Stop alla discarica di Magliano Romano, il Tar dà ragione al Comune

Accolto il ricorso contro la delibera della Regione Lazio che autorizzava impianto di percolato e  deroghe ai valori limite di accettabilità dei rifiuti

ROMA – È nulla la determinazione con la quale la Regione Lazio nel luglio dello scorso anno, in pendenza di un precedente ricorso amministrativo, ha modificato e integrato la determina di autorizzazione dell’impianto di percolato e delle deroghe ai valori limite di accettabilità dei rifiuti della discarica ubicata in località Monte della Grandine del Comune di Magliano Romano, eliminando due prescrizioni contenute nell’allegato tecnico annesso all’atto autorizzatorio. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dal Comune di Magliano Romano. In particolare, la Regione Lazio, preso atto dello stato dei luoghi, della configurazione e dell’assetto dell’impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio della discarica, nonché dell’inapplicabilità tecnica delle prescrizioni relative ai serbatoi e all’impiantistica come già realizzata e collaudata in precedenza, ha modificato l’Allegato Tecnico prevedendo, in luogo del serbatoio di raccolta del percolato, l’utilizzazione di una vasca di contenimento priva di scarico ma dotata di pompe elettriche per il suo svuotamento. Con lo stesso atto la Regione ha inoltre portato da 10 anni a 12 anni la durata della originaria autorizzazione unica rilasciata alla società Idea 4 per la gestione della discarica di inerti. Il Tar, premettendo che con una sentenza del 31 ottobre 2022, allo stato non sospesa in appello, ha già definito un presupposto giudizio, disponendo l’annullamento della determinazione regionale del 14 febbraio 2022 di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di percolato, ha ritenuto come conseguenza “da un lato, la correttezza della scelta del Comune di Magliano Romano di impugnare tempestivamente gli atti oggetto di causa (che si fondano appunto sul presupposto dell’avvenuta autorizzazione dell’impianto di percolato e delle deroghe; dall’altro, alla luce delle precedenti statuizioni di questo Tribunale, la fondatezza dei profili di invalidità derivata dedotti nell’atto introduttivo del presente giudizio”.

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