VITERBO – Il Tar del Lazio ha dato ragione ai comuni del lago consorziati nell’ex Cobalb e torto alla Talete. Adesso dovrà farsi carico anche della depurazione del lago di Bolsena. Il Tar del Lazio ha infatti dato ragione, per l’ennesima volta, ai Comuni che si erano rivolti all’organo amministrativo chiedendo di trasferire al gestore idrico le competenze in materia, stante anche la mancanza di fondi da parte della Regione per mandare avanti le attività del consorzio su rete fognaria e appunto depuratori del lago.
L’ex presidente Andrea Bossola aveva promosso l’ennesimo ricorso “attaccandosi” in particolare, alla deliberazione n. 9 del 11/12/2017 il Commissario Straordinario del Comune di Valentano, dove decideva “di sciogliere ed estinguere in via anticipata il Contratto di Servizio (…) in essere con CO.BA.L.B. S.p.A., …, a far data dal 31 dicembre 2017, al fine di affidare in via urgente a Talete S.p.A. – nella sua qualità di soggetto unico, e in adempimento a un obbligo di legge – la fornitura e la gestione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue prodotte nel territorio comunale (e alla data odierna di competenza di CO.BA.L.B.), e tutti i rapporti patrimoniali ad esso annessi o connessi, ivi inclusi i beni afferenti detto servizio”.
Nel dettaglio, il Tribunale amministrativo regionale ha emesso sentenza favorevole alle delibere, tutte datate 2017, dei Comuni di Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Montefiascone, Marta, Bolsena, San Lorenzo Nuovo. Delibere con le quali i sindaci decisero di affidare a Talete il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue dal 1° gennaio 2018 e di sciogliere in via anticipata, dal 31 dicembre 2017, il contratto con Cobalb.
Il Tar poi aggiunge: ”Le problematiche riferite alla inadeguatezza delle infrastrutture ed ai ritardi nell’esecuzione dei lavori di adeguamento delle stesse, incidenti sul rilascio della necessaria autorizzazione allo scarico delle acque reflue, non integrano una preclusione assoluta all’espletamento delle attività demandate al gestore unico né, tanto meno, determinano una inesistenza dell’oggetto della deliberazione gravata. Si osserva, infatti, che l’ATO 1 Lazio nord-Viterbo è titolare di specifiche attribuzioni in ordine alla vigilanza ed al coordinamento, tra l’altro, in relazione allo stato ed alla manutenzione delle opere infrastrutturali, al completamento del passaggio del servizio al gestore unico, alla continuità e uniformità del servizio medesimo reso dal gestore ai Comuni”.
Con questa sentenza si pone fine ad una diatriba che va avanti da anni con enormi spese legali sostenute fino ad oggi da Talete.
Talete contro Valentano