Il Tribunale di Latina
Il Tribunale di Latina chiude con la prescrizione il processo per il fallimento della Ferrocem: la difesa chiedeva l’assoluzione nel merito. È l’ultimo capitolo di una storia giudiziaria iniziata nel 2007 con un sequestro poi annullato dalla Cassazione. Intanto pende davanti al Tribunale civile di Perugia la richiesta di risarcimento presentata contro la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Giustizia
LATINA – Il processo è finito, ma non c’è un verdetto. Ieri, 15 ottobre, il Tribunale di Latina ha chiuso il procedimento per il fallimento della Ferrocem Prefabbricati S.r.l. (proc. n. 1961/21 R.G.) con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La prescrizione l’aveva chiesta lo stesso Pubblico Ministero. La difesa di Luciano Iannotta chiedeva invece l’assoluzione nel merito, con la formula più ampia: per non aver commesso il fatto.
Il collegio ha scelto la prescrizione. È una decisione che chiude il caso senza dire se Iannotta abbia commesso o no i fatti contestati. Per il diritto la presunzione di innocenza resta intatta. Nella percezione pubblica, invece, una sentenza così lascia spesso l’immagine di un colpevole salvato dal tempo dal quale, in realtà, lui non si è mai sottratto.
Un’accusa senza firme, verbali o deleghe
Iannotta non è mai stato socio, amministratore o procuratore della Ferrocem. Era imputato solo come «amministratore di fatto», cioè come persona che, senza cariche formali, avrebbe guidato l’azienda. Per sostenere questa qualifica la legge chiede prove concrete di un esercizio continuativo dei poteri di gestione.
All’udienza del 19 maggio 2022 quelle prove non sono emerse. Lo hanno detto proprio i testimoni dell’accusa.
Il PM ha chiesto al curatore fallimentare Lorenzo Palmerini se la figura di Iannotta fosse emersa negli accertamenti. Risposta: «No non emergeva». Nella relazione dei curatori sul fallimento, 37 pagine depositate nel 2014, il nome di Luciano Iannotta non compare mai.
Il luogotenente della Guardia di Finanza Albino Mattiussi aveva condotto le verifiche. Il PM gli ha chiesto se esistessero «altre circostanze, elementi da cui poteva emergere un coinvolgimento di Iannotta nella questione della Ferrocem». Risposta: «No, non siamo riusciti». Firme su documenti? «No». Verbali di assemblea? «No». Deleghe sui conti correnti? «No».
Poco prima lo stesso PM aveva detto: «come fate a dire […] che è stato l’Amministratore di fatto della Ferrocem Prefabbricati, quali sono gli elementi? […] questo ancora non l’ho capito».
Secondo l’investigatore, gli appigli erano due. Il primo sono le dichiarazioni di due amministratori di diritto, anche loro imputati. Il secondo è la parentela con le legali rappresentanti di un’altra società, la Antares Corporation Group. Eppure, nei verbali della Guardia di Finanza del 2014, quegli stessi amministratori indicano altri nomi. Miro Lepore dichiarò che l’«unica persona» con cui aveva avuto rapporti per la Ferrocem era Vincenzo Cosentino. Gianni Trovini disse di aver avuto rapporti «esclusivamente» con la precedente amministratrice. Nessuno dei due nomina Iannotta.
C’è poi la fattura n. 106 del 2012, che per l’accusa avrebbe generato un «credito fittizio» a favore di Antares. Su quella operazione si erano già pronunciati altri giudici. La Commissione tributaria provinciale di Latina (sentenza n. 563/6/2017) e la Commissione tributaria regionale del Lazio (2018) hanno annullato l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo provata l’operazione.
Perché la prescrizione e non l’assoluzione
Il codice di procedura penale prevede una regola precisa, l’articolo 129. Se dagli atti risulta in modo evidente che l’imputato non ha commesso il fatto, il giudice deve assolverlo anche se il reato è prescritto. La difesa sosteneva che quella evidenza esistesse e venisse dagli stessi inquirenti. Il collegio non l’ha ritenuta sufficiente. Le motivazioni (forse) diranno perché.
Resta un problema che va oltre questo caso. Le contestazioni riguardano gli anni 2010-2014. Il fallimento è del 2014, il processo è stato iscritto nel 2021 e la sentenza arriva nel 2026. La prescrizione viene raccontata come un regalo agli imputati. Spesso però è anche il modo in cui il sistema si sottrae a una decisione nel merito, dopo un processo durato troppo per poterla prendere. E chi chiedeva di essere giudicato resta senza una sentenza che lo riabiliti.
All’origine di tutto: il sequestro del 2007
Per capire questa storia bisogna tornare al 27 luglio 2007. Quel giorno la Procura di Latina sequestrò un’area di circa 20 ettari a Sonnino, insieme a tutti i mezzi e gli impianti che vi si trovavano. Le macchine erano della Antares Industriale, società del gruppo riconducibile alla famiglia Iannotta. L’ipotesi era quella di una cava abusiva al posto di un centro per anziani autorizzato.
Il 23 gennaio 2008 la Corte di Cassazione (sentenza n. 11769) annullò senza rinvio il sequestro dei mezzi Antares e ne ordinò la restituzione. Secondo la Corte, con l’area già sotto sequestro, tenere bloccate anche le macchine non serviva a impedire alcun reato. La Cassazione rilevò anzi, «paradossalmente», che portare via le attrezzature rendeva ancora più remota la ripresa della cava.
Il processo nato da quella vicenda si chiuse il 29 aprile 2011. Il Tribunale di Latina dichiarò che l’azione penale «non doveva essere iniziata», perché sugli stessi fatti c’era già un’archiviazione del 2004. La Corte d’Appello di Roma confermò la decisione nel 2016.
Nel frattempo il gruppo si era fermato. In un procedimento successivo, il consulente nominato dalla stessa Procura, Enzo Gambararo, scrisse che il sequestro «ha di fatto paralizzato l’attività» della società. Secondo il consulente, la società era rimasta per quasi un anno senza i beni necessari a produrre ricavi, e la crescita del triennio 2005-2007 si era bruscamente invertita nel 2008. Nel 2010 la società, diventata Industriale Pontina, fu dichiarata fallita.
Due volte non «amministratore di fatto»
Dal fallimento sono nati altri due giudizi, e in entrambi a Iannotta veniva attribuito il ruolo di amministratore di fatto.
Nel 2018 il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa (sentenza n. 22599/2018), ha respinto l’azione di responsabilità della curatela, che chiedeva oltre 30 milioni di euro. Secondo i giudici, non erano state «neppure specificamente prospettate – e men che mai dimostrate» circostanze da cui ricavare una gestione di fatto da parte di Iannotta. La curatela è stata condannata a pagare le spese legali: 38mila euro di compensi per ciascuna delle parti convenute.
Il 26 ottobre 2022 è arrivata la sentenza penale. Il Tribunale di Latina (sentenza n. 2840/2022) ha assolto Iannotta dalla bancarotta fraudolenta «per non aver commesso il fatto». Alessia Trulli, amministratrice della società, è stata assolta «perché il fatto non costituisce reato». Nelle motivazioni i giudici richiamano il Tribunale di Roma e scrivono che non era emerso «con la certezza richiesta per una condanna» un ruolo direttivo di Iannotta. Per accertarlo, aggiungono, sarebbe stato necessario sentire dipendenti, fornitori e clienti: accertamenti che però «non sono emersi in dibattimento».
Lo schema è sempre lo stesso: un ruolo attribuito sulla carta, prove che in aula non reggono.
La causa contro lo Stato: 466 milioni
È su questa sequenza di vicende che si fonda la causa civile davanti al Tribunale di Perugia (R.G. 2422/2024). Iannotta e Alessia Trulli, assistiti dall’avvocato Franco Orlando, hanno citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia. Chiedono il risarcimento dei danni causati da quelle che l’atto definisce «numerose vicende giudiziarie» rivelatesi «errate, ingiuste ed infondate», nell’arco di diciassette anni.
Il valore dichiarato della causa è di 466.569.932 euro. La cifra si basa su una perizia di parte del dottor Sandro Cavaliere ed è composta così:
- 10,7 milioni di danno emergente;
- 434,8 milioni di lucro cessante, cioè i redditi che il gruppo avrebbe prodotto senza il blocco del 2007;
- circa 21 milioni di danni alle persone fisiche.
A questi si aggiunge il danno non patrimoniale chiesto da Iannotta, 755mila euro, per una depressione maggiore cronica certificata da una relazione neuropsichiatrica.
Per gli attori il crollo del gruppo è stato innescato dal sequestro del 2007 e aggravato dai processi successivi. Il gruppo, si legge nell’atto, era tra i principali dell’Agro pontino, con un indotto di oltre 400 lavoratori. Le banche revocarono affidamenti per più di 30 milioni di euro. Furono escusse garanzie personali per oltre 10,9 milioni.
All’udienza del 20 marzo 2025 la giudice Giulia Maria Lignani ha dato atto che erano state completate le notifiche ai magistrati. Ha ritenuto la causa «matura per la decisione» e ha fissato un’udienza al 27 gennaio 2027 per calendarizzare la rimessione in decisione. L’Avvocatura dello Stato si è riportata alle proprie memorie, in particolare alle eccezioni preliminari.
La querela contro Latina Tu
La sera della sentenza Ferrocem, alle 20:04, la testata online Latina Tu ha pubblicato un articolo a firma di Bernardo Bassoli dal titolo «Bancarotta col Palazzo del Vescovo: tutto prescritto». Iannotta ha presentato alla Procura di Latina una denuncia-querela per diffamazione aggravata contro l’autore e il direttore responsabile. Lo assistono gli avvocati Franco Orlando e Cristina De Angelis.
Il passaggio più contestato è quello che definisce Vincenzo Cosentino, senza indicare una fonte, «uomo nella disponibilità di Iannotta». Secondo i legali questa definizione non trova riscontro in nessun atto. Il capo d’imputazione contro Cosentino, che ha patteggiato, descrive un concorso tra soggetti con ruoli distinti e un incasso effettuato da Cosentino stesso. In un altro procedimento, inoltre, Cosentino figura come presunta persona offesa di Iannotta.
La querela contesta anche l’impostazione complessiva del pezzo. Un articolo su una sentenza di prescrizione si apre con le ipotesi della DDA di Roma formulate in un altro processo, ancora in corso. È accompagnato dalla foto dell’imputato e dal tag «#malcostume». L’effetto, secondo i legali, è presentare come colpevole chi non è mai stato giudicato tale.
Sarà la magistratura a valutare la querela. Anche per l’autore dell’articolo vale la presunzione di innocenza, e questa testata è disponibile a pubblicarne la replica.
Una domanda che resta aperta
Resta una domanda per chi amministra la giustizia: quanto può durare un’accusa che nessuno ha mai provato? Un processo dovrebbe finire con una risposta. Quando non arriva, la persona continua a portarne il peso anche dopo l’ultima udienza. A Perugia, adesso, sarà un giudice a stabilire se quel peso ha anche un prezzo, e chi deve pagarlo.
Per la stesura di questo articolo, oltre ad aver partecipato personalmente a diverse udienze del processo Ferrocem, abbiamo preso spunto dai seguenti documenti ufficiali:
Processo Ferrocem (proc. n. 1961/21 R.G. Trib. Latina)
- Trascrizione dell’udienza del 19.05.2022, pagine 34 e 12 più la pagina 36 inviata come immagine. Contengono le deposizioni del curatore Palmerini («No non emergeva») e del luogotenente Mattiussi («No, non siamo riusciti» e i tre «No»).
- Relazione per la discussione finale sulle deposizioni di Palmerini e Mattiussi e sulla relazione ex art. 33 L.F. Da qui viene la frase del PM («questo ancora non l’ho capito») e il fatto che la relazione dei curatori non nomini mai Iannotta.
- Verbale della Guardia di Finanza di Miro Lepore del 14.02.2014: l’«unica persona» con cui aveva avuto rapporti era Cosentino.
- Verbale manoscritto della Guardia di Finanza di Gianni Trovini del 05.03.2014: rapporti «esclusivamente» con Ottocento Loreta.
- Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina n. 563/6/2017: annulla l’accertamento sulla fattura n. 106/2012.
- Sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (R.G.A. 10621/2017, depositata il 20.12.2018): respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
- Denuncia-querela per diffamazione aggravata di Luciano Iannotta contro Bernardo Bassoli e il direttore di Latina Tu (16.10.2026). Da qui vengono la sentenza di prescrizione del 15.10.2026, chiesta dal PM, e il contenuto della querela.
Vicenda del sequestro del 2007 e fallimento Industriale Pontina
- Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 11769/2008: annulla il sequestro dei mezzi Antares.
- Tribunale di Latina, sentenza n. 522/2011 (vicenda Cornarolo): «l’azione penale non doveva essere iniziata».
- Tribunale di Roma, sezione imprese, sentenza n. 22599/2018: respinge l’azione di responsabilità della curatela contro Iannotta e condanna la curatela alle spese.
- Tribunale di Latina, sentenza n. 2840/2022 del 26.10.2022: assoluzione di Iannotta «per non aver commesso il fatto». Il nome del file indica il 2020, ma la sentenza è del 2022.
Causa contro lo Stato
- Atto di citazione di Iannotta e Trulli contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia, davanti al Tribunale di Perugia (13.05.2024). Da qui vengono il valore di 466.569.932 euro, la consulenza Gambararo, la conferma in appello del 2016 e i dati su indotto, affidamenti e garanzie.
- Verbale dell’udienza del 20.03.2025 al Tribunale di Perugia (R.G. 2422/2024): causa «matura per la decisione», rinvio al 26.01.2026.

