Secondo quanto spiegano i sindaci, il ricorso era fondato su cinque principali motivi di contestazione, tutti diretti a sostenere che il procedimento seguito per individuare le aree idonee fosse illegittimo
TUSCIA – I sindaci di Montalto di Castro, Canino, Arlena di Castro, Tessennano, Cellere, Piansano e Tuscania intervengono dopo la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il procedimento di individuazione delle aree idonee a ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. In una nota congiunta, gli amministratori ribadiscono la volontà di proseguire la battaglia istituzionale e chiariscono le ragioni del ricorso, sottolineando come il TAR non sia entrato nel merito delle contestazioni.
Secondo quanto spiegano i sindaci, il ricorso era fondato su cinque principali motivi di contestazione, tutti diretti a sostenere che il procedimento seguito per individuare le aree idonee fosse illegittimo. Il TAR li elenca nella sentenza, ma non li esamina nel merito, ritenendo il ricorso inammissibile per mancanza di un interesse attuale.
Nel ricorso, spiegano gli amministratori, veniva innanzitutto contestato il fatto che il procedimento non avesse garantito un’effettiva partecipazione degli enti locali. I Comuni lamentavano la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, sostenendo che non fossero stati rispettati i principi di trasparenza, partecipazione, collaborazione e buona fede e denunciando una carente istruttoria.
Il secondo motivo riguardava la scelta delle aree idonee, ritenuta priva di un’adeguata motivazione e, secondo il ricorso, arbitraria e non sufficientemente giustificata.
Tra le censure figurava anche la richiesta al TAR di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 31 del 2010, ritenuto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, autonomia degli enti locali e buon andamento della pubblica amministrazione.
I Comuni contestavano inoltre la valutazione tecnica delle aree, evidenziando presunti difetti di istruttoria, errori nella valutazione dei fatti, contraddizioni e illogicità nell’individuazione dei siti, oltre a sostenere che la procedura comportasse un uso irrazionale del territorio, senza tenere adeguatamente conto delle sue caratteristiche e dei principi costituzionali di tutela del suolo.
Il TAR, prosegue la nota, non ha valutato queste contestazioni perché ha ritenuto che non fosse ancora il momento processuale per farlo. Secondo il Tribunale, fino all’adozione dell’atto finale che individuerà il sito definitivo del Deposito Nazionale, i Comuni non dispongono di un interesse concreto e attuale per chiedere l’annullamento della Carta nazionale delle aree idonee (CNAI). Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza entrare nel merito delle singole censure.
«La sentenza afferma che i Comuni potranno tutelare le proprie ragioni solo dopo l’adozione dell’atto definitivo di localizzazione del Deposito Nazionale. In sostanza, ci viene detto di attendere che la scelta sia ormai compiuta prima di poter discutere la legittimità del percorso che ha portato a quella decisione, cioè attendere il momento dell’individuazione, quando gli effetti della scelta potrebbero essere difficilmente reversibili», affermano i sindaci.
Gli amministratori sottolineano infine che, a loro avviso, dalla lettura della sentenza emerge come il TAR non abbia chiuso la porta a futuri ricorsi. «Al contrario – concludono – il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse attuale, non perché le censure fossero infondate nel merito». Per questo, assicurano, qualora uno dei territori della Tuscia dovesse essere individuato come sede del Deposito Nazionale, saranno utilizzati tutti gli strumenti giuridici e istituzionali previsti dall’ordinamento per tutelare le comunità locali e il territorio.

