita, rende superfluo l’esame anche del sotto-vaglio.

CSA s.r.l. ha ritenuto di contestare la bontà di tali accertamenti producendo in giudizio analisi
merceologiche che, tuttavia, anziché riguardare il rifiuto cod. EER 200301 proveniente da Formia e da Ventotene, hanno riguardato quello cod. EER 191212 in uscita dall’impianto di Castelforte e derivante dalla miscelazione dell’indifferenziato proveniente dai vari enti locali convenzionati con la medesima società.

Tuttavia, è del tutto evidente che si tratta di oggetti non comparabili e che, in ogni caso, la  CSA di Castelforte non ha efficacemente contestato l’attendibilità scientifica del metodo di analisi seguito da FRZ s.r.l. che, quindi, resta valido ed efficace.

L’impianto della CSA già prima non era idoneo al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati contenenti frazioni organiche superiori al 15%, quali sono quelli oggetto dell’affidamento controverso operato da FRZ s.r.l. a SAF s.p.a.

Il collegio ha rimarcato il fatto che, nel periodo tra il 20 giugno 2023 ed il 15 agosto 2023, essendo stata, come detto, annullata in giudizio la determinazione dirigenziale n. G13002 del 26 gennaio 2021, l’impianto di Castelforte non poteva trattare neppure rifiuti indifferenziati aventi una percentuale inferiore al 15%, atteso che tale limitata possibilità di azione è stata ripristinata dalla determinazione dirigenziale del 16 agosto 2023, non consentendo in alcun modo il trattamento presso l’impianto di CSA s.r.l. dei rifiuti indifferenziati ad altro contenuto putrescibile provenienti da Formia e Ventotene.

In definitiva, CSA s.r.l. non può pretendere in giudizio l’assegnazione di un contratto pubblico relativo a un servizio che non è in grado di offrire al committente pubblico, non ritraendo così dall’eventuale annullamento dell’affidamento di cui è causa alcuna utilità in termini che chances di aggiudicazione di una nuova eventuale procedura.

Nessun danno. nessun risarcimento e nessun danno all’immagine sussiste in capo a CSA s.r.l., essendo risultato vero che l’impianto di Castelforte non era, né è al momento, attrezzato per il trattamento meccanico biologico della frazione organica dei rifiuti indifferenziati provenienti da
Formia e Ventotene.

In virtù del fatto che dagli atti del processo consta che per molti anni il servizio di gestione dei rifiuti di cui è causa è stato reso da un operatore privato sulla base di un titolo giuridico inesistente, peraltro con le gravi criticità tecniche in precedenza illustrate, il collegio ha ritenuto di dover trasmettere la sentenza e gli atti del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cassino (FR) e alla Procura regionale della Corte di conti per il Lazio, per gli eventuali seguiti di competenza.

Questa sentenza avrà degli effetti micidiali a catena visto che la regione Lazio sarà chiamata a rispondere delle autorizzazioni rilasciate alla CSA sapendo con certezza che non poteva essere autorizzata. Forzature dettate dagli incendi di alcuni TMB romani.

Cosa accadrà adesso a tutti gli altri TM che continuano a lavorare contra legem?

Raffale Rizzo in questi mesi ha subito attacchi a ripetizioni un po’ da tutte le parti ma alla fine ha prevalso. La Procura di Cassino deve andare fino in fondo a questa vicenda dai tanti lati oscuri.

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