CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo: La Scrivente Organizzazione Sindacale territoriale, nei livelli categoriali e confederali, con la presente denuncia la situazione ormai insostenibile venutasi a creare nell’ambito dell’appalto dei servizi di pulizia, custodia e portierato presso gli immobili siti nel territorio del Comune di Civitavecchia, in vigore dal 1°aprile 2017, svolto dall’ATI – SGM Srl (mandataria-capogruppo) e SCALA Enterprise Srl (mandante).
Purtroppo, ad oltre un anno dal subentro, numerose sono le anomalie e le problematiche in essere che, pur segnalate da tempo, non hanno ancora trovato alcuna soluzione ma anzi hanno soltanto prodotto danni economici e morali nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nell’appalto.
In primis, si segnala il perdurante ritardo nel pagamento delle retribuzioni mensili, in palese violazione della vigente normativa (art. 36 della Costituzione e dell’art. 2099 del Codice Civile), del C.C.N.L. di categoria (imprese di Pulizie e Servizi Integrati Multiservizi), che prevede espressamente
come termine per la corresponsione degli stipendi ogni fine mese e, da ultimo, in violazione anche del Codice regionale che regolamenta gli appalti. In particolare, si evidenzia una condotta estremamente indisponente e irriguardosa nei confronti dei lavoratori, i quali per venire incontro alle esigenze societarie di chiusura del mese ai fini del conteggio delle ore lavorate dagli stessi, hanno fin da subito “accettato” di concedere 10 giorni ulteriori per evadere i pagamenti, che nel frattempo sono diventati 15 (su richiesta delle Società), ma riteniamo non più sostenibile impedire ai lavoratori di conoscere con esattezza il giorno in cui verranno retribuiti giacché ad oggi, mentre scriviamo, persiste colpevolmente la deprecabile condotta omissiva in ordine ai tempi di corresponsione della retribuzione mensile.
Spiacevole, poi, il fatto che verbalmente ai lavoratori venga garantito l’accredito regolare dello stipendio entro il giorno 15 del mese, salvo poi constatare nei fatti che non è così. A questo punto, ribadiamo che l’art. 18 del C.C.N.L di riferimento prevede che nel caso in cui l’impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione, decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza “originaria” di fine mese.
Per quanto ci riguarda, con responsabilità, abbiamo sempre sollecitato e sempre continueremo a sollecitare il pagamento puntuale delle retribuzioni, che è un diritto sacrosanto di ogni lavoratore. In questo caso stiamo parlando per lo più di lavoratrici, in molti casi monoreddito, che guadagnano
all’incirca tra i 600 e i 900 euro e che da oltre un anno si trovano nella condizione descritta di ricevere in ritardo lo stipendio, con tutte le conseguenze del caso per quanto riguarda i loro impegni di pagamento nei confronti di terzi (banche, assicurazioni, utenze domestiche, etc.) o semplicemente per
le proprie personali spese di vita quotidiana.
Tale situazione sta creando parecchi disagi al personale, trattandosi come detto di lavoratori che per la maggior parte sono donne, con uno stipendio non molto alto, al punto che siamo stati costretti a proclamare uno sciopero per le suddette motivazioni sebbene, a nostro avviso, non si dovrebbe ricorrere a tale strumento per un diritto costituzionalmente garantito e che, oltretutto, comporta la perdita di ulteriori giornate di lavoro. Peraltro, senza il senso di responsabilità da parte dei lavoratori, molto probabilmente per tali motivazioni si sarebbe dovuta proclamare un’azione di sciopero
fin dall’inizio dell’appalto in questione, con cadenza mensile. Per questo motivo chiediamo alle SS.LL. in indirizzo, ed in particolare alla Stazione appaltante, una forte presa di posizione rispetto al pagamento certo dello stipendio, con l’applicazione di apposite penali rispetto alla inadempienza in questione.
Inoltre, si segnala l’inadempienza degli impegni assunti in sede sindacale e, cosa ben più grave, in sede istituzionale (Ispettorato Nazionale del lavoro presso la sede territoriale di Roma) riguardo la ripartizione delle ore dell’appalto. Per effetto della gara, infatti, tale monte ore si è sensibilmente
abbassato, comportando per i lavoratori una riduzione proporzionale dell’orario di lavoro. Tuttavia, a fronte di questa riduzione, le Società si erano impegnate ufficialmente, qualora l’Ente committente Comune di Civitavecchia avesse rivalutato le prestazioni lavorative incrementandole, a ripartire in
maniera equa e proporzionale sui lavoratori gli aumenti contrattuali, esattamente nella stessa modalità di come l’orario di lavoro è stato ridotto al momento del subentro. Ebbene, ad oggi segnaliamo che la Stazione Appaltante ha deliberato rispetto all’appalto in questione un nuovo importo contrattuale, stante l’esigenza di incrementare le ore del servizio affidato, che di fatto però non ha generato alcune ripartizione tra i lavoratori come era stato pattuito. Insomma, ad oggi, tale incremento orario è stato indubbiamente “visto” dalle Società ma non dai lavoratori, quanto meno in misura equa e proporzionale. Per questo motivo apprezziamo l’intervento della Committenza rispetto all’introduzione dell’obbligo della fatturazione unica, onde evitare discriminazioni tra i lavoratori come già avvenuto in passato e, cosa ancora più importante, l’introduzione prevista della timbratura, per monitorare l’effettivo svolgimento dei servizi previsti dal Capitolato di gara ed evitare così che vengano pagate somme da parte della Committenza per prestazioni lavorative non rese. Come rappresentanti dei lavoratori non abbiamo timore rispetto all’utilizzo di strumenti idonei al controllo del rispetto delle regole e delle procedure previste dal contratto di appalto. Inoltre, rispetto a quanto sopra, evidenziamo l’assunzione a tempo determinato di due unità, più altre a chiamata, avvenute nelle scorse settimane, che riteniamo in contrasto con il principio di “restituzione proporzionale” delle ore a seguito della riduzione avuta dai lavoratori al momento del subentro nell’appalto.
Infine, ben più grave e profondamente lesivo dei diritti dei lavoratori, nonché, ancora una volta, tendente a limitare la libertà di iniziativa sindacale, non può farsi a meno di censurare il gravissimo comportamento posto in essere in occasione della recente astensione dal lavoro che, pur formalmente e proceduralmente comunicata alla società datrice ha inspiegabilmente comportato quale incredibile conseguenza l’attivazione di procedimenti disciplinari a carico degli aderenti allo sciopero, a cui, appunto, è stata incredibilmente contestata ex art 7 Legge 300/70 l’assenza ingiustificata.
Da ultimo, sempre ad ulteriore e probante conferma di una condotta palesemente ed apertamente connotata quale antisindacale, oltre che discriminatoria tra lavoratori, si censura l’immotivato trasferimento, dettato appunto unicamente da atteggiamenti punitivi nei confronti della
scrivente organizzazione sindacale, della nostra delegata, il tutto, ancora una volta, con modalità relazionali al di fuori del dettato contrattuale nazionale di riferimento. Infatti, laddove l’esigenza di rotazione avesse riguardato tutto il personale e non soltanto poche unità e fosse stata, altresì,
comunicata con preavviso ai lavoratori interessati, “nulla questio”; nella fattispecie, invece, da oggi a domani e solo nei confronti di alcuni dipendenti, guarda caso di coloro che hanno aderito all’astensione dal lavoro di cui sopra, registriamo provvedimenti unilaterali di trasferimento che in molti casi stanno avendo impatto sui tempi di vita e di lavoro degli interessati, senza alcun rispetto delle esigenze personali.
Questa Organizzazione sindacale non può in alcun modo tollerare azioni unilaterali, intimidatorie, punitive e soprattutto mortificanti di questo tipo nei riguardi dei lavoratori aderenti ad azioni sindacali, a maggior ragione nell’ambito di una vertenzialità avviata il cui esito dovrebbe, con
buonsenso, essere quello di trovare soluzioni condivise pur nella diversità degli interessi tutelati e non generare ulteriore conflittualità con comportamenti peraltro espressamente vietati nell’ambito dei conflitti sindacali.
Per questo motivo chiediamo un intervento atto a ripristinare un corretto modello di relazioni sindacali e chiediamo l’immediato ritiro dei provvedimenti unilaterali intrapresi dalle Società in indirizzo nei confronti “solo” di una parte del personale, dando la nostra disponibilità ad un incontro in sede protetta.
Fisascat Viterbo – Civitavecchia
Silvano Corda