Secondo la proposta, a deputati e senatori vanno applicate le regole per lo stipendio applicate per chi siede a Strasburgo. Serve avere 63 anni. Nessuna retroattività
ROMA – Fronda anche Pd contro l’abolizione dei vitalizi degli ex parlamentari, con un emendamento che rivoluziona, cancellandone gran parte, il ddl Richetti, approvato dalla Camera e ora all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato. Secondo la proposta, a deputati e senatori vanno applicate le stesse regole per lo `stipendio´ che vengono seguite per chi siede a Strasburgo. È la proposta di modifica a prima firma del senatore Pd Ugo Sposetti. Nessuna retroattività: le nuove norme, su stipendi e pensioni, si applicheranno ai parlamentari solo a partire dalla prossima legislatura. E ancora: rimborso per le spese dei collaboratori liberamente scelti da ogni parlamentare direttamente dalle Camere di appartenenza nell’ambito di un plafond mensile commisurato a quello dei corrispettivi colleghi che siedono nel Parlamento Ue; coperture assicurative con un terzo dei relativi premi a carico degli eletti e ritenute per le assenze, fra le previsioni della proposta che è firmata anche dai senatori Maran, Amati, Colucci, De Poli, Ferrara, Susta, Zeller e Mario Mauro.
Sessantatré anni
Così l’emendamento: «L’indennità spettante ai membri del Parlamento, a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato, è costituita da: quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, corrisposte in costanza di mandato parlamentare, determinate in misura corrispondente all’indennità parlamentare mensile lorda dei deputati del Parlamento Europeo – si legge nel testo dell’emendamento 1.3 – da un’indennità transitoria a carattere temporaneo, il cui diritto matura allo scadere del mandato parlamentare, determinata nella misura dell’identica indennità corrisposta ai deputati del Parlamento Europeo; da un trattamento previdenziale differito – il cui diritto matura a condizione che sia scaduto il mandato parlamentare e che il beneficiario abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età – determinato nella misura corrispondente alla pensione erogata ai deputati del Parlamento Europeo. Il diritto al predetto trattamento sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici; «in caso di invalidità insorta nel corso del mandato, da una pensione di invalidità, il cui diritto matura al momento della cessazione delle funzioni, determinata nella misura dell’identica pensione erogata ai deputati del Parlamento Europeo».
Diarie, rimborsi, ritenute
Le due Camere determinano le «condizioni che possono comportare l’interruzione dell’erogazione dell’indennità transitoria», le norme relative «all’eventuale cumulo delle prestazioni», le «condizioni per la reversibilità dei trattamenti» e le corrispondenti «aliquote di reversibilità, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i deputati del Parlamento Europeo cessati dal mandato», si legge ancora. L’articolo 2 della legge viene poi sostituito prevedendo che «ai membri del Parlamento» sia corrisposta «una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, determinata sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese e nella misura corrispondente all’indennità giornaliera corrisposta ai deputati del Parlamento Europeo, nonché un’indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali connesse all’esercizio del mandato», diverse da quelle già previste, «determinata nella misura dell’identico trattamento corrisposto ai deputati del Parlamento Europeo». Sono le Camere a stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni. Inoltre sono sempre le Camere a rimborsare le spese effettivamente sostenute dai membri del Parlamento per i viaggi nel territorio nazionale e dai membri del Parlamento eletti nella circoscrizione estero, all’interno di un plafond predeterminato. L’emendamento stabilisce, fra l’altro , anche che: «Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai parlamentari per l’impiego di collaboratori personali liberamente scelti dai parlamentari stessi nell’ambito di un plafond mensile determinato nella misura del corrispondente plafond mensile nell’ambito del quale sono rimborsate le spese sostenute dai deputati del Parlamento Europeo per la medesima finalità, sulla base di una documentazione che sarà predeterminata. Il testo prevede e disciplina anche i rimborsi per le spese mediche e le spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio effettivamente sostenute e sono le Camere a determinare «la misura del rimborso, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i deputati del Parlamento Europeo. Per quanto «non diversamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati», fino all’operatività della nuova legge le cui disposizioni si applicano ai parlamentari della Repubblica «il cui mandato inizierà nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima».